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Ferie non godute. Corte di Giustizia Europea.

da | 3 Giu 2018 | Autodifesa

Ferie non godute: il diritto all’indennità rimane anche se non le hai chieste e finisce il tuo rapporto di lavoro

di AAVV

Non hai goduto delle ferie e pretendi l’indennità relativa quando il tuo contratto finisce? Hai diritto a riceverla, anche se non hai mai chiesto dei giorni di vacanza. Lo ha assicurato oggi l’Avvocato generale della Corte di Giustizia della Ue Yves Bolt, intervenendo sul caso di Sebastian W. Kreuzige, un avvocato tirocinante presso il Land di Berlino con un contratto di un anno. “Il fatto che rimangano delle ferie non richieste al momento dell’interruzione del rapporto di lavoro – afferma Bolt – non implica automaticamente la perdita della corrispondente indennità”. L’opinione dell’Avvocato generale non è la sentenza della Corte, ma lo diventa in oltre il 90% dei casi.

Alla fine del rapporto di lavoro, Kreuzige ha chiesto l’indennità relativa alle ferie non richiesta, ma il Land rispondeva picche, sostenendo che la legislazione tedesca prevede che il diritto alla compensazione decade se il lavoratore non presenta prima della fine del rapporto di lavoro un’apposita richiesta. Un’interpretazione ribaltata dall’Avvocato generale che, facendo leva sul diritto comunitario e sulle normative Ue sul lavoro, ritiene che “la sola circostanza che un lavoratore non abbia chiesto di fruire delle proprie ferie retribuite non può implicare automaticamente il venir meno del diritto all’indennità pecuniaria sostitutiva delle ferie retribuite non godute”.

Una posizione a favore dei lavoratori che però non è assoluta: se il datore di lavoro fa di tutto perché il dipendente possa godere delle ferie annuali retribuite, allora, se non lo fa, non può esigere l’indennità. Una posizione che nasce da un altro parere, dello stesso Avvocato generale Bolt, su un altro caso, sempre tedesco, quello di Tetsuji Shimizu, per oltre 10 anni impiegato alla Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften sulla base di vari contratti a tempo determinato.

Il 23 ottobre 2013 veniva comunicato a Shimizu che il suo contratto di lavoro non sarebbe stato rinnovato. Allo stesso tempo, la Max-Planck-Gesellschaft lo invitava a fruire delle proprie ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro prevista per la fine del mese di dicembre 2013. Avendo fruito unicamente di due giorni di ferie, Shimizu chiedeva alla Max-Planck-Gesellschaft l’indennità per i 51 giorni di ferie annuali non godute spettantigli per gli ultimi due anni.


Se rinunci deliberatamente alle ferie non puoi chiedere l’indennità

In questo caso è il lavoratore a perdere: Bolt ha infatti stimato che qualora il datore di lavoro dimostri di aver fatto tutto il necessario per consentire ai lavoratori di far valere il proprio diritto alle ferie annuali retribuite e che, “nonostante i provvedimenti adottati, il lavoratore abbia deliberatamente rinunciato ad avvalersi di tale diritto, pur avendone avuto la possibilità nel corso del rapporto di lavoro, il lavoratore medesimo non può esigere l’indennità”.

Cobas Veneto

Pubblicato da: Cobas Veneto

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