Le ferie sono un diritto irrinunciabile del lavoratore. La Costituzione italiana al comma 3 dell’art. 36 stabilisce “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. La Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea all’art. 31 prevede: Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite. La Direttiva Europea 2003/1988/CE dice: “Tutti i lavoratori dovrebbero avere periodi di riposo adeguati. Il concetto di «riposo» deve essere espresso in unità di tempo, vale a dire in giorni, ore e frazioni d’ora. I lavoratori della Comunità devono beneficiare di periodi minimi di riposo giornaliero, settimanale e annuale e di adeguati periodi di pausa. È anche necessario, in tale contesto, prevedere un limite massimo di ore di lavoro settimanali” e “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel 2018 ha ribadito che il diritto alle ferie va considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione.
Nell’ambito del personale scolastico, però il Legislatore nazionale è intervenuto con il decreto-legge 95/2012 (facente parte del “pacchetto spending review”) stabilendo, con l’intento di contenere la spesa pubblica, che le ferie dei pubblici dipendenti “sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”. Successivamente la Legge 228/2012 (entrata in vigore il 01/01/2013) ha stabilito che, in ambito scuola, il personale docente con contratti di supplenza breve e saltuaria o con contratti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) fruisce delle ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari scolastici (esempio vacanze natalizie e pasquali, eventuali “ponti”, ecc.).
Al fine di blindare e assicurare l’applicazione di tali norme la Legge prevede che le disposizioni non possano essere derogate dai contratti collettivi e che in caso di violazione del divieto di monetizzazione scattasse una responsabilità personale del funzionario. E’ accaduto dunque che le scuole, in applicazione della suddetta disciplina in osservanza anche della Nota MEF n. 73425 del 06/09/2013 per anni, dal 2013 non abbiano pagato le ferie al personale docente con supplenza al 30 giugno, considerando come ferie automatiche i periodi di sospensione delle lezioni e i periodi successivi alla fine delle lezioni. Tale normativa di fatto, introduce una discriminazione (l’ennesima) tra il personale supplente con contratto al 30 giugno da una parte e il personale con supplenza al 31 agosto o di ruolo dall’altra, nel senso che, nello stesso periodo (esempio durante le vacanze natalizie), inspiegabilmente, alcuni sono in ferie ed altri no. Ritenendo ingiusta tale pratica – di considerare in ferie d’ufficio il solo personale docente con contratto al 30 giugno i COBAS SCUOLA, ricevendo il parere positivo del proprio ufficio legale, hanno promosso una campagna informativa rivolta a tutti coloro che, negli ultimi 10 anni (vale la prescrizione ordinaria e non quella breve di 5 anni) abbiano avuto supplenze al 30 giugno al fine di far ottenere il pagamento della relativa indennità economica sostitutiva (circa 1500 euro per ogni anno scolastico).
I ricorsi presentati dai nostri legali hanno già ottenuto successo, con conseguente riconoscimento di consistenti somme a titolo di indennità sostitutiva delle ferie. La tesi portata avanti dai nostri avvocati, avallata dalla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (Ordinanza 14268 del 05/05/2022; Ordinanze n. 13440 del 15/05/2024, n. 16715 del 17/06/2024 e n. 11968 del 07/05/2025) nonché dalla giurisprudenza di merito (da ultimo sentenza Corte d’Appello di Milano n. 1013/2025) è stata condivisa da numerosi Tribunali in tutta Italia.
Il ministero dell’Istruzione, per arginare il contenzioso in essere, con la nota del 27/03/2025 ha invitato “gli Uffici scolastici regionali in indirizzo ad indirizzare ai Dirigenti scolastici preposti alle Istituzioni scolastiche di competenza le relative indicazioni sull’opportunità di invitare – espressamente e in forma scritta – il personale a tempo determinato a godere delle ferie retribuite, in particolar modo nei periodi di sospensione delle lezioni, all’uopo avvisando quest’ultimi della perdita, in caso diverso, tanto del diritto a fruire delle ferie quanto del diritto a percepire l’indennità sostitutiva”.Le scuole, dallo scorso anno scolastico hanno emanato apposite circolari per invitare il personale docente con contratto al 30 giugno a richiedere le ferie in coincidenza con i periodi di sospensione delle lezioni con avviso che in caso contrario si sarebbero perse le ferie stesse e la relativa indennità sostitutiva. Ciò non toglie che per gli anni precedenti si possa ricorrere e ottenere il pagamento delle somme dovute.
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