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GRADUATORIE II E III FASCIA

da | 4 Giu 2017 | Autodifesa

Pubblicato il decreto per il rinnovo delle graduatorie di II e III fascia. La scadenza è il 24 giugno. Per scaricare il decreto e la modulistica clicca qui sul sito del MIUR http://www.istruzione.it/graduatoriedistituto/index.shtml
Graduatorie di istituto, il decreto II e III fascia, modelli domanda, tabella titoli. Scadenza 24 giugno, le istruzioni

Pubblicato il decreto per la costituzione delle graduatorie di istituto di II e III fascia per il triennio 2017/20. Confermata, come anticipato da Orizzonte Scuola, la data del 24 giugno come termine ultimo per la presentazione della domanda e quindi anche per il conseguimento del titolo di accesso.

Le novità. Graduatorie di istituto docenti: le novità. Chi può cambiare provincia, regole per diplomati magistrale, tabella titoli

Graduatorie di istituto e classi di concorso, Miur pubblica nuova tabella. Corretti alcuni errori, ce ne sono altri

Graduatorie di istituto: scadenza 24 giugno, non è prevista riserva per chi consegue il titolo dopo questa data

Nuove classi di concorso. L’aggiornamento tiene conto delle innovazioni introdotte dal D.P.R. 19/2016 che ha disposto la razionalizzazione e l’accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento e delle modifiche disposte con successivo decreto ministeriale n. 259 del 9 maggio 2017.

Per effetto di quanto disposto dall’art. 5 del citato Decreto Ministeriale n. 259/2017 coloro i quali, all’entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016, sono in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del D.M. n. 39/98 e s.m.i. e del D.M. n. 22/2005 possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 19/2016

Gli allegati modelli A1, A2 e A2bis dovranno essere presentati entro il 24 giugno 2017 tramite raccomandata A/R, PEC, o consegna a mano con rilascio di ricevuta ad una istituzione scolastica della provincia prescelta.

Scelta delle sedi sarà effettuata successivamente su Istanze on line.

La scelta delle scuole in cui inserirsi sarà effettuata su Istanze on linedal 1° al 20 luglio. Chi non ha ancora username e password può già registrarsi.
Graduatorie di istituto docenti: le novità. Chi può cambiare provincia, regole per diplomati magistrale, tabella titoli

Nella giornata di ieri 1 giugno 2017, il Miur ha pubblicato, come prontamente riferito dalla nostra redazione, il decreto di aggiornamento della II e della III fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20 (DM n. 374/2017).

Le graduatorie di istituto di I fascia, com’è noto, si aggiorneranno a decorrere dall’anno 2019/2020 (anno scolastico in cui le stesse saranno vigenti).

Considerato questo disallineamento tra l’aggiornamento della I e delle altre due fasce costituenti la graduatoria, le novità introdotte dal DPR n. 19/2016 (“razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso”) e dal successivo DM n. 259/2017 e dai diversi contenziosi pendenti riguardanti aspiranti inseriti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento e conseguentemente nella I fascia delle graduatorie di istituto, il decreto presenta diverse novità e indicazioni specifiche relative a particolari categorie di aspiranti.

Occupiamoci in questa scheda delle indicazioni e novità riguardanti i titoli d’accesso alla III fascia, i docenti inseriti con riserva in I fascia e le classi di concorso in base alle quali avviene l’aggiornamento.

TITOLI D’ACCESSO III FASCIA

L’accesso alla III fascia delle graduatorie di istituto è consentita solo per le scuole secondarie e per il personale educativo.

Gli aspiranti devono essere in possesso di titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento richiesto, con tutti i CFU richiesti.

Il titolo di studio deve essere completo (quindi anche con eventuale integrazione dei CFU) entro il termine di scadenza di presentazione della domanda, il 24 giugno 2017.

Il decreto non presenta possibilità di iscrizione con riserva per chi consegue o integra il titolo oltre quella data.

I titoli di studio validi sono quindi:

D.M. n. 39/98 e s.m.i.
D.M. n. 22/2005
DPR n. 19/2016

La condizione, per accedere con i “vecchi” titoli di studio, è che gli stessi siano posseduti alla data di entrata in vigore del DPR n. 19/2016, ossia il 23 febbraio 2016.

DOCENTI INSERITI CON RISERVA IN I FASCIA

I docenti inseriti con nelle GaE e, conseguentemente, nella I fascia delle graduatorie di istituto sempre con riserva possono inserirsi anche in II (per la medesima classe di concorso o posto) e/o III fascia per altre classi di concorso o tipo di posto. In tal modo, qualora il contenzioso dovesse andar male, rimarrebbero comunque inseriti nelle graduatorie di istituto, conservando titolo ad ottenere incarichi di supplenze.

I docenti, inseriti in I fascia con riserva, possono aspirare, se collocati in posizione utile, ad ottenere supplenze dalla medesima fascia, in quanto la riserva dà titolo alla stipula di contratti a tempo determinato (e indeterminato dalle GaE). Al riguardo vedi nota Miur del 24 febbraio 2016.

Ricordiamo che la maggior parte dei docenti, che si trovano nella sopra descritta situazione, sono diplomati magistrale entro il 2001/2002, la cui “vicenda giudiziaria” dovrebbe concludersi con l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, o abilitati TFA e PAS.

SCELTA PROVINCIA DOCENTI GIA’ ISCRITTI IN I FASCIA

I docenti inseriti o che si inseriscono in II e/o III fascia ma sono anche già inseriti (a pieno titolo o con riserva) in I fascia, non possono cambiare provincia.

Non possono, inoltre, sostituire le istituzioni scolastiche, compresa la scuola capofila (cioè quella a cui indirizzare la domanda), ai fini dell’inserimento in II e/o III fascia, eccetto nei casi in cui nelle scuole già scelte non sia presente la classe di concorso per la quale si chiede di accedere in II e/o III fascia.

CAMBIO PROVINCIA

Di conseguenza può cambiare provincia solo chi non è già inserito in I fascia.

NUOVE CLASSI DI CONCORSO

Le graduatorie relative alla scuola secondaria di I e II grado si aggiornano secondo le nuove classi di concorso.

I docenti con abilitazione/titolo di studio, utile per accedere ad una “vecchia” classe di concorso, infatti, confluiscono nelle nuove definite dal DPR n. 19/2016. Nel caso in cui nella nuova classe di concorso confluiscano più classi, il docente potrà impartire tutti gli insegnamenti in essa previsti e prima afferenti a diverse classi di concorso.

Così, ad esempio, leggiamo all’articolo 2 comma 1del DM:

“Relativamente alle classi di concorso di cui al D.P.R. 19/2016 nelle quali sono confluite più classi di concorso di cui al D.M. 39/1998 e s.m.i., è considerata valida, quale titolo di accesso, l’abilitazione in una delle classi di concorso del vecchio Ordinamento. Qualora l’aspirante sia in possesso di più abilitazioni, potrà far valere quale titolo di accesso quella più favorevole, mentre le altre saranno valutate quale altro titolo.”

E ancora all’articolo 4 comma 5 del decreto:

“[…] Sarà, viceversa, prospettato, quale punteggio iniziale, il punteggio più favorevole tra le classi di concorso di iscrizione nel precedente triennio se confluite in una nuova classe di concorso di cui al D.P.R. n. 19/2016.”

Inoltre il Ministero ha messo a disposizione le nuove tabelle e la nota di accompagnamento del dm 59/2017, in corso di pubblicazione.

TABELLA TITOLI

Il decreto presenta delle novità anche in merito alla valutazione dei titoli quali le certificazioni informatiche e il concorso.

La valutazione delle certificazioni informatiche, rispetto alla tabella allegata al DM relativo al precedente aggiornamento, è stata dimezzata.

Quanto al concorso, il punto D2) della Tabella A (allegata al DM) prevede l’attribuzione di punti 3 per gli aspiranti inseriti nella graduatoria di merito di un concorso per titoli ed esami per la relativa classe di concorso o posto di insegnamento. Tale punteggio è attribuito anche a coloro i quali risultano inseriti nelle GM del concorso 2016 (DD.DD.GG. n. 82/2012, n. 105/2016, n. 106/2016 e n.107/2016).
Graduatorie di istituto e classi di concorso, Miur pubblica nuova tabella. Corretti alcuni errori, ce ne sono altri

Nell’ambito dell’aggiornamento delle graduatorie di istituto di II e III fascia per il triennio 2017/20, il Miur ha pubblicato le tabelle riviste e corrette (ma i docenti hanno già individuato nuovi errori) delle nuove classi di concorso così come individuate dal DPR 19/2016. La tabella era già stata anticipata qualche giorno fa dalla nostra redazione.

Può infatti iscriversi alla III fascia delle graduatorie di istituto chi entro la data di scadenza per la presentazione della domanda (24 giugno 2017) sia in possesso di un titolo utile per l’accesso all’insegnamento secondo

D.M. n. 39/98 e s.m.i.
D.M. n. 22/2005
DPR n. 19/2016

La condizione, per accedere con i “vecchi” titoli di studio (dm 39/98 e dm 22/05), è che gli stessi siano posseduti alla data di entrata in vigore del DPR n. 19/2016, ossia il 23 febbraio 2016.

Il Miur ha in corso di pubblicazione il dm 259/2016, con il quale si aggiornano nuovamente le classi di concorso così come previste dal dm 19/2016.

Nel frattempo però le nuove tabelle sono pubblicate sul sito del Ministero, nell’area dedicata all’aggiornamento delle graduatorie di istituto, poiché sono quelle a cui le segreterie scolastiche dovranno fare riferimento per l’accertamento dei requisiti di accesso degli aspiranti che hanno presentato domanda.

il file è infatti presente tra i documenti utili per l’aggiornamento delle graduatorie di istituto.

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Graduatorie di istituto: scadenza 24 giugno, non è prevista riserva per chi consegue il titolo dopo questa data

Il 1° giugno 2017 è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 374, con cui è disposto l’aggiornamento triennale della II e della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo.

Le nuove graduatorie avranno validità per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20.

La I fascia delle predette graduatorie, invece, sarà aggiornata, insieme alle graduatorie ad esaurimento, a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020.

Vediamo in questa scheda a quali aspiranti docenti è sbarrato l’accesso in III fascia delle prossime graduatorie di istituto.

I titoli di studio d’accesso alla III fascia sono quelli previsti dal DPR n. 19/2016, comprensivi di tutti i CFU in esso richiesti (Oltre ai docenti in possesso dei “nuovi” titoli di studio, possono accedere alla III fascia anche coloro i quali siano in possesso dei titoli di studio previsti per l’accesso alle vecchie classi di concorso, ai sensi del D.M. n. 39/98 e s.m.i. e del D.M. n. 22/2005, a condizione che gli stessi abbiano conseguito il titolo alla data di entrata in vigore del DPR n. 19/2016, ossia entro il 23 febbraio 2016).

Considerato che il termine ultimo di presentazione della domanda è il 24 giugno 2017, sono giunti i redazione diversi quesiti sulla possibilità di inserimento con riserva nelle III fascia di coloro i quali si laureeranno nel mese di luglio.

La risposta è negativa, ed è fornita dall’articolo 4 comma 12 del decreto:

“Le domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto a partire dall’anno scolastico 2017/18, così come l’utilizzo dei modelli A/1, A/2 e A/2 bis, devono corrispondere alle situazioni possedute dall’aspirante, per ciascuno degli insegnamenti per i quali ha titolo, alla data di scadenza di presentazione delle domande di cui al successivo art. 7. Entro il termine di cui al successivo articolo 7, infatti, per ciascun insegnamento al quale è interessato, l’aspirante deve essere già: – a) abilitato (ai fini dell’inclusione in II fascia di graduatoria d’istituto); – b) in possesso del titolo di studio (ai fini dell’inclusione in III fascia di graduatoria d’istituto). ”

Termine poi fissato, nell’art. 7, appunto al 24 giugno.

Sappiamo che la richiesta di possibilità di iscrizione con riserva per coloro che conseguiranno il titolo entro il 31 agosto 2017 era stata inoltrata all’Amministrazione, ma non ci risulta dai resoconti sindacali che l’argomento sia stato affrontato.

Il problema riguarda non solo chi deve conseguire diploma (le sessioni degli Esami di Stato si concludono sempre a luglio) o laurea per infanzia/primaria o secondaria, ma anche chi sta integrando i CFU per poter accedere alla determinata classe di concorso.

L’iscrizione nella III fascia è importante in quanto – stando all’attuale normativa – si tratterebbe dell’ultimo aggiornamento possibile, dovendo diventare la graduatoria ad esaurimento e non permettere più nuove iscrizioni.

In questo modo si lascerebbero fuori, per aver conseguito il titolo solo a poche settimane dopo la scadenza, migliaia di potenziali docenti, per i quali l’unica possibilità di poter aspirare a supplenza sarebbero le domande di messa a disposizione, che i Dirigenti Scolastici potranno utilizzare solo in caso di graduatorie esaurite.

Per alcune classi di concorso non si arriverà mai a tale situazione, per altre non avere docenti a disposizione nelle graduatorie potrà provocare dei problemi. Quest’anno, ultimo anno di vigenza delle graduatorie, i Presidi sono stati costretti per la primaria a chiamare anche i laureandi di scienze della formazione o a pubblicare su Facebook gli avvisi per cercare docenti introvabili.

A questo il Ministero potrebbe rispondere che già nel corso del 2018 ci sarà il concorso per l’immissione dei nuovi docenti nel FIT, il percorso triennale di formazione iniziale e tirocinio, per cui l’iscrizione in graduatoria di istituto potrebbe anche diventare superflua. Ma per chi al momento è fuori non è così semplice avere una visione così ottimista della situazione. Il Ministro Fedeli infatti pensa che le supplenze saranno abbattute, grazie al nuovo sistema di reclutamento, in quattro anni.

Per il momento però sarebbe corretto permettere a chi conseguirà il titolo in tempo utile per le supplenze del triennio 2017/20, di avere anche questa possibilità.
Graduatorie Istituto, modelli A1, A2 e A2 bis: quale usare e dove inviare la domanda
Lucio Ficara Tecnica della Scuola Venerdì, 02 Giugno 2017

Tantissimi docenti precari ci stanno chiedendo:” Qual è il modello che devo compilare, come va inviato e dove bisogna inviarlo una volta che è stato compilato?”.

Ovviamente la domanda che ci è stata posta si riferisce al reclutamento del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19, 2019/20. Si tratta delle nuove inclusioni o aggiornamenti per le graduatorie di circolo o Istituto dei docenti di II e III fascia che aspirano ad avere le supplenze nelle scuole di una sola provincia per il triennio 2017/2020.

Devono compilare il modello denominato A1 i docenti abilitati per la classe di concorso a cui vogliono accedere in fascia II o che volessero aggiornare la loro posizione in fascia II, ma che non sono inseriti per quella classe di concorso in GAE.

Devono compilare il modello denominato A2 i docenti non abilitati che presentano domanda di inclusione in graduatorie di III fascia esclusivamente per insegnamenti in cui erano già presenti nelle graduatorie del triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, ovvero esclusivamente per nuovi insegnamenti.

Devono compilare il modello denominato A2 bis i docenti non abilitati che presentano domanda di inclusione in graduatorie di III fascia per insegnamenti in cui erano già presenti nelle graduatorie del triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e contemporaneamente per nuovi insegnamenti.

Per cui un aspirante docente neolaureato che per la prima volta si accinge a fare domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto di III fascia deve utilizzare il modello A2.

Ad esempio quei docenti che si trovano inseriti nelle GAE con riserva, come per esempio i docenti diplomati magistrale entro l’anno scolastico 2001/2002, possono inserirsi anche in II fascia per la medesima classe di concorso o posto in cui hanno la riserva sia in GAE che in prima fascia, e possono altresì inserirsi in III fascia per altre classi di concorso o tipo di posto.

Il modello o i modelli di domanda devono essere spediti, con unico plico, mediante raccomandata a/r ovvero consegnati a mano esclusivamente all’istituzione scolastica prescelta per la gestione amministrativa della domanda. In alternativa, il modello o i modelli di domanda possono essere trasmessi in formato digitale mediante PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’istituzione scolastica prescelta, secondo quanto definito nell’art. 7, comma 1, lettera A) del D.M. 374 dell’1 giugno 2017.

Per la scelta dell’istituzione scolastica a cui inviare i suddetti modelli di domanda e/o successivamente (presumibilmente dal primo luglio al 20 luglio 2017) il modello B per la scelta delle 20 istituzioni scolastiche, appartenenti alla medesima provincia, con il limite, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici, è consigliabile utilizzare l’apposita applicazione del MIUR.

Cobas Veneto

Pubblicato da: Cobas Veneto

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Per urgenze chiamare il 347 9901965 (Carlo)

I comitati di base della scuola sono un sindacato di base nato negli anni ’80 e che da allora opera nel nostro territorio e nel territorio nazionale, con docenti e A.T.A. volontari – precari e non – disposti a mettersi in gioco.

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