Inizio 5 Autodifesa 5 RSU: INFORMAZIONE SUCCESSIVA E APERTURA DELLA CONTRATTAZIONE

RSU: INFORMAZIONE SUCCESSIVA E APERTURA DELLA CONTRATTAZIONE

da | 22 Nov 2017 | Autodifesa

RSU: INFORMAZIONE SUCCESSIVA E APERTURA DELLA CONTRATTAZIONE

Inoltre, la S.V. non ha fornito alle RSU, e non ha pubblicato, alcuna informazione successiva sul pagamento del FIS (Fondo dell’Istituzione Scolastica), delle funzioni strumentali dei docenti e degli incarichi specifici del personale ATA relativamente all’anno scolastico 2016/2017. A tale riguardo si chiede urgentemente di avere copia della documentazione relativa alla richiamata informazione successiva con la consegna di quanto inviato alla Ragioneria dello Stato per i pagamenti del FIS e di tutte le altre funzioni e l’analitica descrizione di tutte le attività effettuate e retribuite nello scorso anno scolastico 2016/2017. Dalla documentazione richiesta devono risultare i nominativi delle singole unità di personale docente ed ATA e gli specifici emolumenti previsti per ogni singola attività. Si segnala, a tale riguardo, che il CCNL Scuola all’art. 6, comma 2, lettere n) e o), prevede espressamente quanto segue: Sono materia di informazione successiva le seguenti: n) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto; o) verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse. Appare chiaro che in assenza di una esaustiva e completa documentazione con gli esatti importi liquidati alle/ai singoli Docenti e ATA, con l’indicazione delle specifiche attività aggiuntive per le quali sono stati corrisposti, la/le scriventi RSU non sono poste/i nella condizione di poter VERIFICARE “l’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse”. L’analitica informazione è DOVUTA alle RSU non solo nel caso in cui vi sia stata la firma di un contratto integrativo d’istituto tra parte pubblica e parti sindacali ma anche (ed a fortiori) nell’eventualità in cui la dirigenza scolastica abbia disposto, nello scorso anno scolastico, un ATTO Unilaterale. Si aggiunga, a fortiori, che l’art.18 del Decreto Legislativo n. 33/2013, come modificato dal D.L.vo n. 97/2016, testualmente recita: “Fermo restando quanto prescritto dall’art. 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l’indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico”. Inoltre, si chiede di conoscere i nominativi e le somme liquidate alle/ai singole/i Docenti quale BONUS cosiddetto “di merito”, quali cifre sono state assegnate alle/ai singole/i beneficiari e beneficiarie, con quale motivazione dirigenziale e per l’espletamento di quali attività, anche al fine di poter comunicare alle/ai colleghe/i escluse/i quale sia la strada da percorrere, e modificare le proprie attività, comportamenti e disponibilità, al fine di poter raggiungere il livello ed il traguardo raggiunto dalle/dai colleghe/i meritoriamente premiati. Si segnala, a tale riguardo, che sulla materia si sono recentemente espressi la Commissione per l’Accesso ai documenti amministrativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con accoglimento dei ricorsi n. 0015182 del 13 luglio 2017 e n. 0021996 del 27 ottobre 2017, a seguito di ricorsi presentati da docenti, ed il TAR del Lazio, con sentenza n. 09176/2017 del 3 agosto 2017, emessa a seguito di ricorso di altro docente. In entrambi (parere e sentenza) si acclara il diritto dei ricorrenti, esclusi dall’elargizione del cosiddetto BONUS di merito, di ottenere tutta la documentazione richiesta relativa al procedimento di concessione del bonus ivi compresi i nominativi dei destinatari e gli importi erogati. Inoltre, per quanto riguarda l’Assegnazione degli insegnanti e ATA si chiede di conoscere quali siano stati i criteri di assegnazione poiché si ritiene che questa sia ancora materia di contrattazione e comunque la dirigenza scolastica non può agire “legibus solutus” ma con chiari criteri utilizzati erga omnes. In particolare per l’assegnazione delle/dei docenti alle classi la dirigenza scolastica DEVE seguire e rispettare i criteri adottati dagli Organi Collegiali (proposte Collegio dei Docenti e CRITERI deliberati dal Consiglio d’Istituto). Si segnala, a tale proposito, la recentissima Ordinanza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Torino (n. 5730/2017 del 23 ottobre 2017, con la quale l’Amministrazione Scolastica viene condannata per aver violato nella assegnazione degli insegnanti alle classi il principio della continuità didattica, chiaramente proposto dal Collegio dei Docenti e deliberato quale primo criterio dal Consiglio d’Istituto. Il Giudice ha disposto per l’Amministrazione Scolastica anche la condanna alle spese di giudizio ed ha ordinato l’immediato reintegro dell’insegnante ricorrente alle classi nelle quali insegnava lo scorso anno scolastico.

Attached documents

Cobas Veneto
Pubblicato da: Cobas Veneto

Co.bas. Scuola

Via Monsignor Fortin 44 – Padova

Email: [email protected]

Per urgenze chiamare il 347 9901965 (Carlo)

I comitati di base della scuola sono un sindacato di base nato negli anni ’80 e che da allora opera nel nostro territorio e nel territorio nazionale, con docenti e A.T.A. volontari – precari e non – disposti a mettersi in gioco.

Categorie

Archivi

Shares
Share This