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ILLEGITTIMITA’ e INCOSTITUZIONALITA’ dell’Autonomia Regionale

da | 8 Lug 2019 | Materiali

ILLEGITTIMITA’ e INCOSTITUZIONALITA’ dell’Autonomia Regionale

di Osvaldo Roman intervento Assemblea 7 luglio 19 Roma da facebook


Nell’ oscura vicenda che ha finora caratterizzato il tentativo di dare attuazione all’art 116 della Costituzione oltre alla ancora misteriosa compilazione delle Intese è risultato completamente assurdo e inverosimile il tentativo di accreditare che, al di là delle striminzite e sommarie indicazioni contenute nell’articolo stesso( Intesa Governo-Regione, voto a maggioranza assoluta delle ,Camere e rispetto dei principi di cui all’art.119) non esistessero riferimenti legislativi e precedenti per la definizione delle procedure parlamentari e istituzionali che avrebbero dovuto portare alla approvazione e all’ operatività delle intese.
Devo amaramente constatare che questo tentativo ha avuto finora successo anche a causa della risposta debole o insignificante formulata nelle varie sedi anche da parte di quelle forze che si oppongono, in alcuni casi (PD e CGIL) molto ambiguamente, all’avventura secessionista avviata dalla destra leghista e reazionaria.

Esistono infatti ben due disposizioni legislative una di carattere ordinario –art.14 della legge n.42 del 2009- e l’altra costituzionale -art.11 della legge n.3 del 2001- che definiscono con notevole precisione gli aspetti più importanti della procedura legislativa e istituzionale che deve caratterizzare l’iter di discussione, votazione e realizzazione delle Intese.
La prima è una norma ancora vigente della legge delega sul federalismo fiscale emanata per l’attuazione dell’art 119 della Costituzione. Essa regola il rapporto tra l’attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia e l’assegnazione delle necessarie risorse finanziarie che devono essere previste contestualmente nella stessa legge che definisce l’Intesa, in conformità all’art 119 e ai principi della stessa legge 42/2009.
L’altra è un norma di rango costituzionale che concludeva il testo sul nuovo Titolo V sottoposto a referendum nell’ottobre 2001. Essa per il suo carattere operativo , non fu ovviamente inserita nel testo costituzionale ma ovviamente figura nella legge n.3 promulgata il 10 ottobre 2001. Con essa come vedremo dettagliatamente si interveniva sulle modalità di legiferare sulle modifiche all’elenco delle norme attribuite alla legislazione concorrente delle Regioni (comma terzo dell’art.117).

1 )L’art 14 della legge n. 42 del 5 maggio 2009 è ancora pienamente vigente e così recita:
Art. 14.
(Attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione)
1. Con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, forme e condizioni particolari di autonomia a una o piu’ regioni si provvede altresi’ all’assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, in conformita’ all’articolo 119 della Costituzione e ai principi della presente legge.
Vale la pena di ricordare che anche il Presidente Bonaccini, che lo ha finora ignorato nelle sue trattative con il Governo, dovrebbe conoscerlo perché compare nella premessa della risoluzione n.5321 del 3-10-2017con cui l’Assemblea regionale dell’Emilia Romagna lo ha autorizzato a trattare con il Governo.
Tale norma regola le modalità di formulazione dell’Intesa che ovviamente non possono essere mutate dall’Intesa medesima. Ci vorrebbe un’altra legge che modificasse nel senso voluto l’art 14.
Le modalità di quantificazione e di assegnazione delle risorse conseguenti all’attuazione dell’art 116 devono essere definite nella stessa legge che traduce l’Intesa sulla individuazione delle competenze trasferite. Inoltre tali modalità, conformi ai principi di cui all’art 119 e a quelli indicati nella stessa legge delega risultano ben diverse da quelle che prevedono tale compito assegnato a quelle Commissioni esterne al Parlamento, previste dal Ministro Stefani e dalle Regioni interessate.
Quello che finora risulta estremamente preoccupante non è solo che la Presidenza del Consiglio non abbia richiamato tali disposizioni ma che nessuno dall’opposizione parlamentare finora vi abbia fatto un esplicito riferimento.
Solo nell’Appunto prodotto dal Dipartimento per le questioni giuridiche della Presidenza del Consiglio vi è un fugace accenno all’art. 14 successivamente contraddetto dall’elencazione delle diverse ipotesi in discussione tra le forze governative.
Ovviamente chi ha prospettato la possibilità di individuare l’entità della risorse da assegnare, con Commissioni composte da amici della Lega operanti al Governo o nelle Regioni, per poi trasferirla in DPCM approvati dal Consiglio dal Governo sicuramente ignora tutto sul funzionamento del Bilancio dello Stato.

2) La legge n.3 del 18 ottobre 2001 (GU n.248 del 24-10-2001) prevede:
Art. 11.

1. Sino alla revisione delle norme del Titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e all’articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all’introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l’esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Finora l’esistenza di tale disposizione di carattere costituzionale non è stata rivelata e non è stata oggetto di analisi né sulla stampa nazionale né sugli altri media. Anche in questo convegno non se ne è occupato nessuno. L’hanno ignorata sia le forze governative sia i gruppi di opposizione. E’ difficile comprendere il sovrapporsi di queste opposte misure di occultamento.
La vicenda della ventennale mancata attuazione di tale disposizione non è sicuramente un fatto casuale. Vi hanno giocato sia il ripetersi di referendum (del 2006 e del 2016) che dovevano modificare quella seconda parte del Titolo primo, sia il fatto che fino ad oggi sia nella fase del tentativo di attuare il decentramento amministrativo(art.118) sia in quella in cui si è tentato di attuare il Federalismo fiscale(art.119) non si é mai posto il problema di attuare una revisione dell’assetto delle competenze legislative riguardanti la legislazione concorrente(art.116).
Infatti se leggiamo con attenzione l’art 11 ci rendiamo conto che tale norma è stata allora proposta proprio perché l’art 116 aveva introdotto la possibilità di modificare l’assetto del comma terzo dell’art 117 e che tale evenienza necessitava di forme rafforzate di controllo parlamentare e del coinvolgimento organico del sistema delle autonomie Di qui discende l’Integrazione della Commissione per gli affari regionali e la previsione di voto rafforzato (maggioranza assoluta) di singoli emendamenti. L’art 11 quindi prevede che il Parlamento voti l’Intesa e la possa cambiare.
La Commissione bicamerale per gli affari regionali nel suo documento (DOC XVI-bis n-11) del maggio 2017 mette in evidenza l’importanza di dare attuazione all’art 11 della legge n.3/2001 ma la sua richiesta, fatta propria nella scorsa legislatura con apposite Risoluzioni, dalle assemblee delle due Camere, è stata ignorata sia dal governo Gentiloni che ha incaricato l’on Bressa di operare in una prospettiva totalmente diversa che prescinde dalle regole indicate dall’art. 11, sia dall’attuale governo gialloverde.
Il Dipartimento per gli affari giuridici della Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha fatto alcun riferimento a tale disposizione costituzionale quando si è avventurato, per poi superarla, nell’esame dell’assurda ipotesi dell’art.8. Infatti il Dipartimento non saprebbe dirci quali sono i progetti di legge riguardanti materie di cui al comma terzo dell’art 117 e all’art 119 della Costituzione di cui tratta l’articolo 11 della legge costituzionale n.3 del 2001.

Le risoluzioni delle due Camere

Mercoledì 13 settembre 2017, nella seduta n. 849

La Camera, esaminata la relazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull’attuazione degli statuti speciali, approvata nella seduta del 10 maggio 2017 (Doc. XVI-bis, n. 11),la fa propria ed impegna il Governo per quanto di propria competenza, a dare corso alle indicazioni in essa contenute.

mercoledì 31 maggio 2017, nella seduta n.833

Il Senato, esaminata la relazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull’attuazione degli Statuti speciali, approvata nella seduta del 10 maggio 2017 (Doc. XVI-bis, n. 11), la fa propria ed impegna il Governo, per quanto di propria competenza, a dare corso alle indicazioni in essa contenute.(6-00247)
Ne consegue che è evidente che il Governo in carica se non ottiene un diverso orientamento dalle due Camere è tenuto a rispettare quello espresso nella precedente Legislatura o quanto meno a rispondere a tali prese di posizione motivando il proprio diverso orientamento. E’ anche in questo caso incomprensibile che anche le forze politiche che votarono a favore di tali Risoluzioni non abbiano ancora preteso il loro rispetto ( sempre contraria la Lega e astenuta FI).

In conclusione.

E’ evidente che “i progetti di legge che riguardano le materie di cui il terzo comma dell’art 117” sono quelli statali e non sono quelli regionali che riguardano solo il merito della legislazione concorrente regionale. E non sono magari neppure quei progetti della legislazione statale che invadono le competenze della legislazione regionale. Per questi ultimi provvedimenti non è prevista la Commissione integrata con votazioni rafforzate! Lo mette in evidenza con grande precisione il citato DOC-XVI-bis n.11 che riporta il documento approvato dalla Commissione per gli affari regionali.
Ne consegue che la procedura di cui all’art. 11 della legge n.3 del 2001 riguarda proprio l’art 116. Non é dunque proprio il caso di ricorrere al modello delle Intese (fra Stato e Chiesa) di cui all’art 8 della Costituzione. Non raccontiamo barzellette! In questo caso le Regioni e il Governo chiedono e il Parlamento decide, con la procedura indicata dall’art,11 della legge n.3 del 2001 se accordare e come accordare quanto richiesto! Strano che nessuno finora se ne sia accorto. Neppure il Dipartimento per gli affari giuridici della Presidenza del Consiglio nel suo recente documento di 12 pagine che Conte ha presentato nella recente riunione del Consiglio dei Ministri sui temi della cosiddetta Autonomia differenziata!

In un Dossier del Senato del Febbraio 2019 si accenna alla circostanza che l’applicazione dell’art 11 sarebbe facoltativa per le Camere, lasciando quindi intendere che per questo si può non parlarne.
Poiché potrebbe essere questo il motivo dell’incredibile silenzio anche da parte di che si colloca contro l’iniziativa secessionista osserviamo che:
E’ vero che i regolamenti di Camera e Senato possono dare luogo alla Commissione integrata cosi come è vero che “le ulteriori forme di autonomia” possono essere richieste dalle Regioni.
Finora nessuna Regione aveva avanzato questa richiesta ma se non si attua l’art,11,in questa occasione come potrà essere attuato in occasione di eventuali successive richieste?
La disparità di trattamento creerebbe un vulnus insuperabile.

Le Camere che non decidessero l’attuazione dell’articolo 11 in occasione della prima richiesta di 116 di fatto avrebbero illegittimamente decretato l‘abrogazione di una norma costituzionale ritenuta importante non solo per garantire la correttezza e la legittimità di un processo di delicata alterazione dell’assetto costituzionale ma anche per tutti i motivi richiamati nel DOC-XVI-bis n.11 e nella Sentenza della Corte Costituzionale n.251 del novembre 2016.
Ovviamente l’opposizione all’utilizzo strumentale dell’’art 116 può e deve nutrirsi specie nei confronti di una vasta opinione pubblica soprattutto dei motivi di merito che colpiscono non solo l’uguaglianza dei cittadini e l’unità del paese. Ma deve saper utilizzare anche la denuncia delle gravi manomissioni regolamentari e costituzionali che può rafforzare e motivare prima una dura opposizione parlamentare e poi il ricorso alla Corte Costituzionale.

Cobas Veneto

Pubblicato da: Cobas Veneto

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