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Adeguamento antincendio, obblighi per scuole e asili nido

da | 11 Mag 2018 | Autodifesa

Adeguamento antincendio, obblighi per scuole e asili nido

di Francesca Ressa da biblus-net

Ecco il decreto con le indicazioni sulle priorità per l’adeguamento alla normativa antincendio di scuole e asili nido

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n.74 del 29 marzo 2018) il decreto 21 marzo 2018 recante:

Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido.

Finalità

Il provvedimento ha lo scopo di adeguare alla normativa antincendio scuole e asili nido, definendo le indicazioni programmatiche prioritarie previste dal decreto, dopo l’entrata in vigore dell’obbligo di adeguamento, che fissano livelli di priorità programmatica.

Ricordiamo, infatti, che il 31 dicembre 2017 è scaduto il termine, più volte prorogato, per adeguare le scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado e per gli edifici e locali adibiti ad asili nido ai requisiti previsti dal dm 26 agosto 1992.

Il decreto suddivide in 3 livelli di priorità le disposizioni di cui si deve tenere conto nel programmare le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti a scuole (rispettivamente indicate nel dm 26 agosto 1992 per le scuole e nel dm 16 luglio 2014 per gli asili nido).
Adeguamento antincendio: le indicazioni prioritarie per le scuole

Il provvedimento stabilisce che, per le scuole, i livelli di priorità programmatica sono:

  • livello di priorità A – osservanza delle disposizioni del dm 26 agosto 1992 relative a: impianto elettrico di sicurezza; sistemi di allarme; estintori; segnaletica di sicurezza; norme di esercizio
  • livello di priorità B – osservanza delle disposizioni dm 26 agosto 1992 relative a: spazi per esercitazioni; spazi per depositi; spazi per l’informazione e le attività parascolastiche; spazi per servizi logistici; impianti fissi di rivelazione e/o di estinzione degli incendi
  • livello di priorità C – le restanti disposizioni del decreto ministeriale

Le attività di adeguamento potranno essere realizzate secondo le suddette indicazioni, in alternativa, con l’osservanza delle norme tecniche del dm 3 agosto 2015 (come integrato dal dm 7 agosto 2017) e fatti salvi gli obblighi stabiliti dagli artt. 3 e 4 del dpr 151/2011 e l’integrale osservanza del ddm 26 agosto 1992
Adeguamento antincendio: le indicazioni prioritarie per gli asili

Per l’adeguamento antincendio degli asili, i livelli di priorità programmatica sono:

  1. livello di priorità A – osservanza delle disposizioni del dm 16 luglio 2014 relative a: servizi di sicurezza; illuminazione di sicurezza; estintori; allarme acustico; segnaletica di sicurezza; organizzazione e gestione della sicurezza antincendio; informazione e formazione antincendio
  2. livello di priorità B: impianti elettrici per il sezionamento di emergenza; servizi di sicurezza
  3. livello di priorità C: le restanti disposizioni del decreto ministeriale

Le attività di adeguamento degli asili nido potranno essere effettuate secondo le citate indicazioni, fermo restando gli obblighi stabiliti dagli artt. 3 e 4 del dpr 151/2011 e l’osservanza delle misure di sicurezza antincendio di cui all’art. 6, lettera a), del dm 16 luglio 2014.

Le indicazioni, inoltre, potranno essere utilizzate dai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco per impartire prescrizioni graduali e graduate, in presenza della rilevazione di carenze o lacune negli adempimenti inseriti nei diversi livelli di priorità dal decreto.
Sicurezza sui luoghi di lavoro

Infine, in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro, restano confermate le disposizioni di cui al dlgs 81/2008.

Normativa antincendio scuole: che fare in caso di mancato adeguamento?

Con la nota n. 5264 del 18 aprile 2018, i Vigili del Fuoco forniscono delle indicazioni programmatiche circa la normativa antincendio scuole; in particolare per l’adeguamento delle scuole e degli asili nido che, alla scadenza del 31 dicembre 2017, non sono ancora stati messi a norma dal punto di vista antincendio.

Il 31 dicembre 2017 è scaduto, infatti, il termine per l’adeguamento delle scuole alle norme di prevenzione incendi, rispettivamente indicate nel dm 26 agosto 1992 per le scuole e nel dm 16 luglio 2014 per gli asili nido. Per gli asili nido, invece, che hanno presentato entro i termini previsti la SCIA riferita ai primi adeguamenti, sono confermate le scadenze di adeguamento fissate dal dm 16 luglio 2014.

Il decreto 21 marzo 2018 ha fornito i livelli di priorità per l’adeguamento alla normativa antincendio delle attività scolastiche .

Con la nota in esame i VVF intendono chiarire che:

qualora, nell’attività di vigilanza ispettiva, i VVF si trovassero in presenza di attività scolastiche e di asili nido in esercizio senza il completo adeguamento alle disposizioni normative (senza SCIA), vanno attivate le procedure previste dal dlgs 758/1994 (disciplina sanzionatoria in materia di lavoro) per le contravvenzioni perché le scuole e gli asili nido rientrano nell’ambito di applicazione della normativa riguardante la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro (dlgs 81/2008) valutate le condizioni di rischio, i VVF dovranno indicare le specifiche prescrizioni da imporre, nell’ambito del procedimento istruito ai sensi del d.lgs. 758/1994, fornendo termini per la regolarizzazione, congrui con la consistenza delle carenze riscontrate, correlati ai livelli di priorità indicati dal dm 21 marzo 2018.

Misure integrative

Viene inoltre riportato un elenco di misure compensative antincendio che possono essere prescritte, alternativamente e congiuntamente, qualora fossero accertate violazioni, ad esempio:

  1. il potenziamento degli incaricati antincendio
  2. un incremento di informazione e di formazione
  3. l’aumento del numero delle prove d’esodo
  4. una rigorosa vigilanza sulla utilizzabilità delle vie d’esodo

Infine, viene chiarito che le scuole e gli asili nido non a norma antincendio non saranno interessate da provvedimenti di sospensione delle attività se non in presenza di gravi violazioni che espongano obiettivamente ai rischi di carattere generale

Cobas Veneto

Pubblicato da: Cobas Veneto

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Per urgenze chiamare il 347 9901965 (Carlo)

I comitati di base della scuola sono un sindacato di base nato negli anni ’80 e che da allora opera nel nostro territorio e nel territorio nazionale, con docenti e A.T.A. volontari – precari e non – disposti a mettersi in gioco.

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