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GARBUGLI MERITOCRATICI

da | 5 Ott 2018 | Materiali

GARBUGLI MERITOCRATICI

di Rino Capasso

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Le OO.SS. firmatarie del CCNL 2016/18 sostengono che il bonus premiale del cosiddetto merito dei docenti è ormai tout court oggetto di contrattazione, lanciando peana alla loro capacità di smantellare la L. 107/2015 per via contrattuale.

La questione è per lo meno più complessa. Prima di tutto, in base all’art. 11 del decreto Madia (D.Lgs. 75/2011) in tema di “valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio (..) la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge”, per cui, essendo il bonus retribuzione accessoria, la contrattazione d’istituto deve rispettare i limiti previsti dalla L. 107. In tale ambito va collocato l’art. 22 c. 4 del CCNL, per cui sono oggetto di contrattazione d’istituto “i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1 c. 127 della L.107/2015”. Non solo, ma l’art. 20 del CCNL – che è nella parte comune alle varie sezioni – prevede, alla luce di applicazione di criteri selettivi, che i contratti integrativi debbano prevedere di fatto 3 fasce di retribuzione: il personale non valutato positivamente, quello valutato positivamente e il personale che consegue le valutazioni più elevate, a cui va attribuita una maggiorazione rispetto alla seconda fascia decisa in sede di contrattazione, ma che non può essere inferiore al 30%. Infine, la contrattazione definisce anche preventivamente una limitata quota massima dei super positivi.

Secondo l’interpretazione corrente tali comma non sarebbero applicabili ai docenti perché il 4° c. prevede che “resta fermo quanto previsto dall’art. 74 c. 4 del D. Lgs 150 /2009” (decreto Brunetta), che rinviava a un DPCM la determinazione dei limiti e delle modalità con cui applicare ai docenti i sistemi di misurazione, valutazione e trasparenza e delle relative retribuzione previste sempre dal D.Lgs 150. Il DPCM è stato emanato il 26.1.2011, ma in sostanza rinvia ancora ad un provvedimento del MIUR. Si tratterebbe di diritto speciale che, quindi, prevarrebbe sulle norme di legge e contrattuali successive. Non è una lettura convincente, perché l’art. 74 sospende solo l’applicazione delle norme previste dalla Brunetta, che facevano riferimento a tutto il salario accessorio – per cui anche al FIS – e prevedevano che il 25% del personale non percepisse niente, il 50% la metà dei fondi e il restante 25% l’altra metà. Ma la L. 107 è un’altra legge successiva alla Brunetta, i cui effetti non possono essere sospesi dall’art. 74 e, infatti, è stata applicata senza remore in questi anni. Non solo, ma costituisce, in base al decreto Madia, un limite a cui deve attenersi la contrattazione. Per cui, essendo i primi 3 comma dell’art. 20 del CCNL perfettamente in linea con la lettera e lo spirito (nefasto) della L. 107 essi sono, a mio parere, applicabili ai docenti.

Quindi, la legge 107 non è smantellata dal CCNL, che anzi ne recepisce la filosofia. Per cui: il Comitato di valutazione delibera i criteri di valutazione dei docenti; il DS applica tali criteri nella valutazione dei singoli docenti, a cui assegna i premi rispettando i criteri di quantificazione previsti dal contratto d’istituto, che a sua volta deve rispettare le due (o tre) fasce previste dall’art. 20 del CCNL, la maggiorazione minima del 30% per i più bravi, il carattere selettivo del bonus. È evidente che, se questa interpretazione è corretta, non vi sono spazi significativi per una contrattazione che rifiuti la logica della differenziazione e della valutazione insita nella 107. Siccome i criteri fanno riferimento anche all’attività di insegnamento, con l’applicazione di tale logica avremo un peggioramento della qualità della scuola pubblica e non un miglioramento, come peraltro sta già accadendo anche se in misura contenuta per l’esiguità dei fondi e per l’approccio inizialmente soft di molti dirigenti. Nel momento in cui chi valuta ritiene preferibile determinate opzioni didattico-culturali il docente medio sarà portato inevitabilmente a dare ad esse priorità, con una conseguente drastica riduzione della libertà di insegnamento, del pluralismo didattico culturale e della stessa democrazia collegiale, i tre pilastri che caratterizzano la scuola nel disegno costituzionale. La scuola ha bisogno di effettiva collegialità e non di competizione individuale, né tantomeno di gerarchizzazione che è in netta antitesi con la democrazia degli organi collegiali. Per cui è auspicabile che le RSU Cobas, in accordo con l’assemblea dei lavoratori della scuola, firmino una dichiarazione, da allegare al contratto, in cui motivano perché si rifiutano di contrattare su questo punto.

Ma, naturalmente, va lasciata la porta aperta anche ad una diversa pratica, valutando le situazioni concrete che si verificano in ogni scuola. Si può provare a contrattare solo se si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:


1 la contro parte segue pacificamente l’interpretazione della non applicabilità ai docenti dei primi 3 comma dell’art. 20;

2 il Comitato di valutazione ha deliberato criteri in linea con la mozione Cobas approvata da molti collegi docenti due anni fa, cioè prevalentemente attività di coordinamento didattico organizzativo previste dalla letterac del c. 129 della 107 (lavoro in più e non valutazione del lavoro);

3 in tali criteri non sono previste due o più fasce di valutazione e retribuzione per ogni attività;

4 la distribuzione del bonus segue una logica complementare alla distribuzione del FIS, dei fondi dell’ ASL e di tutti gli altri fondi destinati al personale, in una visione sistemica del salario accessorio che eviti concentrazioni di risorse in poche mani.

In tal caso si può provare a contrattare privilegiando una ripartizione del bonus più egualitaria possibile, coinvolgendo la maggior parte – se non tutti -i docenti, con quote uguali per tutti.Il tutto, però, senza lanciarsi in estenuanti battaglie sindacali o giudiziarie, dato che la normativa contrattuale è perlomeno ambigua, se non in netto contrasto con tale pratica.

Cobas Veneto

Pubblicato da: Cobas Veneto

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