Formazione iniziale e reclutamento dei docenti.
di Edoardo Recchi*
Comincio subito col dire che lo Schema di decreto legislativo 377 (recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione) contiene alcuni aspetti interessanti e potenzialmente positivi. Innanzitutto, l’inversione di due dei principali termini del discorso relativo all’ingresso nella scuola come docenti, cioè formazione e reclutamento. Il decreto, infatti, prevede di effettuare prima il reclutamento attraverso un concorso e poi la formazione dei vincitori che “previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del[l’intero] percorso formativo” accedono al contratto a tempo indeterminato. In secondo luogo la formazione non è più a carico degli aspiranti docenti come è avvenuto finora, bensì a carico dello Stato ed è retribuita.
Altrettanto presto, però, bisogna precisare che i numerosi punti critici contenuti nello Schema rischiano non solo di annullare gli effetti positivi dei presupposti appena indicati, ma anche di creare una situazione peggiore di quella attuale. Forse perché nel discorso manca il terzo termine fondamentale quando si ragiona dell’ingresso nella scuola come docenti, cioè precariato. Nel testo questa parola non compare mai, come se la Legge 107/2015 e il concorso bandito nel 2016 avessero davvero risolto il problema; come se il sistema presentato e proposto potesse farne a meno (certo è augurabile, ma assai difficile); come se – ed è forse la cosa più probabile – da questo momento si volesse tirare una linea per individuare chi è dentro e chi è fuori, per rompere definitivamente con la poco flessibile e poco efficiente abitudine di riconoscere il diritto all’assunzione a chi svolge (e svolgerà) le supplenze.
Lo Schema di decreto 377 è costituito da diciotto articoli che di seguito proverò a sintetizzare ponendo la mia attenzione soprattutto sulla struttura del concorso e del percorso triennale di formazione e tirocinio.
L’articolo 1 definisce gli obiettivi e le finalità del decreto già espresse in linea generale nel titolo e al comma 4 esplicita che i “contenuti e le attività del percorso formativo sono coordinati con la formazione continua in servizio dei docenti di ruolo di cui all’art. 1, comma 124, della legge 107/2015”. (Piano nazionale di formazione). A questo proposito è interessante fin da subito notare che all’articolo 4 il decreto prevede “specifiche attività formative riservate ai docenti di ruolo in servizio che consentano di integrare la loro preparazione al fine di poter svolgere insegnamenti anche in classi disciplinari affini o di modificare la propria classe disciplinare di titolarità, sulla base delle norme e dei titoli previsti per la mobilità professionale”. Nella Relazione illustrativa si afferma che tutto questo avviene “in base a principi di semplificazione e flessibilità” e al fine di “assicurare la coerenza delle classi disciplinari (…) nell’ambito del nuovo Sistema (…) nonché per consentire un più adeguato utilizzo professionale del personale docente in relazione alle innovazioni introdotte dalla legge 13 luglio 2015, n. 107”.
L’articolo 2 descrive l’articolazione del percorso unitario di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria che risulta composto dai seguenti passaggi:
- 1) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
- 2) un successivo percorso triennale di formazione iniziale e tirocinio (differenziato tra posti comuni e
- posti di sostegno);
- 3) una procedura di accesso ai ruoli a tempo indeterminato, previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del percorso formativo.
- Gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 illustrano le procedure relative al concorso specificando quanto segue.
- ‐ laurea magistrale o diploma di II livello o titolo equipollente o equiparato (e laurea o diploma di I livello per i posti relativi alle classi di concorso di insegnante tecnico‐pratico);
- ‐ certificazione – tramite diploma supplement o attestato di singoli esami ‐ del possesso di 24 CFU/CFA nelle discipline antro‐psico‐pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;
- ‐ attestazione delle competenze linguistiche (livello B2 del Quadro comune europeo) e delle competenze informatiche e telematiche [rif. D.M. 270/2004, rispettivamente art. 7 e art.10].
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