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VADEMECUM: Neoimmessi in ruolo 2018-2019

da | 21 Ago 2018 | Autodifesa

Vademecum

DOCENTI

NEOIMMESSI IN RUOLO 2018-2019


Car@ collega,
innanzitutto congratulazioni per la tua immissione in ruolo e tanti auguri di buon lavoro.
L’assunzione dei lavoratori della scuola su tutti i posti liberi e vacanti per i COBAS della Scuola è da sempre un obiettivo. Il patrimonio professionale dei precari, in questi anni, ha garantito, con grande senso di responsabilità e forte professionalità, la qualità della scuola, spesso a prezzo di notevoli sacrifici di lavorare in posti lontani, spesso su posti inferiori all’orario di cattedra, con stipendi più bassi e con meno diritti rispetto al personale di ruolo.
Per questo motivo, l’immissione in ruolo te la sei meritata.
Nelle pagine che seguono troverai un breve riassunto della normativa generale per il personale docente neo-assunto in ruolo con cui i COBAS mettono a tua disposizione alcune essenziali indicazioni per informarti con chiarezza sui tuoi diritti che per i COBAS sono fondamentali.
La battaglia contro le politiche di smantellamento del sistema pubblico dell’istruzione e, in generale, di privatizzazione dei servizi pubblici, ha bisogno anche del tuo contributo di idee e di partecipazione. Le sedi provinciali dei COBAS sono a disposizione per una più qualificata e dettagliata consulenza e per costruire insieme una scuola davvero di qualità, che non sia la scuola-azienda, la scuola-miseria, la scuola-quiz. Buon lavoro!

Il primo anno di lavoro a tempo indeterminato

La principale fonte normativa del rapporto di lavoro pubblico è il D.lgs. 165/2001, che ha stabilito la “privatizzazione” dei rapporti di lavoro nella pubblica amministrazione. Con il termine “privatizzazione” si intende che la disciplina del rapporto di lavoro è affidata alla contrattazione tra le parti e non alla legge. Per questo motivo conoscere i contratti collettivi della scuola è importante. Al riguardo le sedi provinciali dei COBAS possono aiutarti.
Di seguito solo alcune brevi note per un primo orientamento.
Il rapporto di lavoro
A partire dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 1994/1997 l’assunzione del personale della scuola avviene con la sottoscrizione di un contratto di lavoro tra l’amministrazione e colui che è stato individuato come avente diritto al posto.
L’assunzione può avvenire, se lo chiedi, anche su posto part-time, nel senso che al momento dell’assunzione puoi optare per un orario ridotto (e puoi ottenerlo se non è saturo il contingente provinciale).
La sottoscrizione del contratto
Con la sottoscrizione del contratto scattano per il lavoratore una serie di diritti e di doveri. Nel contratto individuale di lavoro (artt. 25 e 44 CCNL Scuola 2006/2009) sono indicati alcuni elementi essenziali costitutivi del rapporto stesso. È indicato anche il termine entro il quale è obbligatorio assumere servizio nella sede stabilita. La mancata presentazione in servizio, se non giustificata da gravi motivi (malattia, ecc.) comporta la perdita dell’impiego.

La sede di servizio

Ai sensi della Nota MIUR n. 35110 del 2/8/2018, “si procederà con il seguente ordine:

  • • GM 2016 (vincitori, idonei (10%) nonché i candidati che hanno superato con il minimo le prove concorsuali. A tali candidati verrà assegnata la provincia, l’ambito e, laddove possibile, contestualmente sceglieranno la sede di servizio.
  • • Nel caso di ulteriori disponibilità entro la quota del contingente destinata ai concorsi, si procederà alle ammissioni al terzo anno del percorso FIT. In tal caso i candidati delle GMRE sceglieranno la provincia e la sede in cui svolgeranno il terzo anno del percorso FIT.
  • • Successivamente si procederà alle nomine da Gae, assegnando l’ambito e, laddove possibile, contestualmente la sede di servizio”.
  • È importante prendere immediatamente contatto con la sede assegnata e presentarsi con la nomina ricevuta, il documento di identità, il codice fiscale e l’IBAN del conto corrente postale o bancario che è necessario per la stipula del contratto.

Gli adempimenti non più necessari e quelli obbligatori

Al momento della stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, il docente, in base al d.P.R. n. 445/2000, non è più tenuto a presentare i cosiddetti documenti di rito: certificato di nascita; certificato di cittadinanza italiana ovvero di cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea; certificato generale del Casellario giudiziale; certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal comune ove si vota, in data non anteriore a 6 mesi; copia del foglio matricolare o certificato di esito di leva.
Non è più obbligatorio presentare la certificazione di idoneità fisica all’impiego. L’obbligo della certificazione sanitaria di idoneità all’impiego è stato abolito dall’art. 42 del DL 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98.

Non è più obbligatorio presentare documenti rilasciati dalla Pubblica Amministrazione: basta autocertificare tutto.

All’atto dell’assunzione e comunque entro il termine perentorio di 30 giorni dalla stipula del contratto, pena l’annullamento della stipulazione o la risoluzione del rapporto di lavoro, è necessario provvedere ad una serie di adempimenti obbligatori.

  • • Dichiarazione sostitutiva di certificazione al fine della consegna dei “documenti di rito” (art. 46 d.P.R. n. 445/2000). Il relativo modello va richiesto alla segreteria della scuola di servizio al momento della presa di servizio e presentato compilato al momento della stipula del contratto. Attenzione a riportare dati veritieri: se non presentati in maniera veritiera comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro e le sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000.
  • • Dichiarazione dei servizi (da non confondere con la ricostruzione di carriera). In base all’art. 145 del d.P.R. n. 1092/1973 permane l’obbligo della dichiarazione dei servizi non di ruolo prestati nella scuola, nelle Amministrazioni statali, negli Enti Pubblici o alle dipendenze di privati, da libero professionista o da lavoratore autonomo. Il relativo modulo va richiesto alla segreteria della scuola di servizio al momento della presa di servizio.
  • • Dichiarazione di non incompatibilità circa l’esistenza di altri rapporti di lavoro. Il dipendente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del d.lgs n. 165/2001 o dall’art. 508 del d.lgs n. 297/1994.
  • Altre domande/documentazioni che, in base alla situazione personale, sarebbe opportuno presentare sono le seguenti:
  • • computo/riunione/riscatto/ricongiunzione ai fini pensionistici dei servizi/periodi prestati presso enti pubblici o privati o come lavoro autonomo. Rivolgersi alla segreteria della scuola di servizio che darà indicazioni in merito alle modalità di presentazione.
  • Rispetto alla richiesta di adesione alla previdenza integrativa (fondo ESPERO) come COBAS sconsigliamo assolutamente l’adesione al fondo ESPERO perché, tra l’altro, non è conveniente.
  • Per informazioni, compilazione delle domande e controllo della documentazione gli iscritti ai COBAS possono usufruire della consulenza della sede provinciale di riferimento.


Periodo di prova e anno di formazione

Il rapporto di lavoro diventa stabile solo dopo il superamento del prescritto periodo di prova. Il periodo di prova per i docenti, secondo quanto stabiliscono l’art. 438 del d.lgs. 297/1994 e il CCNL, ha la durata di un anno. I docenti neoimmessi in ruolo da concorso o dalle graduatorie permanenti sono nominati in prova e destinati ad un anno di formazione, secondo quanto previsto dal D.M. n. 850/2015.

Periodo di prova

Il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche (L. n. 107/15, art. 1, comma 116)
A titolo esemplificativo sono da ritenersi utili:

a) le attività didattico-educative e psico-pedagogiche ai sensi del comma 6 dell’art. 14 della Legge n. 270/82;

a) l’utilizzazione per corsi ed iniziative di istruzione finalizzati al conseguimento dei titoli di studio;

b) la messa a disposizione per supplenze;

c) le attività inerenti al funzionamento degli organi collegiali;

d) l’utilizzazione su insegnamenti affini, anche in istituti e scuole superiori da parte di docenti di scuole medie e viceversa;

e) l’utilizzazione in attività di sostegno ad alunni portatori di handicap negli istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica;

f) l’utilizzazione in attività di coordinatore dei servizi di biblioteca o di orientamento scolastico (per i docenti di scuola secondaria di II grado ed artistica), e in attività di operatore tecnologico o psicopedagogico (per i docenti di scuola elementare e secondaria di I grado).

Fermo restando che le attività didattiche terminano il 30 giugno, i periodi computabili per il compimento dei 180 gg sono:

  • • i giorni di lezione;
  • • le domeniche, gli altri giorni festivi, le 4 giornate di riposo, le vacanze pasquali e natalizie, il giorno libero, se ricadenti in un periodo di servizio;
  • • i giorni compresi nel periodo che va dall’inizio dell’anno scolastico (1° settembre) all’inizio delle lezioni se il collegio docenti si è riunito in questo periodo;
  • • i giorni dedicati agli scrutini e agli esami;
  • • interruzioni dovute a cause di pubblico interesse (elezioni, disinfestazioni, neve, ecc.);
  • • i corsi di formazione e aggiornamento organizzati dall’Ambito Territoriale dell’USR (art. 438, comma 3, d.lgs n. 297/1994) e dall’istituto;
  • • il primo mese di congedo di maternità;
  • • i giorni di astensione dal lavoro per sciopero.

Non sono computabili: i periodi di ferie, permessi retribuiti e non, le assenze per malattia, le aspettative, eccetto quelle parlamentari; i periodi di chiusura della scuola per vacanze estive, ad eccezione dei periodi di partecipazione alle sessioni di esame; le due giornate che vanno aggiunte alle ferie ai sensi della Legge 23.121977 n. 937.
Il rinvio ai successivi anni scolastici per numero insufficiente di giorni di servizio (meno di 180) può avvenire più volte senza limitazioni.

Corso di formazione

Durante il periodo di prova il personale docente, a cui il Dirigente (L. n. 107/15, art. 1, comma 117) – non più il Collegio Docenti – affianca un tutor, è ammesso ad un anno di formazione che “ha inizio con l’anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni” (art. 440 d.lgs 297/1994).
L’anno di prova per i docenti neo-assunti consta di 50 ore di formazione complessiva, tra attività in presenza (riducendo l’approccio frontale a favore della didattica laboratoriale), osservazione in classe e rielaborazione professionale, mediante gli strumenti del “bilancio
Le attività di formazione hanno una durata complessiva di 50 ore e si articolano sostanzialmente di tre parti:

  • • incontri informativi e laboratori formativi dedicati);
  • • attività ‘peer-to-peer’, da svolgere con il tutor (10 ore);
  • • attività da svolgere online, corrispondente a 20 ore (creazione di un “portfolio” del docente su apposita piattaforma Indire, che riguarderà le esperienze e le attività svolte dal docente neoassunto e costituirà la relazione finale da discutere davanti al comitato di valutazione).

Il Direttore del corso di formazione rilascerà un attestato finale che certificherà la partecipazione alle attività di formazione (incontri e laboratori, ricerca e documentazione online, attività peer-to-peer) e le ore svolte.
Le attività svolte in piattaforma relative al Portfolio del docente si concludono con la creazione di un documento in PDF che, insieme ad altri documenti caricati sulla piattaforma stessa, costituirà il lavoro conclusivo da presentare alla scuola e conterrà la descrizione del proprio curriculum professionale, il bilancio iniziale delle competenze, il bilancio conclusivo e la previsione di un piano di sviluppo professionale.
Nota MIUR n. 35085 del 2/8/2018Per l’a.s. 2018/2019 la ha sostanzialmente confermato le indicazioni contenute nella precedente Nota prot. n. 33989/2017, dando orientamenti preliminari per la progettazione delle attività formative, in particolare per quanto concerne incontri propedeutici e di restituzione finale, laboratori, peer to peer, tutoraggio, ruolo dei dirigenti scolastici, attività on-line.
È prevista la possibilità di dedicare una parte del monte-ore a visite di studio a scuole caratterizzate da progetti con forti elementi di innovazione (“visiting”) organizzativa e didattica, in grado di presentarsi come contesti operativi capaci di stimolare un atteggiamento di ricerca e miglioramento continui.
Le visite saranno organizzate, a cura degli USR, per singoli docenti neo-assunti o per piccoli gruppi.
Per la scelta delle scuole si potrà fare riferimento a scuole che applicano concrete nuove metodologie didattiche e di innovazioni tecnologiche riconosciute dagli USR.
Questa attività potrà avere la durata massima di due giornate di “full immersion” nelle scuole accoglienti, ed è considerata sostitutiva del monte-ore dedicato ai laboratori formativi, per una durata massima di 6 ore nell’arco di ogni giornata.
La partecipazione, senza alcun onere a carico dell’amministrazione, sarà su base volontaria, per un massimo di 3.000 docenti distribuiti tra le regioni in base all’Allegato 1 della nuova Nota MIUR n. 35085 del 2/8/2018 che tiene conto della percentuale del numero dei docenti in servizio in ciascuna Regione.
Non è stato però ancora indicato un criterio per scegliere le scuole, né per capire quali docenti potranno partecipare, né come potranno essere sostituiti nei giorni di assenza.
Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi dell’art. 1, comma 129, della legge n. 107/15, sulla base dell’istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor.
Al fine di esprimere il proprio parere, il comitato di valutazione è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, da tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
È compito del dirigente curare alla fine dell’anno scolastico la relazione conclusiva sull’anno di formazione di ciascun docente
Il comitato, sulla base della relazione del tutor e di altri elementi forniti dal capo d’istituto, esprime il proprio parere su cui si baserà lo stesso dirigente scolastico per decretare:

1. la conferma in ruolo dall’inizio dell’anno scolastico successivo, con provvedimento definitivo;

2. la dispensa dal servizio (art. 129 d.P.R. n. 3/1957), sentito il Consiglio Scolastico Provinciale per i docenti di materna, elementare e media, o il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione per la secondaria superiore;

3. la proroga: a) per acquisire maggiori elementi di valutazione, una sola volta nell’anno scolastico successivo (previa consultazione del CSP o CSPI); b) perché non sono stati prestati i 180 giorni di effettivo servizio.

Il rinvio dell’anno di prova può avvenire per più volte senza limitazioni. Nel caso di legittimi impedimenti al raggiungimento dei 180 giorni (maternità, servizio militare o civile, giudice popolare e cariche elettive) è prevista la retrodatazione della nomina con effetti economici solo per l’assenza determinata dal congedo di Maternità.
Il periodo di prova si considera superato se non si ricevono comunicazioni contrarie da parte del dirigente scolastico.
Ricostruzione di carriera
La ricostruzione della carriera consente di far valere i servizi di docente svolti prima dell’assunzione ottenendo così il riconoscimento dell’anzianità ed un livello stipendiale più alto. La domanda di ricostruzione della carriera può essere presentata solo dopo la conferma in ruolo, una volta superato l’anno di prova e ottenuta la sede di titolarità.
È importante presentare la documentazione della ricostruzione di carriera appena preso servizio nella scuola di titolarità potendo così ottenere quanto prima i benefici che derivano dal nuovo inquadramento economico. Se la domanda di ricostruzione viene presentata dopo 5 anni dall’assunzione si perdono i relativi benefici.
Secondo la normativa vigente, il servizio pre ruolo è valutato per intero, ai fini giuridici ed economici, solo per i primi quattro anni, mentre gli anni successivi sono valutati, ai fini giuridici ed economici, per i due terzi e un terzo ai soli fini economici.
Contro questa illegittima riduzione abbiamo promosso numerosi ricorsi e abbiamo ottenuto l’intero riconoscimento di tutto il periodo pre-ruolo, senza distinzione tra i primi 4 anni e gli anni successivi, con significativi aumenti stipendiali per coloro che hanno fatto i ricorsi.
Per informazioni e per le adesioni al ricorso gli iscritti ai COBAS possono usufruire della consulenza della sede provinciale di riferimento.

Cobas Veneto

Pubblicato da: Cobas Veneto

Co.bas. Scuola

Via Monsignor Fortin 44 – Padova

Email: [email protected]

Per urgenze chiamare il 347 9901965 (Carlo)

I comitati di base della scuola sono un sindacato di base nato negli anni ’80 e che da allora opera nel nostro territorio e nel territorio nazionale, con docenti e A.T.A. volontari – precari e non – disposti a mettersi in gioco.

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