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CONSIGLIO DI CIRCOLO O DI ISTITUTO

da | 14 Gen 2018 | Materiali

Il 13 dicembre a Firenze si tenuto un partecipato convegno CESP incentrato sull’analisi e attualizzazione delle funzioni, compiti e prerogative del CdI, senza mancare di fare delle incursioni sugli altri organi collegiali della scuola: tutti noi siamo consapevoli dello svuotamento di significato che hanno subito nel corso degli anni, una privazione funzionale alla trasformazione neoliberista e decisionista della scuola stessa.

CONSIGLIO DI CIRCOLO O D’ISTITUTO FUNZIONI ED ATTIVITÀ

Funzione istituzionale dal 1974 ad oggi

di CESP – Firenze

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Funzioni attribuite dalla normativa più recente: funzioni di indirizzo e di controllo
Gli Organi collegiali della scuola sono stati istituiti nel 1974 al fine di realizzare la partecipazione
alla vita attiva della scuola, dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più
vasta comunità sociale e civica (d.P.R. n. 416/1974).
Tutte le amministrazioni pubbliche, comprese le scuole, adeguano i propri ordinamenti al principio
della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall’altro (d.lgs. n.
165/2001, art. 4, comma 4, e succ. mod.). In base a tale principio:

  • 1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo
  • gli obiettivi ed i programmi da attuare, e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività
  • amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti (d.lgs. n. 165/2001, art. 4, comma1).
  • 2. Nella scuola il Consiglio di Istituto si configurava prima della l. n. 107/2015 come l’organo
  • di indirizzo e controllo e il Dirigente scolastico come l’organo di gestione (d.lgs. n.165/2001, art. 4, comma 2).

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (era il P.O.F.)
Con l’introduzione dell’autonomia ogni istituzione scolastica predispone il P.T.O.F., rivedibile
annualmente, con la partecipazione di tutte le componenti (d.P.R. n. 275/1999, art. 3, comma 1
come sostituito dall’art. 1, comma 14 della l. n. 107/2015). Il personale della scuola, i genitori e gli
studenti partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell’autonomia assumendo le rispettive
responsabilità (d.P.R. n. 275/1999, art. 16, comma 5).
a. Spettava al Consiglio di Istituto la più importante funzione di indirizzo per la
determinazione del Piano, che adesso la l. n. 107/2015 affida al Dirigente scolastico che
definisce “gli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di
amministrazione” (nuovo art. 3, comma 4, del d.P.R. n. 275/1999). Su questa base, il Piano
viene elaborato dal Collegio Docenti per la parte didattica.
b. Il Dirigente scolastico continua a promuovere “i necessari rapporti con gli Enti locali e
con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio”
(nuovo art. 3, comma 5, del d.P.R. n. 275/1999).
c. Il Piano è infine approvato dal Consiglio di circolo/istituto.

Il Programma Annuale

  • • il 15 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento (termine ordinatorio)
  • • il 14 febbraio dell’anno di riferimento (termine perentorio)

Ai sensi degli artt. 2 e 8 del Decreto Interministeriale n. 44/2001, il Consiglio di circolo/istituto
delibera il programma annuale entro:
Il programma annuale è predisposto dal Dirigente Scolastico, che lo accompagna con apposita
relazione, e proposto dalla Giunta esecutiva al Consiglio. Nella relazione il dirigente scolastico
illustrata gli obiettivi da realizzare, la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del
P.T.O.F, i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma e quelli del
precedente esercizio finanziario.
Verifica del Programma Annuale
Entro il 30 giugno, il Consiglio ha l’obbligo di verificare lo stato di attuazione del programma e le
disponibilità finanziarie dell’istituto
, in tempo per conoscere la situazione di fatto per l’inizio del
nuovo anno scolastico.
Modifica del Programma Annuale
• variare a seguito di nuove o maggiori entrate non finalizzate;
• nel caso di utilizzazione della disponibilità finanziaria da programmare (Z01); • nel caso venga inserito nel programma annuale un nuovo progetto.
Conto consuntivo
Il Consiglio, su proposta della giunta esecutiva o del Dirigente (D.I. n. 44/2001, art. 6) e con
deliberazione motivata, può disporre delle modifiche qualora sia necessario:
• variare lo stanziamento dei progetti/attività per un importo superiore al 10% rispetto a
quello iniziale;
In questi casi si segue l’iter completo: il direttore sga predispone il modello B (nuovo o variato), il
dirigente scolastico predispone la modifica, la giunta esecutiva la propone al consiglio e
quest’ultimo lo approva.
L’approvazione del conto consuntivo, che viene sottoposto a delibera del Consiglio entro il 30
aprile
, è un importante momento di verifica e controllo dell’attività svolta.
Il conto consuntivo, è predisposto dal Direttore SGA secondo le modalità indicate all’art. 18 del D.I.
n. 44/2001.
È sottoposto dal dirigente all’esame del Collegi o dei Revisori dei Conti, unitamente ad una
dettagliata relazione che illustra l’andamento della gestione dell’istituzione scolastica e i risultati
conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. La relazione del Dirigente scolastico è un
documento tecnico-politico finalizzato a rendere conto dell’impiego delle risorse finanziarie,
didattiche, organizzative, secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, dei risultati
raggiunti e del coordinamento con il contesto territoriale.
Attività negoziale
a. alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
c. all’accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
e. all’adesione a reti di scuole e consorzi;
f. all’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno;
g. alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie,
Il Consiglio non ha più competenza nell’attività negoziale (esempio acquisto di beni e servizi) in
quanto la competenza è del dirigente. Nell’ambito dell’attività negoziale il Consiglio delibera (art.
33, comma 1, D.I. n. 44/2001) solo ed esclusivamente in ordine:
b. alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all’istituzione o compartecipazione a
borse di studio;
d. ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni
immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di
beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di
condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;

enti, università, soggetti pubblici o privati;
h. all’eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all’art. 34, comma 1; i. all’acquisto di immobili.

  • • contratti di sponsorizzazione;
  • • contratti di locazione di immobili;
  • • convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
  • • acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
  • • contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
  • • partecipazione a progetti internazionali.

Coordinamento di competenze tra Consiglio e Dirigente scolastico

  • • l’approvazione del P.T.O.F. (art. 1, comma 14, l. n. 107/2015);
  • • lo svolgimento dell’attività negoziale solo su quanto previsto dall’art. 33 del D.I. n. 44/2001; •
  • Al Consiglio spettano anche le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo
    svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali:
  • • utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da
  • parte di soggetti terzi;
  • • alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate a
  • favore di terzi;
    In base al principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e
    gestione dall’altro (d.lgs. n. 165/2001, art. 4, comma 4), le norme delineano – non sempre con
    chiarezza – la divisione dei ruoli e delle competenze fra Consiglio e Dirigente scolastico.

Al Consiglio competono le funzioni previste dall’art. 10 del d.lgs. n. 297/1994 a cui si rinvia,
tenendo presenti le eventuali modifiche introdotte dalla normativa successiva, tra le altre:

la deliberazione – previa acquisizione della delibera del Collegio – sui compensi a carico del fondo d’istituto (art. 88, comma 1 e comma 2, lett. k. del CCNL Scuola 2006/2009).

Al Dirigente scolastico spettano autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione
delle risorse umane, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali (art. 16, comma 2, d.P.R.
n. 275/1999; art. 25, comma 2, d.lgs. n. 165/2001; art. 1, comma 78, l. n. 107/2015). Ha perciò
competenza nel definire gli indirizzi per le attività della scuola, dell’attività di gestione legata
all’attuazione del P.T.O.F., del programma annuale e lo svolgimento dell’attività negoziale.
Al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l’esercizio delle
competenze degli organi della istituzione scolastica, il Dirigente presenta periodicamente al
Consiglio una motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell’attività formativa,
organizzativa e amministrativa (d.lgs. n. 165/2001, art. 25, comma 6).

Riferimenti normativi
d.P.R. 31/5/1974, n. 416 d.P.R. 8/3/1999, n. 275 d.lgs. 16/4/1994 n. 297 d.lgs. 30/3/2001, n. 165 D.I. 1/2/2001 n. 44
l. n. 107/2015

Cobas Veneto

Pubblicato da: Cobas Veneto

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