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GRADUATORIE INTERNE, calcolare il punteggio

da | 15 Mag 2018 | Autodifesa

COME VIENE CALCOLATA LA CONTINUITÀ PER IL DOCENTE AI FINI DELLA GRADUATORIA INTERNA DI ISTITUTO?

di Marco Barone

Nella graduatoria interna di istituto ai fini dell’individuazione del personale soprannumerario, la continuità si riconosce per ogni anno (a prescindere dal vincolo del triennio che è valido solo per i trasferimenti a domanda) di servizio prestato nella scuola di attuale titolarità o di incarico triennale, attribuendo:

2 pp. per ciascun anno sino al quinto
3 pp. per ogni anno successivo al quinto senza soluzione di continuità.

Anche in questo caso non va valutato l’anno scolastico in corso al momento di presentazione della domanda.
Lo stesso docente, se presenterà domanda volontaria di trasferimento non avrà invece alcun punteggio di continuità.


QUALI SONO IN CASI IN CUI SI INTERROMPE LA CONTINUITÀ?

  • Quando la durata del servizio riferito a ciascun anno scolastico, abbia avuto una durata inferiore a 180 giorni.
  • Per i periodi trascorsi dal personale docente di ruolo per la frequenza di dottorati di ricerca, borse di studio ai sensi dell’art. 2 della legge 13.8.1984 n. 476, assegni di ricerca, ricercatore a TD.
  • Per trasferimento da sostegno a posto comune o viceversa (anche se nella stessa scuola).

Il punteggio non spetta nel caso di assegnazione provvisoria (provinciale o interprovinciale) e di trasferimento annuale salvo che si tratti di docente trasferito nell’ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell’ottennio medesimo, il rientro nell’istituto di precedente titolarità.
Per la scuola primaria e per la scuola dell’infanzia il trasferimento ottenuto precedentemente all’introduzione dell’organico funzionale tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio.

QUALI SONO I CASI IN CUI NON SI INTERROMPE LA CONTINUITÀ?

Il punteggio della continuità spetta anche:

  1. anche ai docenti comandati in istituti diversi da quello di titolarità su cattedre ove si attua la sperimentazione a norma dell’art. 278 del D.L.vo n. 297/94;
  2. ai docenti utilizzati a domanda o d’ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità;
  3. ai docenti della scuola primaria utilizzati come specialisti per la lingua straniera presso il plesso o fuori del plesso di titolarità;
  4. ai docenti utilizzati in materie affini ed ai docenti che prestano servizio nelle nuove figure professionali di cui all’art. 5 del D.L. 6.8.1988, n. 323 convertito con modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426.
  5. ai docenti utilizzati a domanda o d’ufficio ai sensi dell’art. 1 del D.L.vo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità (comprese le utilizzazioni nei Licei musicali).
  6. Ai docenti esonerati dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I. e del Consiglio Superiore della P.I.
  7. non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico.

L’anzianità di servizio ai fini del calcolo degli anni di continuità nella stessa scuola va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola.

Cobas Veneto

Pubblicato da: Cobas Veneto

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