Comincia l’anno scolastico e tra le questioni più delicate c’è sicuramente l’assegnazione del personale docente e ATA alle classi e ai plessi in cui è articolato ogni istituto.
La faccenda è così delicata che ormai da tempo l’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC l’ha inserita tra i processi a maggior rischio corruttivo riguardanti le istituzioni scolastiche [All. 1 – Delibera n. 430/2016] che potrebbe determinare “disparità di trattamento e adozione di criteri arbitrari da parte del dirigente scolastico” e che va contrastata con la tempestiva pubblicazione dei “criteri oggettivi“ da utilizzare.
Per una maggiore tutela dei diritti di docenti e ATA illustriamo di seguito quale sia la procedura che va seguita in questo caso.
Innanzitutto, bisogna ricordare che dopo l’entrata in vigore del d.lgs n. 150/2009 [il famigerato “decreto Brunetta”, che comunque i governi successivi non hanno inteso modificare] questa materia è stata esclusa dalla contrattazione d’istituto ed è stata declassata a oggetto di semplice “confronto” [ora, art. 30, comma 9, lett. b2), CCNL 2024]. Così i sindacati firmatari, già col CCNL 2018, hanno accettato che materie fondamentali per difendere le condizioni di lavoro di docenti e ATA [le “modalità di utilizzazione del personale”, “i criteri riguardanti le lo assegnazioni del personale”, “i criteri e le modalità relativi all’organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario”] da oggetto di contrattazione [previste dall’art. 6, comma 2, CCNL 2007] divenissero solo argomento di un’eventuale riunione, che si conclude con “una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse”.
La contrattazione d’istituto rimane indispensabile solo nel caso in cui si tratti di assegnare il personale a un plesso fuori dal comune in cui è ubicata la scuola sede di organico. In questo caso il CCNI sulla mobilità 2022/2025 [art. 3, comma 5 per i docenti e art. 48, comma 1 per gli ATA] prevede che, “ferme restando le prerogative dei Dirigenti scolastici e degli organi collegiali …, i posti … sono assegnati … salvaguardando la continuità didattica e il criterio di maggiore punteggio nella graduatoria di istituto, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto. La contrattazione dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell’anno scolastico di riferimento. Sono comunque salvaguardate le precedenze…”, cioè le situazioni di disabilità e gravi motivi di salute, assistenza, coniuge di militare, cariche nelle amministrazioni degli EELL.
Conseguente alla de-contrattualizzazione di questa materia, il Ministero emanò la Nota prot. AOODGPER 6900/2011 con la quale “fornire istruzioni … per assicurare una uniformità di comportamento da parte dei dirigenti scolastici” che sostanzialmente riepilogava quanto previsto dalla normativa – ancor oggi vigente – e dalle consuetudini più diffuse nelle scuole, che riportiamo di seguito.
PERSONALE ATA
“Il dirigente scolastico, su richiesta degli interessati, assegna il personale ATA alle sedi associate, alle succursali e ai plessi sulla base dei seguenti criteri:
1) mantenimento della continuità nella sede occupata nel corrente anno scolastico;
2) maggiore anzianità di servizio;
3) disponibilità del personale stesso a svolgere specifici incarichi previsti dal CCNL”.
Questi stessi criteri possono essere utili riferimenti nello “specifico incontro con il personale ATA” [art. 63, comma 1, CCNL 2024] in cui, all’inizio dell’anno scolastico, il DSGA formula la proposta di piano delle attività.
PERSONALE DOCENTE
“Il dirigente scolastico, in relazione ai criteri generali stabiliti dal Consiglio di circolo o di istituto e conformemente al piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei docenti assegna i docenti … in base ai seguenti criteri:
1. Il rispetto della continuità educativo-didattica dovrà essere considerato obiettivo prioritario. … fatto salvo il prioritario utilizzo dei docenti specialisti di lingua nei plessi sprovvisti di docenti specializzati …
2. Nell’assegnazione ai plessi … si terrà conto anche delle specifiche competenze professionali dei docenti …
3. Il rispetto dei precedenti commi 1 e 2 non impedisce ai singoli docenti di presentare domanda di assegnazione ad altri plessi. Ogni docente infatti ha diritto di essere collocato nel plesso richiesto, compatibilmente con il numero dei posti non occupati in base ai precedenti commi …
4. …
5. I docenti che assumono servizio per la prima volta nell’istituto, potranno presentare domanda di assegnazione al singolo plesso e/o succursale, per i posti vacanti dopo le sistemazioni dei docenti già appartenenti all’organico del precedente anno scolastico.
6. In caso di concorrenza di più domande sul medesimo posto … l’individuazione sarà disposta nel rispetto della graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni …
7. Le assegnazioni saranno disposte secondo le seguenti fasi:
a. Assegnazione dei docenti che garantiscono l’insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria;
b. Assegnazione dei docenti che permangono nello stesso plesso;
c. Assegnazione dei docenti che hanno fatto domanda di essere assegnati ad un plesso scolastico;
d. Assegnazione dei docenti che entrano a far parte dell’organico funzionale dell’istituto per la prima volta”.
A proposito delle competenze degli organi collegiali su questa materia occorre ricordare che:
a) “il consiglio di circolo o d’istituto indica … i criteri generali relativi alla formazione delle classi e all’assegnazione ad esse dei singoli docenti” [art. 10, comma 4, d.lgs n. 297/1994];
b) il collegio dei docenti, che il ds deve appositamente convocare, “formula proposte … per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti … tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto” [art. 7, comma 2, lett. b), d.lgs n. 297/1994];
c) il dirigente scolastico procede “alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti … sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto e delle proposte del collegio dei docenti” [art. 396, comma 2, lett. d), d.lgs n. 297/1994, ma anche art. 25, comma 2, d.lgs n. 165/2001 e art. 1, comma 78, l. n. 107/2015].
Risulta evidente che allora il ds non può agire senza seguire questi passaggi necessari e, se non fosse eventualmente possibile applicare in qualche caso eccezionale i criteri e le proposte dei competenti organi collegiali, deve esplicitamente motivarne le ragioni, sempre per iscritto.
Anche secondo la Corte di Cassazione [Sent. n. 15618/2011 e Ord. n. 11548/2020] la violazione di queste “regole procedimentali, che costituiscono specificazione dell’obbligo di correttezza e buona fede, può essere denunciata dal dipendente ex se come ragione di illegittimità delle determinazioni assunte dal datore di lavoro” e pertanto rendere illegittimi gli atti del ds.
Infine, bisogna tenere presente che ogni atto amministrativo – anche interno – deve essere “motivato” [art. 3, l. n. 241/1990], trasparente e tracciabile [art. 9, d.P.R. n. 62/2013], pertanto anche l’assegnazione alle classi e ai plessi deve essere conferita “in forma scritta” [art. 43, comma 4, CCNL 2024] con una comunicazione individuale debitamente protocollata.
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