le supplenze brevi dopo la Finanziaria: come difendersi
L’ultima finanziaria ha previsto un peggioramento sulle supplenze brevi fino a 10 giorni dei docenti, modificando art. 1 c. 85 legge 107/2015 (la cosiddetta “buonascuola”). Ci stanno arrivando dalle scuole segnalazioni di Ds che applicano in modo ancora più restrittivo la norma della finanziaria. Come stanno le cose? Come possono essere utilizzati i docenti con ore di potenziamento o con altre ore a disposizione o ore da recuperare?
1 – E’ necessario un ordine di servizio scritto. Gli obblighi di lavoro del personale docente, compresi quelli di insegnamento, sono conferiti in forma scritta all’inizio dell’anno (CCNL 2019-21, art. 43, comma 4), per cui qualunque diversa organizzazione degli impegni di insegnamento deve essere conferita in analogo modo con ordine di servizio.
2 – Non è possibile utilizzare su grado superiore. La legge prevede che il DS possa ricorrere all’organico dell’autonomia per supplire i docenti assenti fino a 10 giorni, precisando che «ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza». Il testo normativo quindi fa riferimento a un unico caso, cioè l’utilizzo in grado inferiore.
3 – Non è possibile utilizzare su grado inferiore senza titolo di studio adeguato. La nota 24306 del 1-9-2016 chiarisce che l’utilizzo per supplenze in altro ordine e grado può avvenire solo se il docente “sia in possesso del previsto titolo di studio di accesso” all’insegnamento in quel grado di scuola.
4 – Il sostegno è escluso in ogni ordine e grado. Il testo normativo è esplicito: il sostegno è escluso dall’obbligo di ricorrere all’organico dell’autonomia, quindi si può chiamare il supplente.
5 – La scuola primaria e l’infanzia (su posto comune) sono escluse. Il testo normativo è esplicito: la scuola primaria è esclusa dall’obbligo di ricorrere all’organico dell’autonomia. Per la scuola dell’infanzia l’esclusione è implicita perché non è tra gli ordini in cui il Ds è tenuto ad utilizzare l’organico dell’autonomia. In entrambi i casi si può chiamare il supplente.
6 – Il ruolo del Collegio Docenti. Il testo normativo prevede che il Ds può chiamare il supplente anche per assenze inferiori ai 10 giorni anche nella scuola secondaria per “motivate esigenze di natura didattica”. E questa materia è competenza del Collegio docenti. Più in generale, per mettere in piedi un piano organizzato di sostituzioni il Collegio Docenti deve deliberare ben precisi criteri, così da garantire il diritto all’istruzione degli studenti.In particolare per quanto riguarda le ore di potenziamento, il Collegio Docenti può destinare al piano sostituzioni solamente le ore non programmate, perché il CCNL 2019-21, art. 43, c. 11, precisa: «Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a 10 giorni».
7 – Inoltre, per quanto riguarda la Primaria, il Collegio Docenti deve considerare che può destinare al piano di sostituzioni solo le eventuali ore di contemporaneità non programmate, in quanto il CCNL 2019-21, art. 43, c. 5, recita: «la quota oraria eventualmente eccedente l’attività frontale e di assistenza alla mensa è destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell’offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento …». Una volta stabiliti i criteri, sarà cura del Dirigente emanare atto regolamentare contenente la procedura, così che i relativi ordini di servizio siano conformi alle norme vigenti.
8 Normativa sulla sicurezza In tutte le aule è affisso un cartello che indica le vie di fuga e nel quale sono riportati la superficie dell’aula e il numero massimo di alunni/docenti ammesso. Il numero indicato è calcolato sulla base del D.M. 18 dicembre 1975 e del D.M. 26 agosto 1992 – D.M. 2-3 sett. 2021, non è derogabile, perché include già la deroga del 10% prevista da una normativa successiva e include anche i docenti/educatori presenti in classe.
9 Rimostranza In conclusione, una docente impegnata in un’attività programmata, qualora ad esempio ricevesse un ordine di servizio che dispone la sostituzione di un collega assente, può presentare formale atto di rimostranza scritta ai sensi del DPR 3/1957. Solo in caso di conferma (reiterazione) la docente deve ottemperare all’ordine di servizio contestato. In modo analogo, può presentare rimostranza un docente che si vede arrivare in classe alunni/e provenienti da classi scoperte senza ordine di servizio oppure perché in eccesso al numero massimo previsto.
- Ruolo delle RSU Importantissimo il ruolo della rsu nell’esercitare un’azione di controllo e di denuncia su come viene gestita l’emergenza supplenze brevi nella scuola.
* Silvana Vacirca – COBAS Scuola Firenze
Co.bas. Scuola
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Email: perunaretediscuole@cesp-cobas-veneto.eu
Per urgenze chiamare il 347 9901965 (Carlo)
I comitati di base della scuola sono un sindacato di base nato negli anni ’80 e che da allora opera nel nostro territorio e nel territorio nazionale, con docenti e A.T.A. volontari – precari e non – disposti a mettersi in gioco.






