Supplenze, il Tribunale del Lavoro di Brindisi ci da’ ragione
Il termine del contratto al 30 giugno è trasformato al 31 agosto
Stanno per terminare le lezioni e molti precari e precarie sono agli ultimi giorni del contratto fino al «termine dell’attività didattica». Spesso però questi contratti non rispettano le norme e ci si trova costretti a rivolgersi ai tribunali per ottenere la tutela dei propri diritti.
Recentemente, il Tribunale del Lavoro ha accolto un nostro ricorso, presentato dallo Studio legale dell’Avvocato Luca Alemanno per conto dei COBAS Scuola di Brindisi, e ha dichiarato nullo il termine al 30 giugno di un contratto di supplenza stipulato all’inizio dell’anno scolastico su un posto vacante e disponibile, disponendo la sostituzione di diritto del termine 30/6 con quello 31/8 e condannando l’amministrazione scolastica.
Il Tribunale di Brindisi ha infatti ribadito che «il criterio discretivo per individuare la tipologia di supplenza è rappresentato dalla natura e dall’emergenza temporale della vacanza, con il logico corollario che il termine finale da apporre al contratto di supplenza dovrà necessariamente essere il 31/8 se riguarda un posto vacante e disponibile già alla data del 31 dicembre». Infatti, in questo caso, il diverso termine apposto sul contratto di supplenza deve «essere automaticamente sostituito, ex art. 1419, comma 2, c.c., con quello del 31/8 previsto dalla norma imperativa di cui all’art. 4 – co. 1 e 11, l. 124/1999».
In numerose province come a Brindisi, una volta esaurite le graduatorie provinciali, l’A.T. trasmette la competenza di queste supplenze ai dirigenti degli istituti scolastici con una nota in cui viene raccomandata la somministrazione di contratti con termine esclusivamente al 30 giugno, in evidente violazione di quanto disposto dalla l. n. 124/1999.
Nel caso del personale ATA poi, i dirigenti scolastici, generalmente nel mese di giugno, chiedono all’A.T. territorialmente competente l’autorizzazione a “prorogare” i contratti sino al 31 agosto. Spesso l’autorizzazione viene concessa dall’A.T., ma solo per alcuni (fortunati?) casi, per i quali vengono sottoscritti nuovi contratti con decorrenza dal 1° di luglio e scadenza al 31 agosto.
Ma in questo modo la “proroga” viene accordata solo ad una parte del personale, scelto discrezionalmente dai dirigenti scolastici. Inutile sottolineare che in questo modo si procura un arbitrario e indebito vantaggio, economico e di servizio maturato, per alcuni fortunati in danno del restante personale.
Nel caso in questione, un nostro iscritto ha visto riparato per intero il torto subito per effetto della pronuncia del Giudice che ha condannato «l’Amministrazione Scolastica agli adempimenti conseguenti (compresi quelli di natura economica e la regolarizzazione contributiva della parte ricorrente)».
Nel Veneto abbiamo vinto una 15cina di cause sulla CARTA DOCENTI: ora finalmente sono in pagamento.
Rimane necessario lottare nelle proprie scuole per difendere i nostri diritti di docenti e ATA, e per queste e ulteriori situazioni scorrette [QUI e QUI] i COBAS Scuola rimangono a disposizione di tutto il personale che volesse far valere i propri diritti.
Co.bas. Scuola
Via Monsignor Fortin 44 – Padova
Email: perunaretediscuole@cesp-cobas-veneto.eu
Per urgenze chiamare il 347 9901965 (Carlo)
I comitati di base della scuola sono un sindacato di base nato negli anni ’80 e che da allora opera nel nostro territorio e nel territorio nazionale, con docenti e A.T.A. volontari – precari e non – disposti a mettersi in gioco.






