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Ferie ATA

da | 15 Giu 2018 | Autodifesa

Ferie ATA, casistica.

di Marco Barone

L’articolo 13 comma 11 afferma chiaramente che Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.

In particolare la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1557 dell’11 febbraio 2000, ha avuto modo di affermare che:

  • a) in base al dato letterale dell’art. 2109 c.c., è il datore di lavoro che stabilisce nel tempo il periodo annuale di ferie retribuito, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La legge prevede la determinazione unilaterale del periodo annuale di ferie da parte del datore di lavoro e in detta determinazione egli deve soltanto tener conto degli interessi del lavoratore. La stessa legge stabilisce, inoltre, che il datore di lavoro deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie;
  • b) la rilevanza degli interessi del prestatore non esclude il permanere del potere del datore di lavoro di modificare il periodo originariamente assegnato in relazione alle esigenze dell’impresa (il sopravvenire di esigenze eccezionali ed imprevedibili) e, quindi, di modificare, salva la obbligatoria preventiva comunicazione, il periodo di ferie assegnato;
  • c) pertanto, il potere attribuito al datore di lavoro di stabilire il periodo delle ferie, implica quello di modificarlo, con il solo limite del preavviso (secondo la Corte ai fini della modifica non sarebbe necessario il sopravvenire di circostanze eccezionali ed imprevedibili in quanto la modifica del periodo feriale può derivare anche soltanto da una riconsiderazione delle esigenze aziendali, alle quali per legge è legata l’assegnazione delle ferie);
  • d) la rilevanza degli interessi del prestatore comporta che, eventualmente, questi potrà richiedere di essere indennizzato per i danni derivanti dal mutamento del periodo feriale, qualora il datore di lavoro non abbia rispettato l’onere sullo stesso incombente di dare comunicazione al lavoratore con congruo preavviso della decisione di modifica del periodo di fruizione delle ferie.
  • Alla luce di tali indicazioni giurisprudenziali (non sono numerose le pronunce dei giudici su tale particolare materia e, quindi,non si può parlare di orientamenti consolidati), si dovrebbe ritenere che la possibilità di indennizzare il lavoratore delle spese sostenute nel caso di modifica del periodo di ferie già assegnato, prima della fruizione delle stesse,sussiste solo nel caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto all’onere della comunicazione al lavoratore, con congruo preavviso, della decisione di modifica, come richiesto dalla normativa codicistica. Il che potrebbe comportare, implicitamente, il riconoscimento di una forma di responsabilità per il pagamento dell’indennizzo a carico del soggetto datoriale che a tale comunicazione era tenuto e che non vi ha provveduto.

Dunque, come si può evincere i margini di intervento sono risicati qualora le ferie non siano state concesse ed autorizzate e senza tale provvedimento si sia provveduto ad organizzare il viaggio. Quello che si potrà far presente, in chiave assolutamente bonaria , è che si era provveduto ad organizzare il viaggio, che non vi erano esigenze di servizio particolari( anche se le motivazioni avanzate dal DS sono effettivamente valide per sostenere il diniego perché la vigilanza e la sorveglianza ai piani andrà garantita durante un periodo del genere ecc), che non vi era alcuna disposizione specifica salvo le ordinarie pianificazioni. Magari parlandoci e capendo che il danno che rischi di subire è importante per le tue casse forse una soluzione la troverete.

Cobas Veneto

Pubblicato da: Cobas Veneto

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