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ILLEGITTIMITA’ della Trattenuta 2,5% TFR/TFS

da | 16 Set 2015 | Autodifesa

OGGETTO: Sentenza della Corte Costituzionale n. 244, del 28 ottobre 2014. Legittimità dell’art. 1, commi 98 e 99, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Con la sentenza n. 244 del 28 ottobre 2014 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità dell’art. 1, commi 98 e 99, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013) in merito alla trattenuta per opera di previdenza del 2,50% sul TFS dei dipendenti pubblici e alla lamentata disparità di trattamento tra quelli assunti prima del 2001 (per i quali è stato ripristinato il TFS) e quelli assunti dopo il 2001. Per questi ultimi, infatti, è in vigore la disciplina del TFR, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 1999 anch’esso ritenuto legittimo dalla Suprema Corte.

Le norme ritenute legittime dalla Corte Costituzionale sono le seguenti:
art. 1, c. 98) Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, l’articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011. I trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del decreto legge 29 ottobre 2012, n. 185, sono riliquidati d’ufficio entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e, in ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme già erogate in eccedenza. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 1 milione di euro per l’anno 2012, 7 milioni di euro per l’anno 2013, 13 milioni di euro per l’anno 2014 e 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015. All’onere di 1 milione di euro per l’anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
Art. 1, c. 99) I processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base contributiva utile prevista dall’articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall’articolo 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, si estinguono di diritto; l’estinzione è dichiarata con decreto, anche d’ufficio; le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.

In particolare, la Corte Costituzionale ha ribadito che, per il personale delle pubbliche amministrazioni assunto a tempo indeterminato successivamente al 31 dicembre 2000 e per il personale assunto a tempo determinato successivamente al 30 maggio 2000, si applica l’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999, recante «Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti» (nel testo modificato dall’art. 1 del successivo D.P.C.M. 2 marzo 2001, identicamente denominato) – dando concreta attuazione alle previsioni già contenute nella legge 8 agosto 1995 n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), rimaste sino a quel momento inattuate. In tal modo è stato disposto il passaggio al regime del trattamento di fine rapporto (TFR), di cui all’art. 2120 del codice civile, nei confronti del personale delle pubbliche amministrazioni dando così luogo ad un duplice regime: TFS, per i dipendenti assunti prima del 2001 e TFR per i dipendenti assunti a partire dall’1 gennaio di detto anno:
Va ricordato che il D.P.C.M. 20/12/1999 ha sancito il passaggio per il personale contrattualizzato al regime di TFR assicurando l’invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini previdenziali. Il vincolo dell’invarianza della retribuzione, ai sensi dell’art. 1 comma 3, è stato realizzato attraverso:
• la soppressione del contributo previdenziale obbligatorio del 2,50%, previsto dalle norme in materia di TFS, precedentemente posto a carico del dipendente;
• la sterilizzazione di ogni effetto ai fini fiscali della eliminazione del contributo a carico del dipendente;
• la riduzione della retribuzione lorda in misura pari all’ammontare del contributo soppresso, al fine di garantire l’invarianza della retribuzione netta;
• il recupero “figurativo” in misura pari alla precedente riduzione (2,50%), al fine di garantire l’invarianza ai fini previdenziali ed ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
Questo sta a significare che per evitare che l’effetto dell’abolizione del contributo a carico del lavoratore potesse creare un incremento della retribuzione netta percepita dai dipendenti soggetti a TFR rispetto a quella dei dipendenti in regime di TFS, in applicazione del succitato DPCM del 20 dicembre 1999, la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso. Per tale motivo al dipendente risulta ininfluente l’effetto della soppressione del contributo. Tuttavia, dato che il prelievo contributivo del 2,50 % a carico del lavoratore in regime di TFR è abolito, il datore di lavoro deve versare all’Ente previdenziale a suo carico, il contributo previdenziale totale fissato nella misura del 9,60%.
Secondo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale non sussiste, in primo luogo, la denunciata duplice violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione, in quanto il trattamento di fine servizio (TFS) è diverso e normalmente “migliore” rispetto al trattamento di fine rapporto (TFR) disciplinato dall’art. 2120 cod. civ. Il dipendente sottoposto al regime di TFS ha infatti diritto all’indennità di buonuscita (in conseguenza del ripristinato regime ex art. 37 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032), partecipando al suo finanziamento, con il contributo del 2,50% (sull’80% della sua retribuzione). Secondo la Corte Costituzionale, ciò non costituisce un’irragionevole disparità di trattamento rispetto al dipendente che ha diritto al trattamento di fine rapporto. Per altro verso, il fatto che alcuni dipendenti delle pubbliche amministrazioni godano del trattamento di fine servizio (TFS) ed altri del trattamento di fine rapporto (TFR) è conseguenza del transito del rapporto di lavoro da un regime di diritto pubblico ad un regime di diritto privato e della gradualità con la quale, con specifico riguardo agli istituti in questione, il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, ha ritenuto di intervenire.

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Pubblicato da: Cobas Veneto

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