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LA REGIONE SICILIA VUOLE LASCIARE STUDENTESSE E STUDENTI DISABILI SENZA ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE?

da | 20 Nov 2019 | News

LA REGIONE SICILIA VUOLE LASCIARE STUDENTESSE E STUDENTI DISABILI SENZA ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE?


di Cobas – Comitati di base della Scuola di Palermo

Nonostante la prolungata condizione di precariato in cui è mantenuto il personale specializzato che opera da oltre 20 anni con professionalità e gradimento da parte delle famiglie e delle scuole, garantendo un insostituibile supporto organizzativo a studenti e studentesse con disabilità grave, la Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Famiglie e delle Politiche Sociali, Maria Letizia Di Liberti, in data 12 u.s. ha notificato ai Commissari e funzionari delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi dell’Isola che a partire da gennaio 2020 la Regione Sicilia non assumerà più alcun onere di spesa per il servizio in questione in quanto tale competenza, finora mantenuta sussidiariamente, è di esclusiva competenza delle scuole che devono provvedervi con proprio personale adeguatamente formato. In poche parole: peggioramento del servizio con sovraccarico di mansioni per i collaboratori scolastici e licenziamento in massa di un migliaio di assistenti formati con corsi di 900 ore, riconosciuti dalla Regione Sicilia, come previsto dall’Ente Locale erogatore del servizio che fino a ieri era la Provincia.

Siamo seriamente preoccupati per le famiglie a cui verrebbero a mancare degli assistenti che da anni, con abnegazione, passione e costante presenza quotidiana permettono ai loro figli di frequentare la scuola, permettono loro di superare tutte quelle barriere che, altrimenti, ne impedirebbero la normale fruizione. Compromettendo, di fatto, il diritto allo studio che rappresenta il primo segmento per l’inclusione sociale.

Siamo altresì preoccupati per i collaboratori scolastici che si vedrebbero, loro malgrado, addossare compiti e responsabilità impropri per le loro mansioni, malgrado il d.lgs. n. 66/2017 non aggiunga nulla di quanto già previsto nel vigente CCNL Scuola.

E siamo ulteriormente preoccupati per le sorti di un migliaio di lavoratori. Che invece di essere premiati, con la stabilizzazione, per il delicato lavoro che svolgono, verrebbero sbattuti in mezzo ad una strada da un giorno all’altro.

Non ci soddisfa il mezzo passo indietro fatto dalla Dott.ssa Di Liberti a seguito delle proteste che hanno seguito la sua notifica in quanto una comunicazione del genere non si fa se prima non si è pianificato tutto, e poi non ci piace il testo della notifica: “il servizio finora è mantenuto sussidiariamente’’.

Nessuna legge Regionale in vigore che regola il servizio di assistenza igienico prevede la sussidiarietà, né la l. n. 68/1981, il cui art. 10 che recita “i Comuni sono tenuti a promuovere l’inserimento dei soggetti portatori di handicap nelle istituzioni scolastiche normali con l’assegnazione di personale adeguato compreso quello per l’assistenza igienico-personale’’.

Ben 11 anni prima della Legge quadro sulla disabilità, la 104, la Regione aveva previsto che bisognava utilizzare personale esterno per assistere i disabili, e opportunamente formato.

Successivamente, con il recepimento del d.lgs. n. 112/1998, inglobato nella Legge Regionale n. 6/2000, art. 12 comma 2/C, le competenze vengono ripartite tra Comuni e Province.

E nella successiva Legge Regionale n. 15/2004, l’art. 22 conferma che le competenze, riguardanti gli studenti delle scuole superiori, restano fermamente a carico delle Province. Neanche in questa Legge vi è menzione di sussidiarietà, ma di obbligo.

L’unico documento che parla di sussidiarietà è la Circolare n. 3, prot. 209 del 7 marzo 2005, a firma dell’Assessore Raffaele Stancanelli, che nonostante sottolinei che, per il servizio igienico rivolto ai disabili gravi, debbono essere le Province ad assegnare personale qualificato ne dichiara, allo stesso tempo, la sussidiarietà.

A tal proposito bisogna ricordare che nell’ordinamento giuridico italiano la gerarchia delle fonti sancisce che una norma contenuta in una fonte di grado inferiore non può contrastare una norma di grado superiore. La Circolare è un atto amministrativo che serve per impartire istruzioni di servizio, non ha efficacia di Legge né di Regolamento. Ed è solamente in questa Circolare che si parla di sussidiarietà mentre la Legge n. 15/2004 all’art. 22, parla di obbligatorietà.

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Pubblicato da: Cesp Veneto

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