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Formazione e Aggiornamento dei docenti dopo la legge 107

da | 12 Dic 2016 | Autodifesa

Formazione e Aggiornamento dei docenti dopo la legge 107

di Cobas Scuola

La Legge 107/15 (la cosiddetta “buona scuola”) comma 124 definisce la formazione dei docenti di ruolo permanente, strutturale e obbligatoria. Si tratta di un segmento molto rilevante della riforma renziana, perché è uno degli strumenti centrali della trasformazione della scuola.

Il “Piano per la formazione dei docenti 2016-2019” propone un modello di didattica che invece di essere efficace, consapevole e qualificante rischia di diventare unidirezionale e mortificante. Il Piano punta ad esempio sulla didattica digitale, come se l’apprendimento digitale fosse automaticamente sinonimo di qualità; sull’inclusione, richiamo demagogico che male si accorda con i tagli continui al sostegno; alla didattica per competenze, che emargina sempre più i “saperi”; all’alternanza scuola-lavoro, senza recepire minimamente quanto di negativo sta emergendo rispetto a tale pratica, che spesso si contrappone proprio alla didattica. Insomma, tutto, tranne che aggiornarci seriamente su ciò che dovremmo conoscere e approfondire per poter insegnare al meglio. L’aggiornamento è prezioso, ma con contenuti certamente diversi.

E’ dunque necessario intervenire a livello di scuola sulla questione della formazione e dell’aggiornamento, visto che i margini di scelta ci sono. Ecco alcune indicazioni pratiche da seguire nei Collegi Docenti.

1. La legge non definisce alcun tetto di ore, anzi la nota del MIUR del 15 settembre 2016 intitolata “Prime indicazioni per la progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico” dice esplicitamente: “Le azioni formative per gli insegnanti di ogni istituto sono inserite nel Piano Triennale dell’Offerta formativa, in coerenza con le scelte dci Collegio Docenti che lo elabora sulla base degli indirizzi del dirigente scolastico. L’obbligatorietà non si traduce, quindi, automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del piano”. Inoltre, nel “Piano Nazionale della Formazione” recentemente emanato dal MIUR non c’è alcuna quantificazione temporale delle unità formative (in cui si devono articolare le attività di formazione).

2. La formazione e l’aggiornamento si fanno in servizio. La legge 107/2015 propone un nuovo quadro di riferimento per lo sviluppo professionale di tutti gli operatori della scuola, in particolare per quanto concerne la formazione del personale docente. Nel dettaglio al comma 124 si legge: “nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e’ obbligatoria, permanente e strutturale”, ma la stessa legge non modifica la modulazione delle ore di servizio così come stabilite dal vigente CCNL.

Per evitare problemi interpretativi si ricorda che:

Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento (c. 4, art.28, CCNL 2006-2009). Oltre l’orario di insegnamento (25 ore settimanali per la scuola dell’infanzia; 22+2 ore di programmazione per la scuola primaria; 18 ore per la scuola secondaria di primo e di secondo grado)sono previste le attività funzionali all’insegnamento, che non riguardano però la formazione: lo stesso contratto ribadisce infatti che gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici (comma 5, art 64 del CCNL 2006:2009).Risulta quindi illegittimo inserire le attività di formazione all’interno delle 40+40 ore di carattere collegiale, che riguardano ben altri aspetti della funzione docente, così come illegittima è l’imposizione di corsi pomeridiani.

3. La formazione e l’aggiornamento devono essere liberi e consapevoli. Secondo il “Piano per la formazione dei docenti 2016-2019” “La formazione liberamente affidata all’iniziativa dei singoli docenti contribuisce alla crescita dell’ intera comunità professionale e diventa uno stile di lavoro collaborativo. A tal fine è prevista la possibilità di autogestire e autofinanziare gruppi di ricerca, comunità di pratiche e laboratori da parte dei docenti anche in coerenza con quanto la scuola progetta nel proprio piano di formazione”. Dunque deve essere garantita la piena salvaguardia del principio della libera scelta da parte delsingolo docente. Partendo dai nostri bisogni reali, è possibile adempiere alla formazioneseguendo corsi di aggiornamento scelti liberamente o anche provvedendo autonomamente al proprio aggiornamento (mediante autocertificazione delle ore impiegate per lo studio di libri, materiale online, articoli di quotidiani o di riviste specializzate, fonti normative) oprocedere alla costituzione di gruppi che autogestiscano il proprio percorso.

Cobas Veneto

Pubblicato da: Cobas Veneto

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