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FERIE ATA

da | 6 Giu 2017 | Autodifesa

Ferie ATA

di Marco Barone

Con Orientamento Applicativo del 06.05.2014 (SCU_083) l’ARAN chiarisce che il sesto giorno è considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie.
Tale Orientamento così chiarisce:
Le ferie del personale ATA vengono regolate dal CCNL 29.11.2007, all’art. 13 comma 5 in cui viene specificato che nel caso in cui il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di lavoro il sesto è considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie. In questo modo, è irrilevante per il calcolo delle ferie che la settimana lavorativa di 36 ore sia articolata su cinque o sei giorni.
[CCNL art. 13 comma 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. ]

Così la UIL Scuola:
In merito alla problematica di cui al questo, il DPR 395 del 23.8.1988 aveva stabilito che le ferie nel pubblico impiego dovevano essere computate a giorni lavorativi settimanali secondo la seguente misura:
– 26 giorni + 2 giorni (ex festività soppresse) per la settimana lavorativa di 5 giorni;
– 30 giorni + 2 giorni (ex festività soppresse) per la settimana lavorativa di 6 giorni.

Il MIUR ( allora MPI) con CM n. 155 del 6 maggio 1989 ha precisato che, indipendentemente dalle turnazioni effettuate (su 6 o su 5 giorni lavorativi), la formale settimana lavorativa del personale scolastico rimaneva stabilita in 6 giorni settimanali, anche rispetto al computo delle ferie di cui al DPR 395/88.
Il CCNL 2007 all’art.13, comma 5, prevede che in caso di distribuzione dell’orario di lavoro del personale ATA su cinque giorni, il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.

Da quanto sopra risulta pertanto evidente che le ferie annuali del personale ATA, indipendentemente dall’orario settimanale effettuato, devono essere sempre rapportate a 32 giorni effettivi, escludendo quindi tutte le festività ricadenti nel periodo di ferie richiesto (domeniche e quant’altro), ma non il giorno lavorativo in cui il dipendente non sarebbe in servizio. Solo in caso di ferie usufruite per limitati periodi, meno di 6 giorni nell’arco di un determinata settimana, queste comportano un computo maggiorato del 20%. La norma vuole, evidentemente, non determinare sperequazioni rispetto a coloro che richiedono periodi di ferie al cui interno è collocato il giorno lavorativo in cui i dipendenti non sono in servizio (di norma il sabato) che, come già affermato sopra, deve essere incluso nei 32 giorni di ferie spettanti.

Ad esempio, se un ATA ha usufruito di un periodo di ferie: dal 20 al 24 marzo per complessivi 5 giorni, le ferie rimanenti nell’anno corrispondono, se ha più di tre anni di anzianità: 32- ( 5 x 1,2)=26

Quindi, in merito al quesito posto si ribadisce che la base di partenza è che le ferie del dipendente devono essere sempre rapportate a 32 giorni effettivi.
Ciascun giorno di ferie usufruito durante il periodo in cui presta servizio su sei giorni sarà ovviamente calcolato senza alcuna maggiorazione di computo ( es. ferie dal 5 al 7 agosto= tre giorni di ferie); per contro i giorni di ferie usufruiti durante il periodo in cui presta orario su cinque giorni vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno ( es. ferie dal 1 al 3 aprile = 3,6 giorni )
Nel caso di risultanze finali di calcolo non intere ( es. il dipendente ha usufruito complessivamente di giorni 27, 6 di ferie), si precisa che, per prassi generalizzata, ogniqualvolta il risultato è superiore alla metà si arrotonda all’intero ( es. 2,66 si arrotonda a 3) mentre se inferiore si arrotonda per difetto ( es. 0,22 a 0). Se il risultato è la metà della frazione ( 0,50; 1,50) per prassi si arrotonda per difetto.

Cobas Veneto

Pubblicato da: Cobas Veneto

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