COME TUTELARE I NOSTRI DIRITTI
Purtroppo, come sappiamo, troppi DS e DSGA spesso non applicano la normativa e agiscono illegittimamente e soprattutto impunemente nei confronti del personale. Per ovviare a questa situazione è innanzitutto necessario conoscere le norme che non sempre sono di facile comprensione e accessibilità.
Il testo del CCNL 2024 integrato con tutta la normativa
Sappiamo, infatti, che ogni rinnovo contrattuale introduce nuove norme e ne modifica altre precedenti, ma molte altre ancora rimangono in vigore, mai abrogate né corrette. Inoltre, spesso gli articoli del CCNL fanno riferimento a leggi e altra normativa. Non esiste quindi un unico testo cui riferirsi, ma un insieme di norme disseminate nei diversi testi che possono notevolmente complicare la comprensione delle diverse materie.
Per ovviare alla difficoltà di reperire tutte queste fonti normative e fornire a docenti e ATA un utile strumento, abbiamo pubblicato il testo del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – CCNL, del 18.1.2024, integrato con gli articoli ancora vigenti dei precedenti contratti e con tutti i collegamenti alle norme richiamate nel testo.
Di seguito agli articoli sono anche indicati [e facilmente raggiungibili] importanti orientamenti giurisprudenziali che aggiorneremo nel tempo.
Infine, pubblichiamo in fondo al testo degli articoli anche gli Orientamenti applicativi che l’ARAN ha prodotto su alcune materie contrattuali nonché le nostre risposte ai più frequenti quesiti ricevuti su questi stessi argomenti. Anche questi verranno aggiornati periodicamente.
Con questo strumento ci auguriamo di contribuire alla costruzione di una sempre maggiore consapevolezza del nostro ruolo di lavoratori e lavoratrici, e favorire la partecipazione diretta del personale alle scelte che ci riguardano, rifiutando “ogni forma di privilegio propria del sindacalismo di mestiere che produce la separazione tra rappresentanti e rappresentati” (art. 3 dello Statuto COBAS Scuola).
Rimostranza scritta
Quindi, una volta acquisita una maggiore conoscenza critica su quali siano i nostri obblighi di lavoro previsti dai contratti, quando consideriamo illegittimo un ordine di servizio possiamo opporci alla sua esecuzione presentando una semplice rimostranza scritta.
Infatti, l’art. 17 del d.P.R. n. 3/1957, esplicitamente richiamato dall’art. 146 del CCNL 2007 [ancora vigente ai sensi dell’art. 1, comma 16, del CCNL 2024], prevede che “l’impiegato cui venga impartito dal superiore un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza in forma scritta allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni. Se l’ordine è rinnovato per iscritto, l’impiegato ha il dovere di darne esecuzione. L’impiegato non deve comunque eseguire l’ordine del superiore quando l’atto sia vietato dalla legge penale”.
Quindi nel caso di un ordine di servizio, che – ricordiamolo – deve sempre avere la forma scritta, e che riteniamo palesemente illegittimo [ad es. in contrasto con le delibere degli Organi Collegiali, con le norme contrattuali, coi regolamenti, codici, ecc. o comunque affetto “da un vizio di legittimità, cioè da uno dei vizi tipici degli atti amministrativi o da altri vizi, che nella specie rilevano come violazioni dei generali principi di buona fede e correttezza”, Cass. Sent. n. 31086/2018] facciamo protocollare una breve lettera seguendo questo modello e rifiutiamoci di eseguirlo.
Solo nel caso l’ordine venga nuovamente rinnovato per iscritto, e qualora la sua esecuzione non comporti un reato, bisogna eseguirlo, promuovendo successivamente un’eventuale azione giudiziale.
Nella tabella che segue, alcune situazioni illegittime in cui spesso ci imbattiamo nella nostra attività quotidiana e che potremmo contrastare con una rimostranza scritta:
Opzione di minoranza
Come abbiamo più volte ribadito, quando i Padri Costituenti scrissero l’art. 33 “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”, avevano chiarissimo il ruolo decisivo che la Scuola aveva avuto nella fascistizzazione della società italiana e con questo articolo non consegnavano un’individuale libertà al/la docente come lavoratore/trice, ma ponevano il pluralismo e la libertà di insegnamento a garanzia della democrazia di un’intera società: principale obiettivo e responsabilità del/la docente.
Conseguentemente, nello svolgimento del lavoro docente continuano ad avere un ruolo fondamentale gli Organi Collegiali [art. 1, comma 1, d.lgs. n. 297/1994; art. 25, comma 2, d.lgs. n. 165/2001; art. 1, comma 78, l. n. 107/2015; art. 43, CCNL 2024], perché è attraverso la discussione collegiale e nelle conseguenti delibere che prende corpo questa “libertà di insegnamento” garantita dall’art. 33 della Costituzione.
E infatti tutti i Governi, nonostante abbiano tentato continuamente di limitare il ruolo degli Organi Collegiali, non sono riusciti a esautorare il Collegio docenti dalle proprie esclusive competenze sulle scelte didattiche e per di più sono stati costretti ad inserire una norma che lascia aperta la possibilità anche per il/la singolo/a docente o per gruppi minoritari di docenti di dissentire rispetto a quanto deciso dalla maggioranza dei/lle colleghi/e e inserito nel PTOF.
Si tratta della cosiddetta “opzione di minoranza” o “opzione di gruppi minoritari” [qui un approfondimento] che fu introdotta in seguito a un ricorso avviato contro l’antenato del PTOF che allora si chiamava PEI [Progetto Educativo d’Istituto, d.P.C.M. 7/6/1995 e art. 39, CCNL Scuola 1994/1997]: il giudice riconobbe, proprio in virtù dell’articolo 33, che nessuna decisione maggioritaria di un Collegio docenti poteva sopprimere la libertà di insegnamento del/la singolo/a insegnante e dunque, da allora, compresa la famigerata legge n. 107/2015, i “riformatori” della scuola sono stati costretti ad inserire una clausola che salvaguardasse la libertà d’insegnamento. Infatti, anche il comma 14 dell’art. 1 della l. n. 107 [che sostituisce l’art. 3 del d.P.R. n. 275/1999] a proposito del PTOF, ribadisce: “Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità…”.
Dunque ogniqualvolta si presenteranno in Collegio delle proposte che non condividiamo nel merito e/o nel metodo – se non riusciamo a modificarle durante il dibattito – possiamo/dobbiamo utilizzare questo strumento, facendo mettere a verbale la nostra contrarietà sui singoli punti e facendo valere l’art. 3 del d.P.R. n. 275/1999, che altro non è che l’eredità lasciata dai nostri Costituenti al libero lavoro dei docenti italiani nella libera scuola della nostra Repubblica.
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Di seguito alcuni testi [mozioni o opzioni di minoranza da presentare in Collegio] che, con gli opportuni adattamenti, possono essere utili per difendere la Scuola pubblica e opporsi a questa ulteriore forzata intromissione nella scuola di logiche imprenditoriali estranee ai compiti che la Costituzione le affida.
– Mozione su DOCENTI TUTOR E DOCENTE ORIENTATORE
– Mozione e/o opzione di minoranza su FORMAZIONE OBBLIGATORIA
– Mozione e/o opzione di minoranza sull’USO DIDATTICO DELLE TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE – TIC
– Mozione e/o opzione di minoranza su PROVE COMUNI PER CLASSI PARALLELE
– Mozione e/o opzione di minoranza sulla DIDATTICA PER COMPETENZE
– Mozione e/o dichiarazione INDISPONIBILITÀ INVALSI
Co.bas. Scuola
Via Monsignor Fortin 44 – Padova
Email: [email protected]
Per urgenze chiamare il 347 9901965 (Carlo)
I comitati di base della scuola sono un sindacato di base nato negli anni ’80 e che da allora opera nel nostro territorio e nel territorio nazionale, con docenti e A.T.A. volontari – precari e non – disposti a mettersi in gioco.