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PERMESSI per lo STUDIO. Le 150 ore nella scuola.

da | 24 Ott 2022 | Autodifesa

Le “150 ore per il diritto allo studio”, più correttamente la normativa a cui bisogna fare riferimento è la legge n.300/1970 (il cosiddetto “Statuto dei Lavoratori”).
All’articolo 10, la legge specifica che i lavoratori studenti (ossia che portino avanti un percorso di formazione parallelamente all’attività e alla prestazione lavorativa) hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti. Oltre a questo, i lavoratori studenti hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi. Ma anche la preparazione agli esami. E tieni presente che non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
I permessi studio (e le ferie) per i lavoratori sono retribuiti. Il lavoratore ha quindi diritto alla paga ordinaria. E, allo stesso modo, maturano permessi e ferie in busta paga, trattamenti di fine rapporto ed eventuali mensilità aggiuntive. Inoltre, non sono previsti bonus in busta paga.
I successivi CCNL (Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro) disciplinano, assieme alla legge 300/1970, la legge per il diritto allo studio.
Nella scuola annualmente viene emanata una circolare misteriale e regionale che regola ne l’applicazione così come previsto dall’art.4 CCNL 2007 e seg. nonchè dal Contratto colletivo integrativo Regionale.
G.Z.

Permesso per diritto allo studio. Criteri utilizzo

di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 22.10.2022.

Il 15 novembre, di norma, rappresenta la data entro cui il personale della scuola può produrre domanda per usufruire del permesso per il diritto allo studio.

Chi può usufruire delle 150 ore
Possono usufruire delle 150 ore, dietro presentazione di domanda al dirigente scolastico, il personale docente, educativo e ATA titolare di contratto a tempo indeterminato o determinato purché sia fino al termine dell’anno scolastico o delle attività didattiche.

Durata dei permessi
Al fine di garantire il diritto allo studio, la norma prevede la concessione di permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore per anno solare. Nel caso in cui il contratto sia par-time, le ore di permesso, saranno calcolati in rapporto alle ore di servizio.

Corsi di studio previsti per usufruire delle 150 ore
La possibilità di usufruire del diritto allo studio è legata alla frequenza per il conseguimento di titoli di studio incorsi:
• universitari e postuniversitari;
• di scuole d’istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute.
Fermo restante che le istituzioni siano abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico.

Attività non previste per la fruizione delle 150 ore
Il personale che ha richiesto e ottenuto il permesso di usufruire delle 150 ore, non può utilizzarle per lo studiodelle discipline previste nei corsi suddetti.

Dovere del personale
Il personale interessato alla frequenza dei suddetti corsi per il conseguimento dei titoli, deve presentare, alla propria amministrazione, la certificazione dalla quale deve risultare l’iscrizione e la frequenza ai corsi e agli esami finali sostenuti.

Mancata presentazione certificazione
Nel caso in cui l’interessato non dovesse presentare la certificazione attestante sia l’iscrizione, sia la frequenza sia gli esami finali, i permessi già utilizzati saranno considerati come aspettativa per motivi personali.

Criteri di concessione

Nella concessione dei suddetti permessi vanno osservate, garantendo in ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità:

  1. i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell’anno solare, della riduzione dell’orario di lavoro, non dovranno superare il tre per cento del totale del personale in servizio all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore;
  2. a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche, i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso;
  3. il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative programmate dall’amministrazione.

Cesp Veneto

Pubblicato da: Cesp Veneto

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