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FORMAZIONE & TRASFORMAZIONE della figura docente

da | 26 Nov 2016 | Materiali

Stralcio dalla relazione al convegno CESP di Firenze del 28 ottobre 2016

FORMAZIONE & TRASFORMAZIONE della figura docente

di Michele Santoro del Cesp – Cobas scuola di Firenze

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I docenti subiranno una mutazione profonda della loro professionalità e saranno chiamati a mettere in secondo piano l’insegnamento delle proprie discipline: si cerca di stabilire cosa deve fare un insegnante per essere considerato buono o carente; è chiaro che il quadro delle competenze non funzionerà come parametro di valutazione, ma come strumento di controllo della didattica. Chi vorrà avere un aumento di retribuzione, dovrà svolgere le attività contemplate dal quadro delle competenze.
I docenti sanno che l’aggiornamento rappresenta un elemento centrale per la qualità della docenza e che dovrebbe essere incentivato (a partire dal suo riconoscimento economico). Nel Piano di formazione si configura come lavoro gratuito che sarà, forse, remunerato in futuro senza modalità certe (scatti di merito?). La formazione obbligatoria sarà utilizzata per far penetrare sempre più nel corpo docente quella “didattica di regime” che già moltissimi danni ha provocato alla qualità delle nostre scuole.
I contenuti della formazione saranno gestiti di fatto dal MIUR attraverso il braccio operativo dei Dirigenti scolastici (altro che autonomia!); l’aggiornamento già negli ultimi anni si è fatto spesso strumento della propaganda governativa per indurre i docenti a dirottare parte delle proprie energie su ciò che interessa il ministero di turno (BES, PDP, didattica delle competenze, individualizzazione della didattica, TIC, digitalizzazione, processi di valutazione dei sistemi scolastici, ecc.). L’aggiornamento come dovere limita la libertà d’insegnamento sancita dalla Costituzione; era chiaro ai Costituenti il ruolo determinante che la scuola aveva avuto nella fascistizzazione della società: garantire la libertà d’insegnamento significava allora come oggi garantire un elemento centrale della democrazia.
Sappiamo che in Italia non è prevista alcun avanzamento della carriera e di sviluppo professionale. Nel piano si parla di un riconoscimento economico da legare al patrimonio professionale che dovrà essere documentato nel portfolio professionale, che, come abbiamo visto, non è affatto un documento snello. Se saranno aboliti anche gli scatti stipendiali per anzianità, non ci sarà alcuna progressione né di status né economica.

Qual è la situazione in Europa? Dove è prevista la formazione “obbligatoria, permanente e strutturale” per il miglioramento del sistema educativo essa è anche sostenuta finanziariamente. Lo sviluppo professionale lungo tutto l’arco della carriera comprende opportunità di apprendimento formali, informali e non formali. L’obbligatorietà vige soltanto in una parte degli stati membri, e l’impegno non supera i 3-5 giorni all’anno. In molti altri stati europei, la formazione è opzionale. Generalmente è incentivata, perché collegata alla possibilità di ottenere una promozione. Dunque, sviluppo continuo e progressione di carriera sono indissolubilmente legati.
Altro aspetto negativo è che si fa piazza pulita di tutta la formazione che il 75-76% dei docenti ha svolto precedentemente. La percentuale dei docenti italiani è più bassa rispetto ai docenti di altri 10 paesi dell’OCSE (http://www.istruzione.it/allegati/2014/TALIS_Guida_lettura_con_Focus_ITALIA.pdf) ma riguarda pur sempre i ¾ dei docenti. Bisognerebbe tenerne conto.
Dovrebbe essere riconosciuto l’apprendimento formale, informale e non formale, con modalità di partecipazione aperte e flessibili, come è previsto in tutti gli ordini professionali. La legge 107/2015 stabilisce che la formazione in servizio dei docenti è obbligatoria, e quindi un dovere. Diritti e obblighi relativi al rapporto di lavoro sono determinati contrattualmente. Lo stabilisce il D.lvo 165/2001 (art. 40 comma 1 – . La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali). Il Contratto di lavoro vigente riconosce l’importanza di aggiornamento e formazione quale diritto/dovere intrinseco alla funzione docente. I relativi impegni fanno parte delle “attività funzionali all’insegnamento” che possono essere individuali e collegiali. Il capitolo della formazione dovrà però essere riscritto nel prossimo Contratto adeguandolo alla situazione attuale.

Anche il timore che si apra un giro lucrativo per i formatori è stato palesato da molti. Era andata esattamente così quando anni fa la formazione obbligatoria serviva per passare di gradone.

Cosa fare? Che tipo di resistenza attuare?

➢ Inserire in ogni PTOF la propria proposta formativa, anche in forma sintetica (“La scuola in carcere”, “La scuola della meritocrazia”, ”Didattica delle conoscenze o delle competenze?”; “Scuola della Costituzione o Scuola aziendale”?) ai sensi del comma 14 (ex. Art.3 DPR 275/99) che riconosce le diverse opzioni metodologiche di gruppi minoritari.

➢ Ribadire i principi costituzionali (art, 3 e 33) sulla pari dignità sociale e sulla libertà d’insegnamento.

➢ Sottolineare la illegittimità costituzionale della norma della legge 107 che dispone l’ampliamento e l’aggravamento della prestazione senza prevedere alcuna retribuzione aggiuntiva. A tal fine giova ricordare che ai sensi dell’art.64 del CCNL 29/11/2007 la formazione è un diritto non un dovere (con i relativi 5 giorni da utilizzare per partecipare ad azioni formative).

➢ Ricordare che la formazione coatta e senza retribuzione accessoria confligge con l’art. 2113 del Codice civile che sanziona prestazioni gratuite o inferiore a quello ordinario.

➢ Evidenziare che l’art. 36 della Costituzione cita che la retribuzione deve essere proporzionata alla quantità e qualità della prestazione.

➢ Ribadire con forza che ai sensi dell’art. 37 del Decreto Legislativo 81/2008, la formazione va espletata in orario di servizio.

➢ Dichiarare, nella sciagurata ipotesi di una delibera collegiale a favore della gratuità della partecipazione ad azione formativa, che le disposizioni di incremento d’orario di lavoro non vincolano tutti i docenti del collegio. Il vincolo sussiste solo per coloro che abbiano votato a favore. Chi vota contro, deve verbalizzarlo, così si libera dai relativi obblighi (art.24 DPR 3/1957).

➢ richiamare quest’aspetto importante La formazione liberamente affidata all’iniziativa dei singoli docenti contribuisce alla crescita dell’intera comunità professionale e diventa uno stile di lavoro collaborativo. A tal fine è prevista la possibilità di autogestire e autofinanziare gruppi di ricerca, comunità di pratiche e laboratori da parte dei docenti anche in coerenza con quanto la scuola progetta nel proprio piano di formazione

Cobas Veneto

Pubblicato da: Cobas Veneto

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