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CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

da | 14 Ago 2023 | Autodifesa, Cobas Scuola, Primo piano

di avv. Giuseppe Nobili

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI:

ULTERIORI LIMITI ALLA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE E DI CRITICA

Il 14 luglio 2023 è entrato in vigore il d.P.R. 13 giugno 2023, n. 81 contenente il Regolamento concernente le modifiche al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62: il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Questo nuovo d.P.R. n. 81/2023 introduce due nuovi articoli (11-bis e 11-ter) e modifica gli articoli 12, 13, 15 e 17. Il Codice di comportamento si applica a tutto il personale scolastico (ds, docenti e ATA) per espressa previsione di legge (d.lgs. n. 165/2001) e di regolamento (d.P.R. n. 62/2013).

Indubbiamente il personale docente, per la funzione che riveste (di diretta derivazione costituzionale), merita una riflessione a parte, in virtù dell’art. 33 della Costituzione che, al primo comma, recita: “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”.

Dire che l’insegnamento è libero significa che l’attività dell’insegnante è libera e non può essere condizionata, tanto che nemmeno può essere esercitato il potere disciplinare per sindacare le modalità di insegnamento (sul punto vi è espressa previsione contrattuale ribadita anche dall’art. 43, comma 2, del nuovo CCNL 2023). 

Però, in realtà la stessa Costituzione pone un primo limite a tale “libertà”, prevedendo al secondo comma dell’art. 33 che “La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione…”. Nel tempo le Leggi dello Stato hanno posto sempre ulteriori limiti alla libertà di insegnamento, anche solo definendo la funzione docente (artt. 1, 2 e 395 del d.lgs. n. 297/1994; art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 275/1999; art. 1 della l. n. 53/2003; art. 1, comma 3, della l. n. 107/2015; art. 40 del CCNL 2023). 

Il nuovo regolamento disciplinare, come il vecchio, impone al personale dipendente della pubblica amministrazione, e, quindi anche al personale docente di tenere determinate condotte prevedendo, in caso di violazione l’applicazione di sanzioni, compreso il licenziamento.

Si tratta di un Codice di comportamento che, prevedendo sanzioni disciplinari, ha lo scopo dichiarato di definire i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare (art. 1). Il meccanismo è quello sperimentato dal diritto penale: definizione della condotta vietata; sanzione in caso di accertamento di un comportamento concreto posto in violazione del precetto.

Per il personale docente però bisognerà sempre tenere conto del fatto che le sanzioni disciplinari non potranno mai condizionarne l’autonomia didattica. 

Evidentemente la libertà di insegnamento è in stretta correlazione con la libertà di espressione sancita dall’art. 21 della Costituzione (“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”).

Venendo più nel dettaglio al nuovo Regolamento come modificato dal d.P.R. n. 81/2023, esso introduce due nuovi articoli: l’11-bis sull’utilizzo delle tecnologie informatiche e l’11-ter sull’utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media.

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Pubblicato da: Cobas Veneto

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