Inizio 5 Cobas scuola di Padova 5 Viva l’Europa!

Viva l’Europa!

da | 6 Dic 2014 | Cobas scuola di Padova

Per una volta possiamo dirlo: viva l’Europa!

La Corte europea fa giustizia per i precari della scuola: devono essere assunti! Dopo le tante polemiche e i conflitti, ultimo lo sciopero generale del 14 novembre, che abbiamo sostenuto in questi anni contro le politiche economiche e sociali dell’Unione Europea, per una volta possiamo dire senza tema di smentite: viva l’Europa, o più precisamente, viva la Corte di giustizia europea che oggi – per bocca del suo presidente sloveno Marko Ilesic – ha deciso, ridicolizzando il nostrano MIUR e i governi italici di tutti i colori che hanno consentito la lunghissima illegalità, che i contratti precari per i docenti ed Ata italiani sono illegittimi. Questa storica sentenza impone che i precari della scuola che hanno almeno tre anni (trentasei mesi) di lavoro scolastico debbano essere assunti o risarciti nel caso abbiano smesso di lavorare nella scuola o non siano interessati a rimanerci: e il risarcimento deve riguardare anche gli scatti di anzianità. La cifra esatta degli interessati/e supera forse la quota di 300 mila, docenti o Ata, comunque almeno il doppio di quelli delle Graduatorie ad esaurimento che dovrebbero essere assunti da settembre 2015 secondo gli impegni del governo, e riguarda sia i precari di seconda fascia sia quelli di terza. Ora, è vero che in alcune precedenti occasioni i governi hanno preferito pagare le multe (e in questo caso anche i risarcimenti) che ottemperare alle decisioni della Corte europea o della Consulta italiana, e che dunque le procedure legali da avviare rapidamente andranno accompagnate anche da una mobilitazione permanente dei precari affinché da settembre 2015 essi/e possano essere tutti/e lavoratori/trici stabili nella scuola. Ma stavolta sarà molto difficile sfuggire ad una pesantissima condanna europea, anche perché la cosa a questo punto coinvolge direttamente pure il restante Pubblico impiego, visto che non si vede come il governo italiano possa evitare che una tale decisione si estenda pure ai precari della PI, i quali, dunque, devono avviare analoghe mobilitazioni e procedure giuridiche. Per i precari, docenti ed Ata, che abbiano i 36 mesi di lavoro e per i precari del PI in situazione analoga, le nostre sedi provinciali sono ovviamente disponibili affinché i tribunali del lavoro, applicando la sentenza europea, diano giustizia definitiva a tutti/e coloro che in questi anni sono stati utilizzati illegalmente, spremuti come limoni, sottopagati e che nella scuola, con il Piano Renzi, si voleva espellere al 50%, mettendo precari contro precari, fasce contro fasce. Garantiamo rapidamente la piena attuazione dei diritti dei precari docenti ed Ata e estendiamo tale conquista a tutto il Pubblico Impiego. Piero Bernocchi portavoce nazionale COBAS Tra tanti, pubblichiamo il commento prudente di Marco Barone

COMMENTO

La sentenza della CGE sul precariato nella scuola, la palla passa ai Giudici nazionali nel fallimento della buona scuola. Come è noto la proposta politica della Buona Scuola, ha dedicato buona parte della sua attenzione al precariato,promettendo assunzioni, rivisitando lo status giuridico della professione docente,creando ex novo figure atipiche,indicando date ove espletare le procedure concorsuali, in cambio di una totale rivisitazione dell’intero sistema scolastico. Il tutto perché il Governo doveva ed ora dovrà adempiere obblighi comunitari derivanti dal rispetto della normativa comunitaria e dunque per porre fine all’abuso di contratti a tempo determinato nella scuola, siano essi riguardanti il profilo docente che ATA. Per stessa ammissione del governo nel programma la buona scuola, queste tipologie contrattuali, per come utilizzate, sono contrarie alla normativa comunitaria, eppure nelle difese come prodotte nei Tribunali si afferma il contrario. Infatti, al punto 98 della Sentenza del 26 novembre si legge che “ Dal canto suo, il governo italiano fa valere che il sistema cosiddetto del doppio canale, consente di inserire il personale a tempo determinato della scuola statale in un percorso che conduce alla sua immissione in ruolo, poiché tale personale può non solo partecipare a concorsi pubblici, ma anche, per effetto dell’avanzamento nelle graduatorie risultante dalla successione delle supplenze, contabilizzare un numero di periodi di attività a tempo determinato sufficienti per essere immesso in ruolo. Orbene, tali graduatorie dovrebbero essere «ad esaurimento», nel senso che, quando un certo numero di docenti vi è iscritto, esse non possono più essere alimentate. Tali graduatorie costituirebbero quindi uno strumento tendente a contrastare il precariato del lavoro. Indipendentemente dalla specifica situazione di fatto, la normativa nazionale di cui trattasi dovrebbe quindi essere considerata conforme alla clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro”. La Corte ha sentenziato, dopo aver esaminato la normativa italiana in questo modo : “Di conseguenza, si deve rispondere ai giudici del rinvio dichiarando che la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l’espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un’esigenza reale, sia idoneo a conseguire l’obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall’altro, non prevede nessun’altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato”. Ricordando che” spetta pertanto al giudice del rinvio valutare in che misura i presupposti per l’applicazione nonché l’effettiva attuazione delle disposizioni rilevanti del diritto interno costituiscano una misura adeguata per prevenire e, se del caso, punire l’uso abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato (v. sentenza Fiamingo e a., EU:C:2014:2044, punto 67 nonché giurisprudenza ivi citata). (…) Tuttavia, la Corte, nel pronunciarsi su un rinvio pregiudiziale, può fornire, ove necessario, precisazioni dirette a guidare il giudice nazionale nella sua valutazione (v., in particolare, sentenza Fiamingo e a., EU:C:2014:2044, punto 68 nonché giurisprudenza ivi citata)”. Il tentativo del Governo di cambiare, tra le altre cose solo con una proposta politica, le carte nel corso del gioco è fallito. E’ fallito perché ad oggi non esistono date certe e procedure certe tali da poter favorire l’immissione in ruolo dei precari che vivono e continuano a vivere la condizione di abuso contrattuale, è fallito perché non è prevista, neanche teoricamente, una misura risarcitoria per riparare provvisoriamente tale tipo di abuso, è fallito perché non esiste neanche una misura sanzionatoria in tal senso. A parer mio se la proposta politica della buona scuola troverà mai luogo, questa chiaramente non potrà avere effetto retroattivo per i ricorrenti che hanno le cause pendenti in giudizio,ai quali probabilmente spetterà la conversione del contratto ed il risarcimento danno. Discorso diverso per chi non è ricorrente e si tratta della quasi totalità del precariato. Quali saranno le misure risarcitorie previste? Quali le sanzioni? Quali le procedure concorsuali da legittimare temporaneamente il precariato? Quelle indicate nella Buona Scuola rispondono alle richieste della Corte di Giustizia Europea? E cosa accadrà a chi supererà i canonici 36 mesi di contratto a tempo determinato? Lo Stato, in qualità di datore di lavoro, continuerà a perseverare in una condizione di illiceità od adotterà altre misure semplicemente vietando i contratti su posti vacanti o disponibili,per una durata oltre i 36 mesi dunque interrompendo il rapporto di lavoro? Ora, per i giudizi pendenti, e si parla di circa 30 mila ricorrenti, la palla passa certamente ai giudici nazionali che dovranno seguire le indicazioni come fornite dalla Corte di Giustizia Europea, con il dubbio delle valutazioni che potrà effettuare ora la Corte Costituzionale interessata dal procedimento considerato e non è detto che siano perfettamente concilianti con quelle della Corte di Giustizia Europea anche per ragioni di “cassa”, per il resto del precariato, che poi è il vero corpus problematico, la questione sarà sia politica, che normativa che giuridica.Dunque la partita è ancora pienamente aperta.

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Pubblicato da: Cobas Veneto

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