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CONTRIBUTI INPS/INPDAP: fate un controllo.

da | 3 Giu 2018 | Autodifesa

CONTRIBUTI INPS/INPDAP: fate un controllo.

di Marco Barone

TERMINI PRESCRIZIONE

L’articolo 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n.335 ha previsto la riduzione del termine di prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni pubbliche da 10 a 5 anni.

I dipendenti hanno tempo fino al 31 dicembre 2018 per verificare se il proprio “estratto conto INPS/INPDAP” sia aggiornato con tutti i contributi previdenziali versati. La nuova data deriva dalla circolare INPS n. 169 del 15 novembre 2017, che ha prorogato i termini inizialmente fissati al 31 dicembre 2017.

ACCEDERE AL SITO INPS

Utilizzare le proprie credenziali (codice fiscale e PIN o identità SPID), quindi “Area prestazioni e servizi/Fascicolo previdenziale del cittadino/Posizione assicurativa/Estratto conto”.

Qualora da tale estratto risultino contributi mancanti o retribuzioni errate, precedenti al 2012, l’interessato dovrà attivare la richiesta di VARIAZIONE e INTEGRAZIONE della posizione ASSICURATIVA, al fine di inserire i periodi mancanti ed evitare il rischio di perderli per sempre.

E’ necessario utilizzare la funzionalità “richieste di variazione alla posizione assicurativa – RVPA”.

Il dipendente in possesso del PIN può telefonare al n. 803164 (Contact center multicanale INPS).

SE MANCANO CONTRIBUTI

Possono essere recuperati (ma per questo è importante controllare prima del 31 dicembre 2018), con il versamento da parte dell’ente datore di lavoro.

Molti lavoratori, accedendo all’estratto previdenziale, hanno accertato che effettivamente mancano alcuni contributi.

PENSIONE

A nostro parere è consigliabile diffidare da chi dice che al momento il lavoratore non deve far nulla perché la situazione si aggiornerà automaticamente al momento della pensione, perché su questo la circolare del 15 novembre 2017 è esplicita: “anche in assenza di recupero della contribuzione dovuta alle predette casse, per avvenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale, l’attività lavorativa svolta sarà considerata utile ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza; in questa ipotesi,
tuttavia, ai sensi del comma 2 dell’art. 31 della L. n. 610/1952, l’onere del trattamento deve essere ripartito tra l’Istituto e le Amministrazioni datrici di lavoro (“Nei casi di cui al comma precedente per i quali avvenga la valutazione in pensione dei servizi in fatto non assistiti da iscrizione, l’onere dell’assegno di quiescenza viene ripartito tra gli Istituti di previdenza e gli enti presso i quali i medesimi sono stati prestati…”)”

Anche se è vero che i contributi non verranno persi, la modalità del trattamento tra le due Amministrazioni non è ancora rodata.

APPLICAZIONE DISPOSIZIONI

Le suddette disposizioni, leggiamo nella Circolare, si applicano a far data dal 1° gennaio 2019.

ADEMPIMENTI LAVORATORE

In attesa delle ulteriori istruzioni relative alla prassi operativa applicabile ai casi sopra riportati e in attesa dell’applicazione delle sopra citate disposizioni, il lavoratore può procedere al controllo della propria posizione contributiva ed eventualmente segnalare eventuale contribuzione mancante o anomalie nella propria posizione previdenziale, che si sono potute verificare nel passaggio dall’Inpdap all’Inps, al fine “stoppare” l’eventuale termine prescrittivo sopra riportato.

Cobas Veneto

Pubblicato da: Cobas Veneto

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Per urgenze chiamare il 347 9901965 (Carlo)

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