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FINALMENTE FASCE DI REPERIBILITA’ 10-12 e 17-19 per tutt*

da | 7 Nov 2023 | Senza categoria

di AA.VV.

FINALMENTE FASCE DI REPERIBILITA’ 10-12 e 17-19 per tutt*

Attenzione.
La sentenza che qui riportiamo con alcune motivazioni ha valore ‘normativo’ quindi a breve dovrebbe essere emanato un decreto che modifica il precedente detto “Madia-Poletti” definendo così una normativa di riferimento uguale per tutti.
In attesa che ciò avvenga il rispetto delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti rimane – attenzione – dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Veniamo alla decisione del TAR del Lazio.
La disciplina delle visite fiscali per i dipendenti pubblici è illegittima, “penalizzante” e “del tutto ingiustificata” rispetto al settore privato. Il Tar del Lazio smonta il decreto ‘Madia-Poletti’ del 2017 che imponeva ai dipendenti pubblici in congedo per malattia fasce di reperibilità fra le 9 e le 13 e le 15 e le 18 con obbligo di reperibilità nei giorni non lavorativi e festivi, contro quella del settore privato (10-12 e 17-19). Un trattamento che violerebbe “l’articolo 3 della Costituzione e non rispetta il principio di uguaglianza”, si legge nella sentenza che ha accolto il ricorso presentato contro la Presidenza del Consiglio e il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dalla UilPa Polizia Penitenziaria. Hanno ottenuto l’annullamento del decreto ministeriale 206 del 17 ottobre 2017 che regola “lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia” e “l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità”.
Non hanno convinto il collegio della Sezione Quarta Ter del Tribunale Amministrativo Regionale (giudici Rita Tricarico, Monica Gallo e Valentino Battiloro) le motivazioni depositate dall’Amministrazione alla quale i dubbi sull’illegittimità erano stati sollevati dal Consiglio di Stato già all’epoca del provvedimento. Il “regime differenziato” fra pubblico e privato è “in contrasto con la tutela sancita dalla Carta costituzionale nell’articolo 32” (“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo”, ndr). La “durata” quasi “doppia” delle fasce di reperibilità per i lavoratori della PA è indicativa di “uno sviamento di potere” e “un evento come la malattia non può essere trattato diversamente a seconda del rapporto di lavoro intrattenuto dal personale che ne viene colpito”. Inutili le argomentazioni relative alla “minore incisività” dei controlli fra i lavoratori di Stato ed Enti. Per i giudici è anzi la “dimostrazione del fatto che si parte dall’idea che per il settore pubblico servano controlli rafforzati”, “ripetuti” e “associati a una restrizione delle ipotesi di esclusione dall’obbligo di rispettare” le fasce orarie, che sembrano “piuttosto diretti a dissuadere dal ricorso al congedo per malattia”. Lo spirito di fondo del regolamento è contrario alla “armonizzazione della disciplina” che avrebbe dovuto ispirare il decreto stesso. Una sentenza che – conclude il Tar Lazio – non varrà solo per gli agenti della polizia penitenziaria che hanno fatto ricorso nel 2018 ma avrà anche valore ‘normativo’ perché “non potrà non tenersi conto di quanto affermato nel presente provvedimento” nella “adozione del nuovo decreto”.

Cobas Veneto

Pubblicato da: Cobas Veneto

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