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CUMULO PERMESSI L.104/92 e D.lgs 151/01

da | 18 Ago 2018 | Autodifesa

CUMULO PERMESSI L.104/92 e D.lgs 151/01

di Marco Barone

Segnalo:

1) dal sito dell’INAIL

https://www.superabile.it/cs/superabile/lavoro/permessi-104-e-congedo-straordinario-d-lgs-151_01/permessi-e-congedi/il-ricovero-a-tempo-pieno-le-eccezioni-previste-dalla-legge.html

2) dal messaggio INPS di agosto 2018:

Cumulo tra il congedo straordinario di cui all’articolo42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 ed i permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/92 e all’art 33, comma 1, del D.lgs. n. 151/2001

Come già evidenziato nella circolare n. 53/2008, è possibile cumulare nello stesso mese, purché in giornate diverse, i periodi di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 con i permessi ex art. 33 della legge n. 104/92 ed ex art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 151/2001 (3 giorni di permesso mensili, prolungamento del congedo parentale e ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale).

Si precisa, al riguardo, che i periodi di congedo straordinario possono essere cumulati con i permessi previsti dall’articolo 33 della legge n. 104/92 senza necessità di ripresa dell’attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici.

Quanto sopra può accadere anche a capienza di mesi interi e indipendentemente dalla durata del congedo straordinario.

La fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale stesso deve, invece, intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese (cfr. la circolare n. 155/2010, par. 2..2).

3) può essere negato ma va motivato. Ha 60 giorni di tempo per concederlo dal tempo della richiesta. Dipende dalla scuola non mi risulti che ci sia un preavviso minimo. Da verificare cosa dice il vostro contratto integrativo nel dubbio chiederlo alla DS.

4) I periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto e trattamenti di fine servizio, ma, essendo coperti da contribuzione, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità. Se durante il congedo ricadono le festività queste vengono incluse nel congedo continuativo.

INPDAP 28.12.2011, N. 22 dispone che

Ai fini della frazionabilità del congedo biennale, tra un periodo e l’altro di fruizione, è necessaria, affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, i sabati e le domeniche, l’effettiva ripresa del lavoro. Il requisito della ripresa del lavoro non è richiesto nei casi di domanda di congedo dal lunedì al venerdì (cfr. nell’ipotesi di settimana corta, il sabato e la domenica antecedenti la ripresa del lavoro non sono conteggiati, sempreché non si presenti una nuova richiesta di congedo dello stesso tipo per il lunedì successivo), né nella fruizione di ferie oppure malattia in prosieguo. In questo caso, cioè nell’ipotesi di giorni di ferie collocate immediatamente dopo il congedo, con una ripresa quindi dell’attività lavorativa, le giornate festive ed i sabati (in caso di settimana corta) non vanno computate in conto congedo.

Cobas Veneto

Pubblicato da: Cobas Veneto

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