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ATA – supplenze al 31 agosto

da | 2 Giu 2016 | Autodifesa

ATA – supplenze al 31 agosto – Nota MIUR

Come abbiamo sempre sostenuto e come tanti tribunali hanno confermato, le supplenze su posto vacante in organico di diritto devono essere fino al 31 agosto come previsto dall’art. 4, comma 1, della L. n. 124/1999. Così ieri il MIUR ha finalmente emanato la nota 15307/2016 che autorizza questa proroga fino al 31 agosto, dopo che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha comunicato che non vi sono elementi ostativi. Dunque, tutti i contratti stipulati al 30/6 su posti di diritto saranno prorogati d’ufficio al 31/8. (non ci sono ancora indicazioni ma dovrebbero essere le scuole ha fare il contratto di proroga) Per i contratti su posti vacanti, 30/6, come per gli anni precedenti , i DS potranno chiedere la proroga motivando l’effettiva necessità . In questo caso l’USP darà conferma. In entrambe i casi l’interessato può rinunciare alla proroga. Per le proroghe al 31/8 si possono sospendere le ferie per fruirne successivamente; per le proroghe al 30/6 non essendo sicuri se saranno autorizzata e fino a quando (31/7 oppure 31/8) è un rischio rinunciare alla ferie. Invece, per le supplenze sui posti non vacanti ma disponibili, i contratti potranno essere prorogati secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 7, del vigente Regolamento sulle supplenze (DM 430/2000 “Le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche possono essere prorogate oltre tale termine, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle relative attività, nelle scuole interessate ad esami di Stato e di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, qualora non sia possibile consentire lo svolgimento di dette attività mediante l’impiego del personale a tempo indeterminato o supplente annuale in servizio presso la scuola interessata, e, comunque, nei casi in cui siano presenti situazioni che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto”), e dall’art. 6, comma 4, dello stesso Regolamento (“Qualora l’assenza del personale appartenente ai profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e la conclusione delle attività didattiche, compresi gli esami, determini nella scuola l’impossibilità di assicurare lo svolgimento delle ulteriori attività indispensabili, il dirigente scolastico può, con determinazione motivata, prorogare la data di scadenza delle supplenze, per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e nel numero strettamente necessario per evitare l’interruzione del pubblico servizio”) o come previsto dalla Nota Miur n. 8556/2009 per le attività di recupero dei debiti scolastici nei mesi estivi “e, comunque, in tutti i casi in cui si presentino situazioni che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto”. in allegato la nota MIUR

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