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ILLEGITTIMITA’ CATTEDRE OLTRE 18 ORE

da | 30 Giu 2012 | Cobas scuola di Padova

ILLEGITTIMITA’ CARREDRE OLTRE 18 ORE

Considerato che l’assegnazione di una cattedra così formata danneggerebbe lo/la scrivente costringendolo/a ad un surplus di lavoro non richiesto, il/la sottoscritto/a dichiara espressamente che non intende svolgere alcuna ora di insegnamento oltre le 18 ore settimanali, con le seguenti motivazioni: – l’art. 28, comma 5, del CCNL Scuola 2006/2009 definisce in modo univoco che “l’attività di insegnamento si svolge … in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali”. – l’art. 28, comma 6, del CCNL Scuola 2006/2009 precisa che: “negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell’orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, con particolare riguardo per la scuola dell’obbligo, alle finalità indicate al comma 2, nonché mediante l’utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche”. – l’art. 22, comma 4, della Legge n° 448/2001 prevede che “nel rispetto dell’orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell’istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l’orario d’obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali”. – l’art. 35, comma 1, della Legge n° 289/2003 prevede che “le cattedre costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio d’insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l’individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l’unitarietà d’insegnamento di ciascuna disciplina e con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori”. – l’art. 19 del DPR n. 81 del 20 marzo 2009 (GU n. 151 del 2 luglio 2009) recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola” ha innovato la materia solo con la eliminazione della cosiddetta “clausola di salvaguardia”, ma anch’esso non ha previsto, la possibilità di superare il limite delle 18 ore settimanali e testualmente al comma 4 ribadisce che “I Dirigenti Scolastici … attribuiscono spezzoni orario fino a 6 ore ai docenti in servizio nell’istituzione, con il loro consenso, fino ad un massimo di 24 ore settimanali”. Perfino, la circolare 25 del 29/3/2012 (che, come è noto, non essendo una “norma” non ha alcuna valenza giuridico-normativa dovendosi procedere per la costituzione delle cattedre esclusivamente sulla base della succitata normativa vigente) così recita a proposito delle cattedre in deroga alle 18 ore settimanali: ”Fanno eccezione le cattedre che non sia possibile formare per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tal caso l’orario necessario per completare la cattedra potrà essere impiegato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa. Solo allo scopo di salvaguardare le titolarità dei docenti soprannumerari (e nel rispetto degli obiettivi finanziari di cui all’art. 64) è possibile formare cattedre con un orario superiore alle 18 ore che, di norma, non devono superare le 20 ore settimanali, sempreché non sia possibile attivarle secondo quanto previsto dal comma precedente”. Inoltre, si ricorda che in svariati recenti contenziosi giurisdizionali l’Amministrazione Scolastica è stata condannata dai Tribunali del Lavoro per aver illegittimamente costituito cattedre di insegnamento con oltre 18 ore, anche in insegnamenti, quali ad esempio scienze e disegno e storia dell’arte, per i quali i “previgenti” ordinamenti (previgenti proprio perché non più in vigore) prevedevano la possibilità di costituire cattedre di 20 ore settimanali di insegnamento. cobas scuola veneto vedi in allegato

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