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IL MIUR conferma i PERMESSI: 3 + 6

da | 7 Ott 2018 | Autodifesa

Permessi docenti, confermato dal MIUR sul Sidi l’utilizzo anche dei sei giorni di ferie

Il Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Istruzione e ricerca 2016-2018, che rimanda all’art. 15 comma 2 del CCNL 2006-2009, consente al personale docente a tempo indeterminato di poter fruire, a domanda, in aggiunta ai tre giorni di permesso per motivi personali e familiari, anche di sei giorni di ferie utilizzati come permessi per motivi personali e familiari e documentati anch’essi mediante autocertificazione. In presenza di documentati (mediante autocertificazione) motivi personali o familiari non può esser messo in discussione il diritto dei docenti di utilizzare, oltre ai tre giorni previsti dall’art. 15 comma 2 del CCNL 2006-2009, anche i sei giorni previsti dall’art. 13 dello stesso contratto, senza che sia necessario dimostrare l’assenza di oneri per l’amministrazione, senza la necessità di preoccuparsi delle sostituzioni e senza alcuna discrezionalità da parte del dirigente scolastico che, a differenza del CCNL 2002-2005 che prevedeva la gravità dei motivi di richiesta del permesso, non può intervenire nel merito della richiesta. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca-Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica Ufficio III con nota-avviso del giugno 2018 ha informato che il SIDI è stato adeguato con la possibilità di inserire nel codice PE03 (assenze per motivi personali o familiari) anche ulteriori 6 giorni di ferie utilizzate per motivi personali. È consigliabile che il docente, nella domanda di fruizione del permesso, scriva che si richiede una risposta scritta del Dirigente scolastico, dove si motivi un eventuale diniego del permesso, altrimenti si intende concesso per silenzio assenso, Dopo una richiesta esplicita come quella sopra consigliata, il Ds, ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 241/1990 novellato dall’art. 6 della Legge n. 15/2005, in caso di un eventuale diniego ha l’obbligo di mettere per iscritto gli eventuali motivi che ostano all’accoglimento della domanda di permesso. Se invece il docente non ha fatto espressa richiesta nella domanda di permesso di avere in caso di diniego una risposta motivata da parte del Dirigente scolastico il docente deve, prima di assentarsi da scuola, informarsi sulla concessione del permesso da parte del DS. in allegato il modello base

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