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ASPETTATIVA

da | 27 Mag 2026 | Autodifesa

di AA.VV.

DURATA, RETRIBUZIONE E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

L’aspettativa per motivi di famiglia, personali e di studio può essere richiesta senza soluzione di continuità o per periodi frazionati.

Se fruita senza soluzione di continuità, non può avere una durata superiore a 12 mesi.
Se fruita per periodi spezzettati o frazionati non può superare in ogni caso, nell’arco temporale di un quinquennio, la durata massima di due anni e mezzo (30 mesi). Il quinquennio da prendere in considerazione è quello che verrà a scadere nell’ultimo giorno del nuovo periodo di aspettativa richiesto.

I periodi di aspettativa intervallati da periodi di servizio attivo (non possono essere valutati servizio attivo né il congedo ordinario né quello straordinario) non superiori a sei mesi si sommano ai fini del raggiungimento del limite di un anno come se fossero continuativi, mentre se il servizio attivo è superiore a sei mesi il computo del limite massimo riprende dall’inizio.

Per motivi particolarmente gravi è prevista la proroga eccezionale dell’aspettativa di durata non superiore a sei mesi.

Durante l’aspettativa (compresi gli eventuali 6 mesi di proroga eccezionale) il dipendente non ha diritto alla retribuzione.

Il tempo trascorso in aspettativa (compresi gli eventuali 6 mesi proroga eccezionale) interrompe l’anzianità di servizio, non si computa ai fini della progressione di carriera, dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, del trattamento di quiescenza e previdenza nonché della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e delle festività soppresse.

In particolare:

Se fruita dal personale con contratto a tempo indeterminato: non è utile ai fini del compimento del periodo di prova o dell’anno di formazione (docenti neo immessi in ruolo o che hanno ottenuto il passaggio di ruolo) nonché ai fini della continuità del servizio valutabile con punteggio specifico nelle procedure di mobilità e nella graduatoria interna per l’individuazione del personale soprannumerario. A tal proposito si ricorda che qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per i servizi di ruolo e di pre ruolo sarà attribuito per intero, a condizione che nel relativo anno scolastico l’interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni.

Se fruita dal personale con contratto a tempo determinato fino al 30/6 o 31/8: interrompe l’anzianità di servizio a tutti gli effetti, pertanto non è utile ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità, dell’anzianità di servizio, del versamento dei contributi e di conseguenza tale periodo non è valido ai fini del punteggio per l’aggiornamento delle Graduatorie Permanenti/Esaurimento/Istituto.
Pubblicato da: Cobas Veneto

Co.bas. Scuola

Via Monsignor Fortin 44 – Padova

Email: perunaretediscuole@cesp-cobas-veneto.eu

Per urgenze chiamare il 347 9901965 (Carlo)

I comitati di base della scuola sono un sindacato di base nato negli anni ’80 e che da allora opera nel nostro territorio e nel territorio nazionale, con docenti e A.T.A. volontari – precari e non – disposti a mettersi in gioco.

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