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ATA e assistenza alunni H

da | 17 Set 2018 | Autodifesa

Il decreto inclusione prevede per il personale ATA compiti di assistenza di base igienico personale agli alunni disabili

di AAVV

Il recente D. Lgs n. 66/17 prevede, tra le altre cose, che i collaboratori scolastici ricopranocompiti di assistenza materiale agli alunni con disabilità, anche nell’uso dei servizi igienici. La disposizione ha suscitato un vivace dibattito tra i sostenitori del provvedimento e chi ritiene che sia un ruolo inadeguato. Ma si tratta davvero di qualcosa di nuovo? Cosa è cambiato rispetto a prima?

Dei compiti di assistenza igienico-personale affidati ai collaboratori scolastici ci eravamo già occupati in passato, evidenziando che già il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) – Comparto Scuola – del triennio 1998/2001 prevedeva tra le mansioni del collaboratore scolastico (ex bidello) l’ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse. In esso si indicava, inoltre, che il collaboratore scolastico poteva svolgere assistenza agli alunni con disabilità all’interno delle strutture scolastiche, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale. Tali mansioni, infatti, in seguito al trasferimento del personale addetto dal comparto delle Autonomie Locali al comparto scuola, erano state inserite nell’accordo del secondo biennio economico nel profilo professionale del collaboratore scolastico e ribadite nel CCNL 2002/2005. Nelle azioni di valorizzazione delle figure di Assistenti, Tecnici ed Amministrativi (ATA), il CCNL prevedeva l’individuazione di uno o più collaboratori scolastici per ognuna delle scuole con presenza di alunni in situazione di handicap da avviare a specifici percorsi di formazione. Il CCNL 1998/2001 prevedeva appositi percorsi di formazione con valutazione finale ed un incentivo per il ruolo aggiuntivo. Il compito di assicurare la presenza di assistenti a scuola era affidato al dirigente scolastico, il quale, nel caso in cui non fossero stati presenti collaboratori in possesso dei requisiti richiesti, poteva richiedere all’ufficio scolastico di nominare collaboratori in deroga, oppure all’ASL di distaccare un proprio dipendente o ancora all’ente locale di riferimento di intervenire con proprio personale. Il ruolo di assistenza materiale, dunque, è stato negli anni ricoperto da figure eterogenee provenienti da enti e percorsi formativi diversi.

Il D. Lgs n. 66/17 è ora intervenuto sulla questione nell’art. 3, prevedendo disposizioni univoche in merito. Nello specifico, i collaboratori saranno assegnati anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, tenendo conto del genere degli alunni. Il collaboratore scolastico, dunque, si dovrà occupare dell’assistenza di base igienico-personale degli alunni disabili e per questo dovrà partecipare a dei corsi di formazione generale previsti dal piano nazionale. Tale funzione, già di fatto ricoperta dai collaboratori in diverse scuole, si aggiunge a quelle già previste, divenendo obbligatoria e non più facoltativa.

Il provvedimento ha fatto molto discutere; si tratta infatti di un’indicazione che afferma omogeneità sul territorio nazionale, andando a disciplinare sulla materia e, però, a non pochi pare un provvedimento azzardato, data la delicatezza di un compito assegnato a personale che ricopre già molti altri ruoli. Vi sono alunni, infatti, che necessitano di una figura di assistenza pressoché continua che difficilmente può essere affidata a personale che ricopre molte altre mansioni.

Non è mancata la protesta del personale ATA , che in una nota sindacale ha ritenuto illegittimo obbligare il collaboratore scolastico a questa mansione così problematica, perché non è uno specialista … Quello che stanno decidendo penalizzerà ancora una volta i più deboli e gli indifesi: gli alunni con grave disabilità, i quali verranno accuditi da personale non preparato e non qualificato, che potrebbe involontariamente procurare altri danni a questi ragazzi.

La questione è dibattuta.

Corte di Cassazione con sentenza n. 22786 del 30/05/2016, la quale stabilisce che il cambio del pannolino rientra nell’assistenza di base e quindi nei compiti dei Collaboratori Scolastici.

Si legge Infatti nella sentenza: “[… ] la doverosità dell’intervento richiesto alle collaboratrici scolastiche si individua nell’articolo 47 del CCNL 2002/2005, che ha risolto una serie di incertezze interpretative sui compiti del personale ausiliario, che aveva dato adito a forti conflitti tra dirigenti scolastici, collaboratori e le famiglie dei ragazzi con disabilità. Infatti, il CCNL del 1999 prevedeva le mansioni di assistenza solo come possibili, quindi non obbligatorie, e il successivo CCNL del 2001 si limitava a stabilire che dovesse essere comunque assicurata l’assistenza personale agli alunni con disabilità. Con l’articolo 47 del CCNL del 2002/2005 oltre a prevedere che i compiti del personale ausiliario sono costituiti “dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza” e “da incarichi specifici che (…) comportano l’assunzione di responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa”, si precisa, nella tabella che si riferisce alle competenze dei collaboratori scolastici (tabella A), che questi sono tenuti a “prestare ausilio agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e all’interno e all’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale, anche con riferimento alle attività previste dall’articolo 47”. Pertanto, non vi è dubbio che, sulla base di un obbligo contrattuale, le imputate fossero tenute a prestare assistenza alla minore per le sue esigenze igieniche […]”

poi nel 2017 è intervenuto decreto
vedi qui https://www.disabili.com/scuola-a-istruzione/articoli-scuola-istruzione/riforma-dell-inclusione-scolastica-e-assistenza-di-base-igienico-personale-un-nuovo-ruolo-per-i-collaboratori-scolastici.

Cobas Veneto

Pubblicato da: Cobas Veneto

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