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CONCORSO: Precari in graduatoria e sindacati pronti a far saltare le prove

da | 3 Ott 2012 | News

Precari in graduatoria e sindacati pronti a far saltare le prove

Carlo Forte ItaliaOggi, 2.10.2012

Il concorso a cattedra dell’era Profumo non piace ai precari e ai sindacati. E rischia di rimanere schiacciato sotto il maglio del Tar Lazio. Perché il bando presenta alcuni punti deboli, grazie ai quali gli eventuali ricorrenti potrebbero avere gioco facile in eventuali azioni di annullamento.

Sia quelli che vorrebbero impedire che il concorso si tenesse, sia quelli che vorrebbero parteciparvi, ma non possono, perché non possiedono i requisiti per accedere alla selezione.

Va detto subito che, a seconda delle posizioni dei potenziali ricorrenti, cambiano anche i rimedi esperibili. In ogni caso, per impugnare il bando davanti al Tar Lazio per chiederne la cancellazione basta anche un solo ricorrente. Perché un’eventuale sentenza costitutiva di annullamento, da parte dei giudici amministrativi, oltre a travolgere il bando, comporterebbe l’obbligo, per l’amministrazione, di scriverlo da capo attenendosi alle disposizioni del Tar indicate nella sentenza.

Per contro, eventuali azioni volte ad ottenere l’ammissione al concorso, dovrebbero necessariamente essere proposte da ognuno di soggetti interessati. In questi casi, infatti, eventuali pronunce favorevoli avrebbero effetti solo per i ricorrenti. Sempre che l’amministrazione, in via di autotutela, non dovesse decidere di sanare la questione azzerando tutto a reiterando la procedura. Ipotesi, questa, invero assai improbabile. E comunque percorribile solo nel caso in cui le selezioni concorsuali non fossero state avviate.

Quanto alle posizioni dei sindacati, sebbene modulate a varie altezze, il dissenso è pressoché unanime. Secondo la Flc-Cgil si tratta di «un provvedimento inutile e costoso». La Cisl parla invece di emanazione frettolosa «che rischia di non risolvere affatto i problemi esistenti ma di crearne ancora di più». Per la Uil sarebbe opportuno indire concorsi solo «dove sono esaurite le graduatorie.». Lo Snals lamenta che l’amministrazione avrebbe dovuto «procedere con gradualità, trasparenza e sulla base di un confronto con i sindacati, che purtroppo è mancato». Infine, per la Gilda-Unams «mettere in piedi la macchina concorsuale senza aver prima affrontato i problemi di tutti coloro che sono già abilitati all’insegnamento, costituisce solo un grande spreco e mostra l´indifferenza ministeriale nei confronti dei precari».

Si tratta per il momento di posizioni politiche, che però veicolano l’umore della piazza dei precari. Che potrebbero non fermarsi alla mera critica e procedere con azioni legali vere e proprie. Tanto più che c’è già un precedente. Il Consiglio di stato, infatti, ha stabilito che il principio dello scorrimento della graduatoria, in luogo della indizione di nuovi concorsi sugli stessi posti, non vale solo per le amministrazioni soggette a vincoli sulle assunzioni. Ma anche per le altre amministrazioni che, in ogni caso, restano soggette all’osservanza del vincolo dell’obiettivo della riduzione della spesa per il personale «tipicamente attraverso una solo parziale reintegrazione delle unità cessate dal servizio»(V sezione. n. 4770/2012).

E siccome il nuovo concorso sembrerebbe essere stato tarato sull’intera copertura del turn over (in tandem con lo scorrimento delle graduatorie a esaurimento) la tesi della illegittimità del concorso potrebbe avere un qualche fondamento. Specie se si pensa alla situazione dei precari che si trovano attualmente ai vertici delle graduatorie dei precedenti concorsi. Che si vedranno soffiare l’immissione in ruolo sotto il naso quando entreranno in vigore le graduatorie dei nuovi concorsi.

E poi ci sono gli argomenti di chi invece il concorso vorrebbe farlo. Come per esempio i docenti di ruolo ai quali l’accesso alla selezione è precluso, sebbene non vi sia alcuna norma che lo preveda. A nulla rilevando che il comma 4 quinquies all’art. 1 della legge n. 167/09 preveda la cancellazione da tutte le graduatorie a esaurimento all’atto dell’immissione in ruolo. La norma, infatti, vale solo nel caso espressamente previsto dalla disposizione.

E poi ci sono altri soggetti, che lamentano l’esclusione dal concorso di coloro che vantano il possesso dei titoli di studio conseguiti dopo il 2001. E cioè, nel periodo di tempo non coperto dagli effetti del decreto interministeriale 10 marzo 1997. Tesi, questa, che sembrerebbe non tenere conto del carattere di norma eccezionale del decreto e, quindi, della necessaria limitatezza della relativa sfera di incidenza anche sul piano strettamente temporale.

Oppure lamentano illegittimità nell’individuazione della soglia minima di punteggio necessario al superamento delle preselezioni (35/50). Che pure sembrerebbe identica a quella delle prove, nonché informata alle norme generali in materia di concorsi nella pubblica amministrazione, che fissano tale soglia in 7/10.

E poi c’è il problema delle pari opportunità da assicurare ai candidati in sede di preselezione, che sembrerebbe il vero vulnus della situazione, a causa della «varietà» dei pc costituenti il parco informatico delle scuole dove si svolgeranno tali prove.

Ecco gli 8 punti di debolezza del concorso che potrebbero spianare la strada a migliaia di ricorsi al Tar.

Laureati 2001-2002. Per i sindacati tutti i laureati con titolo di studio valido per il conseguimento dell’abilitazione dovrebbero essere ammessi a partecipare al concorso.

Docenti di ruolo. E’ vietato ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato la partecipazione al concorso. Per i sindacati è incostituzionale perchè viene concessa tale possibilità a tutti gli altri dipendenti del pubblico impiego.

Test preselettivo. Il punteggio relativo al test di preselezione dovrebbe essere pari o superiore a 30 e non a 35 come stabilito dal Miur.

Lingua straniera. Per chi partecipa al concorso nella scuola elementare è prevista la prova di lingua straniera. Di parere opposto i sindacati.

Lingua straniera bis. Lingua straniera all’orale per tutti i candidati. il sindacato non è d’accordo.

Punteggio favorevole. Il candidato con un punteggio inferiore a quello ottenuto in occasione del precedente concorso, non può scegliere il vecchio punteggio prima dell’esame dei titoli. Anche in questo caso i sindacati non sono d’accordo.

La permanenza nelle graduatorie. Manca nella tabella dei titoli la valutazione per la permanenza nelle graduatorie rispetto ai non abilitati, è previsto, invece, un punteggio superiore al titolo Ssis rispetto agli altri titoli universitari.

Graduatoria triennale. Il concorso è stato bandito secondo l’art. 400 del D.Lgs. 297/1994 che autorizza il ministro a rinnovarlo ogni tre anni, quindi non potrebbe essere bandito un nuovo concorso prima di che siano trascorsi tre anni dal precedente.

Cobas Veneto

Pubblicato da: Cobas Veneto

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