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Guida alla fruizione dei Permessi Brevi

da | 20 Nov 2019 | Autodifesa

Guida alla fruizione dei permessi brevi

di AAVV

L’art. 16 del CCNL dispone che compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.

I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.

Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.

Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.
Per il personale docente l’attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.

DIFFERENZA TRA PERSONALE ATA E PERSONALE DOCENTE

Personale docente

Il limite annuale massimo dei permessi che possono essere richiesti e di conseguenza concessi, per anno scolastico, non può superare l’orario settimanale di insegnamento: il docente di scuola di I e II grado con orario completo non potrà superare le 18 ore di permesso in un anno scolastico; il docente di scuola primaria con orario completo non potrà superare le 24 ore di permesso in un anno scolastico; il docente di scuola dell’infanzia con orario completo non potrà superare le 25 ore di permesso in un anno scolastico.
I permessi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione, devono avere una durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero e in ogni caso non possono superare le due ore (Es. se un docente il martedì ha 5 ore di lezione può al massimo richiedere 2 ore di permesso, mentre con una sola ora di lezione giornaliera non è possibile richiedere il permesso).
La concessione dei permessi è subordinata alle esigenze di servizio e alla possibilità della sostituzione con personale in servizio, anche dietro corresponsione di ore eccedenti.

Personale ATA

Il limite annuale massimo dei permessi che possono essere richiesti e di conseguenza concessi, per anno scolastico, non può superare le 36 ore. La durata del permesso non può superare la metà dell’orario giornaliero ovvero 3 ore.
La concessione dei permessi è subordinata soloalle esigenze di servizio.

MODALITÀ DI RECUPERO DELLE ORE NON LAVORATE

Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.

Nota bene

Il recupero delle ore usufruite a titolo di permesso breve può avvenire anche in più soluzioni in relazione a quelle che sono le esigenze di servizio all’interno dell’istituzione scolastica.

Spetta al dirigente stabilire il recupero delle ore non lavorate in una o più soluzioni, con ordine di servizio scritto, entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso.

Per i docenti la fruizione del permesso potrà essere legittimamente rifiutatanel momento in cui il dirigente non potrà procedere con la copertura delle classi in cui l’insegnante dovrebbe essere in servizio con altri docenti della scuola (a tal proposito ricordiamo ancora una volta che è possibile attribuire ore eccedenti a un docente della scuola medesima dichiaratosi disponibile alla sostituzione).

La trattenuta

Il dipendente è tenuto al recupero, a meno ovviamente di assenze legittime che gli siano di impedimento a svolgere il recupero stesso una volta stabilito(malattia, congedi per maternità ecc.), pena la trattenuta della somma pari alla retribuzione spettantegli per il numero di ore non recuperate.
Il recupero per il personale ATA è bene che sia concordato con il Dsga.
La trattenuta non potrà essere disposta se entro i due mesi successivi dalla fruizione del permesso il mancato recupero delle ore non è imputabile al dipendente(es. non si verifica la necessità del recupero oppure si verifica ma il dipendente è impossibilitato a svolgerlo per legittimo impedimento).
L’eventuale trattenuta è oraria (non per frazioni inferiori).
È applicata sullo stipendio lordo prima di applicare le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.
Per i docenti va identificata nell’ora di lezione, per il personale ATA se la frazione supera i 30 minuti si arrotonda per eccesso, mentre si arrotonda per difetto se è inferiore.

NON SI POSSONO RECUPERARE LE ORE DI ASSENZA AD UN’ATTIVITÀ COLLEGIALE CON ORE DI INSEGNAMENTO

L’art. 16 del CCNL/2007 che regola i permessi orari è chiaro: “Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso”.
Non è previsto che il recupero possa avvenire in attività di non insegnamento.

Dal dettato normativo è dunque esclusa la possibilità che anche solo un’ora di permesso di cui all’art. 16 possa essere usufruita per giustificare l’assenza ad un incontro collegiale per poi essere recuperata in attività di insegnamento:
le ore non di insegnamento sono infungibili con quelle di insegnamento, come vi è infungibilità fra le attività di cui alla lettera a) e quelle di cui alla lettera b) del secondo comma dell’art. 29 (le 40 ore per riunioni collegiali sono separate dalle 40 dei consigli di intersezione, interclasse e classe).

Pertanto, la richiesta di recuperare l’assenza ad un collegio dei docenti o a un consiglio di classe con una supplenza è illegittima.

I PERMESSI BREVI “NON DEVONO ESSERE RECUPERATI SE FRUITI PER UNA VISITA SPECIALISTICA”: QUANTO CONTENUTO IN ALCUNE CONTRATTAZIONI DI ISTITUTO CI LASCIA PERPLESSI

Molti docenti e dirigenti ci scrivono chiedendo se è legittimo inserire nella contrattazione di istituto una clausola che preveda la possibilità di non recuperare i permessi brevi di cui all’art. 16 quando sono utilizzati per visite mediche specialistiche.

A nostro parere tale clausola è illegittima perché contro il CCNL Scuola che in questo caso non può essere modificato. Giova ricordare che il CCNL in questione non regolamenta in maniera specifica le visite mediche specialistiche.

Il dipendente può effettuarle:

  • facendole rientrare nelle assenze per malattia (art. 17 e 19 del CCNL/2007): in tale caso l’assenza è per l’intera giornata;
  • chiedendo un permesso breve (da recuperare) se la visita può essere effettuata entro la durata del permesso stesso (art. 16);
  • chiedendo permesso retribuito per motivi personali (art. 15 e 19 del CCNL/2007);
  • chiedendo giornate di ferie (art. 13).

Nel momento in cui il dipendente chiede di fruire dei permessi brevi a recupero si attiva necessariamente quanto indicato dall’art. 16 del CCNL/2007 per cui la “visita specialistica” diventa ’esigenza personale a supporto della richiesta del permesso orario, così come può essere qualsiasi altra esigenza personale del dipendente.

Prevedere quindi che il permesso orario non deve essere soggetto a recupero quando è richiesto per una visita specialistica è illegittimo. Infatti, come da norma, l’unico caso del mancato recupero del permesso è quando tale mancanza non è imputabile al dipendente. La contrattazione di istituto non può quindi intervenire diversamente sulla materia.

IL DIRIGENTE PUO’ NEGARE LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO?
2 SENTENZE CONTRO QUESTO ARBITRIO

Cosa succede se un docente che ha fatto regolare domanda per 7 giorni di permesso, 2 art 13 e 5 art. 15, che gli vengono negati dal DS, decide di assentarsi e partire lo stesso?Tutta la normativa letta, dice chiaramente che i giorni non sono soggetti a discrezionalità del DS e che per motivi personali e familiari, si intendono anche situazioni che attengono al benessere della persona e che non devono necessariamente essere giorni utilizzati per gravi necessità.

Conclusioni

Dal disposto delle due norme (art. 15/2 secondo periodo e art. 13/9) si evince che se i 6 giorni di ferie sono dal personale docente richiesti come “motivi personali e familiari”, quindi producendo la documentazione necessaria anche mediante autocertificazione (così come avviene per i primi 3 giorni), tali giorni non solo devono essere attribuiti, quindi sono sottratti alla discrezionalità del dirigente, ma il personale richiedente il permesso non ha l’obbligo di accettarsi che per la sua sostituzione “non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”.

Pertanto, qualora il docente esaurisca i primi 3 giorni di permesso di cui all’art. 15/2 primo periodo, ha diritto, con la stessa modalità (richiesta) e allo stesso titolo (motivi personali o familiari) a fruire di ulteriori 6 giorni.

Detto questo e richiamata la normativa in materia posso dire a Brunella di assentarsi ugualmente, nonostante il diniego, e di impugnare poi una eventuale sanzione disciplinare comminata dal DS che, essendo in errore la prima volta reitererà così l’errore per la seconda volta andando incontro ad una sicura condanna da parte del giudice.

Una cosa infatti è cambiata negli anni e cioè che (finalmente) i docenti, una volta che si vedono negati i permessi non si limitano ad impugnare il diniego ma si assentano ugualmente ritenendo (giustamente) che il diritto sia potestativo e quindi non declinabile andando poi incontro ad una eventuale sanzione del Dirigente per “presunta” assenza ingiustificata.

Ebbene le due recentissime sentenze, entrambe a favore dei docenti, Velletri prima e Milano poi, vanno proprio in questa direzione: i docenti chiedono il permesso, il dirigente li nega, i docenti si assentano ugualmente, il dirigente commina loro la sanzione e “naturalmente” i giudici condannano il dirigente annullando ovviamente la sanzione, riconoscendo il diritto del lavoratore a tempo indeterminato completamente sottratto alla discrezionalità del Dirigente Scolastico per cui il permesso non ha bisogno di un atto di concessione.

In conclusione assentati pure e poi aspetteremo l’ennesima sentenza.

Cobas Veneto

Pubblicato da: Cobas Veneto

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