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DIRITTO/DOVERE di COMUNICAZIONE dei DATI, CRITERI e INFO del FIS alla RSU

da | 11 Set 2018 | Autodifesa

Quante volte le RSU e i singoli lavoratori della scuola si sono scontrati col dirigente scolastico per ottenere informazione sui criteri, sulla quantificazione, sulla documentazione che ha supportato la distribuzione del FIS, ottenendo quasi sempre risposte parziali, reticenti, negative puntellate dalla sensibilità dei dati, dalla legge sulla privacy?! In realtà spesso il dirigente scolastico ha fatto un uso strumentale della normativa sulla riservatezza dei dati per velare, omertosamente, le proprie scelte discrezionali quando non veri e propri abusi a favore del proprio ‘cerchio magico’. Ora questa sentenza, ottenuta su ricorso CISL, del Consiglio di Stato [a cui fare riferimento nella rchiesta al ds] offre una solida base di appoggio per sostenere l’accesso a tutte le informazioni che attengono la distribuzione del FIS. Certo non la risoluzione delle storture che il FIS in se rappresenta ma quanto meno il diritto per le RSU di conoscere nel dettaglio le scelte dell’amministrazione scolastica. Qui di seguito uno stralcio del commento dell’avv. Marco Barone e la sentenza stessa.

DIRITTO/DOVERE di COMUNICAZIONE dei DATI, CRITERI e INFO del FIS alla RSU

di Marco Barone Il Sindacato ha diritto a conoscere ogni particolare della procedura se è parte del procedimento “Tuttavia, per come si è già sopra precisato la CISL Scuola, essendo parte del procedimento di formazione e di ripartizione del Fondo di istituto vanta una legittimazione ed un interesse (interni e) accentuati a conoscere ogni particolare della procedura stessa, onde poter svolgere pienamente e compiutamente il proprio mandato sindacale di talché, dinanzi a tale interesse all’accesso documentale “rafforzato”, la posizione dei singoli lavoratori che abbiano fruito di somme del Fondo si attenua con riferimento alla possibilità di resistenza in ordine all’accesso sia dei nominativi dei singoli, che alla natura degli incarichi e progetti svolti, sia alla individuazione puntuale ed analitica delle somme riconosciute a ciascuno di loro. D’altronde, nella dinamica di accesso al Fondo da parte del lavoratore non si rinvengono situazioni di reale “valutazione della qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti”, posto che l’oggetto dell’accesso e solo la puntuale conoscenza del destinatario della quota del Fondo.” Le garanzie per il diritto alla riservatezza “Non per questo il diritto alla riservatezza dei dati riferiti ai lavoratori resterà senza difese dinanzi all’accesso dell’organizzazione sindacale, atteso che su quest’ultima graverà l’obbligo, fino ad ora proprio dell’istituto scolastico che custodiva la documentazione richiesta, di non divulgare il contenuto di detta documentazione, se non nelle sedi istituzionali e laddove “strettamente indispensabile” (art. 24, comma 7, ultimo periodo, L. n. 241 del 1990) e di non utilizzarlo per scopi diversi da quelli propri della mission dell’organizzazione sindacale, puntualizzati nel relativo Statuto, pena l’assunzione delle conseguenti responsabilità, anche molto gravi, che l’ordinamento fa discendere dall’illecito trattamento dei dati contenuti nella documentazione acquisita per il tramite del positivo esercizio del diritto di accesso documentale”. Principi estendibili anche al “bonus merito” E’ più che evidente che i detti principi possono estendersi anche al “bonus merito” di cui alla Legge 107 del 2015 commi 126, 127,128,129 e 130 che ha altresì natura di salario accessorio. Come è noto l’articolo 22, comma 4 lettera c), del CCNL 2018, afferma che sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituto anche : c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015. Le parti sindacali tramite le RSU che contrattano o che saranno parte del procedimento che porterà alla definizione del detto bonus avranno diritto ad accedere ad esempio anche ai nominativi dei beneficiari con l’importo percepito, stante i principi come affermati dalla sentenza del Consiglio di Stato ora commentata, anche se la determinazione dei criteri per la valutazione spetterà al Comitato e la competenza per l’individuazione dei docenti “meritevoli” sarà del dirigente.

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Pubblicato da: Cobas Veneto

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