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ILLEGITTIMO IL SOSTEGNO STATALE ALLE SCUOLE PARITARIE

da | 6 Lug 2021 | News

ILLEGITTIMO IL SOSTEGNO STATALE ALLE SCUOLE PARITARIE

di AAVV dalla voce.info

L’art. 58, comma 5, del successivo Dl 71/2021 – “decreto Sostegni bis” – prevede l’erogazione di un contributo complessivo di 50 milioni di euro alle scuole paritarie primarie e secondarie facenti parte del sistema nazionale di istruzione, al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all’avvio dell’anno scolastico 2021/2022.

Le scuole paritarie in Italia

Ora, non ci sfugge il dato (organizzativo e politico) che le scuole paritarie in Italia sono circa 13 mila, frequentate da 900 mila studenti – il 10 per cento della popolazione scolastica – e che fanno parte a pieno titolo del sistema nazionale dell’istruzione, così come previsto dalla legge n. 62/2000. Ma non è più sostenibile continuare a pretendere di essere equiparati agli istituti statali ai fini della ripartizione dei contributi pubblici, come fatto anche dalle scuole paritarie cattoliche nelle pagine della versione on-line dell’Avvenire, omettendo di ricordare che, per non incorrere nel divieto di “aiuti di stato” alle imprese, i parametri per la distribuzione degli ausili finanziari a favore di soggetti che svolgono un servizio pubblico (come quello scolastico erogato dalle scuole paritarie) non possono che essere quelli dettati dalla giurisprudenza europea.

La nozione di impresa

Secondo una giurisprudenza ormai costante della Commissione europea, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. La classificazione di un determinato soggetto come impresa dipende pertanto interamente dalla natura delle sue attività. E poiché è stato già detto e confermato anche dalla nostra giurisprudenza amministrativa (Consiglio di stato, Sez. VI, n. 292/2016; Consiglio di stato, parere n. 02818/2019) che non è di per sé sufficiente a escludere la natura economica dell’attività di un ente non profit il fatto che gli eventuali avanzi di gestione non siano distribuiti tra i soci e siano reinvestiti nell’attività istituzionale e che la sola condizione in presenza della quale è lecito escludere il carattere commerciale dell’attività è quella della gratuità o quasi gratuità del servizio offerto, ci piace pensare che il governo si prepari ad affrontare una volta per tutte la questione irrisolta dei contributi pubblici agli istituti scolastici non statali.
Le sole scuole paritarie che non possono essere annoverate nella vasta categoria degli operatori economici, per i quali vige il citato divieto di “aiuto di stato”, sono quelle che svolgono il servizio scolastico senza corrispettivo, vale a dire a titolo gratuito, o dietro versamento di un corrispettivo solo simbolico, o comunque di un corrispettivo tale da coprire soltanto una frazione del costo effettivo del servizio.

Pertanto, la classica retta che gli studenti iscritti pagano alle scuole paritarie, di importo evidentemente non minimo, è considerato elemento rivelatore dell’esercizio di un’attività con modalità commerciale e, pertanto, al netto della parentesi pandemica e derogatrice dell’art. 107, paragrafo 1, del Tfue, dalla qualificazione della misura governativa adottata nei termini di “Misure urgenti per la scuola”, discende l’obbligo della preventiva notifica alla Commissione europea per il necessario scrutinio di compatibilità.

Cesp Veneto

Pubblicato da: Cesp Veneto

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Il CESP, Centro Studi per la Scuola Pubblica di Padova, è nato nel luglio del 2004. In questi anni, oltre a promuovere dibattiti, presentazioni di libri, rassegne cinematografiche e spettacoli teatrali inerenti al mondo dell’istruzione, ha sviluppato decine di convegni sul territorio.

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