Inizio 5 Cobas scuola di Padova 5 SULLA RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE

SULLA RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE

da | 12 Ott 2011 | Cobas scuola di Padova

Un PO’ DI CHIAREZZA SULLA RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE
DA PARTE DELLE SCUOLE AI DOCENTI A TEMPO DETERMINATO

In questi giorni le scuole della Provincia di Pisa stanno richiedendo ai docenti a tempo determinato che hanno ottenuto un incarico fino al 31 Agosto od al 30 Giugno la documentazione (in originale o in copia conforme all’originale) dei servizi e dei titoli che hanno dato luogo al loro punteggio. La richiesta si basa questa circolare dell’ Ufficio XV Ambito Territoriale della Provincia di Pisa.

Circolare Ufficio XV Ambito Territoriale della Provincia di Pisa Prot. n.5466/1/C100 22 Settembre 2011
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi e d’Istruzione Secondaria della Provincia

OGGETTO. Assunzioni a tempo determinato del personale scolastico per l’a.s. 2011/2012 – Istruzioni operative

Facendo seguito alla nota di quest’Ufficio prot. 5466/c10 di data 30.8.2011, si comunica che, anche per il personale docente assunto a tempo determinato, per un anno o fino al termine delle attività scolastiche, permane l’obbligo previsto dal punto A18 delle istruzioni operative, allegato alla C. M n.73 del 10.8.2011.

La dirigente Maria Alfano

L’Allegato A comma 18 della C.M. n.73 10.08.2011 (istruzioni operative per le immissioni in ruolo del personale docente) prevede :
A 18 . Si ricorda l’obbligo che, entro tre giorni dalla stipula del contratto a tempo indeterminato, deve essere acquisita dall’Ufficio Scolastico Territoriale competente tutta la documentazione (in originale o copia conforme all’originale) in virtù del quale è stato attribuito l’attuale punteggio di graduatoria.
Risulta evidente che il riferimento citato si riferisce esclusivamente al personale docente neoimmesso in ruolo e non al personale docente assunto a tempo determinato per un anno o fino al termine dell’anno scolastico.

Chi intende affermare l’obbligo di presentazione della suddetta documentazione anche da parte dei docenti a tempo determinato incaricati fino al 31 Agosto o al 30 Giugno fa riferimento alla Nota MIUR 6 Settembre 2011 n. 6962 Prot. n.AOODGPER6962 che riportiamo :

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali Loro Sedi

Oggetto: Fascicolo personale dei docenti trasferiti dalle graduatorie ad esaurimento di altra provincia

Richiamando le SSLL a rendere fruibili le precedenti note n.5267 del 24 giugno 2011 e n.6121 del 21 luglio 2011, si sollecitano le SSLL a rendere fruibili, in caso di richiesta da parte dei contro interessati, i fascicoli dei docenti trasferiti da altre province, naturalmente anche nel caso si tratti di docenti assunti a tempo determinato, per un anno o fino al termine delle attività scolastiche.

Resta inteso che anche per questa tipologia di assunzioni permane l’obbligo previsto dal punto A 18 delle Istruzioni Operative, allegato A alla CM n. 73 del 10 agosto 2011.
Come interpretare questa nota ? E a chi si rivolge nell’ ultima parte” “Resta inteso che anche per questa tipologia di assunzioni permane l’obbligo previsto dal punto A 18 delle Istruzioni Operative, allegato A alla CM n. 73 del 10 agosto 2011” ?
Ci aiuta la normativa generale di riferimento. L’articolo 44 del DPR 445/2000 prevede che :
Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all’art. 46, ( m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;) che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d’ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, dell’amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato.
Mentre l’articolo 71 del DPR 445/2000 afferma che : le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47…

Il DM 62 del 13 luglio 2011 all’art. 3 comma 4 prevede :
Tutti i candidati sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento della procedura.
E all’articolo 7 comma 4 e 5 prevede :
4. In occasione dell’attribuzione agli aspiranti del primo rapporto di lavoro nel di vigenza delle graduatorie, con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sono effettuati relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti medesimi
5. I predetti controlli sono effettuati, anche se richiesti da altre scuole interessate, dall’istituzione scolastica che gestisce la domanda dell’aspirante e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall’aspirante medesimo, per tutte le graduatorie richieste in cui è risultato incluso.
Visto il DPR 445/2000 articolo 43, 46, 71 e 72, visto il DM 62 del 13 luglio 2011 articolo 3 comma 4, articolo 7 comma 4 e 5, i documenti possono essere dunque richiesti …solo per i docenti assunti a tempo determinato che maturano il primo rapporto di lavoro o per tutti i docenti a tempo determinato qualora sussistano dubbi sulla veridicità della documentazione prodotta o nel caso che i detti documenti come richiesti al momento della domanda non siano già in possesso dell’amministrazione o non siano state certificate dalla stessa.
Alla luce della normativa generale riportata non vi è alcuna disposizione che per i docenti a tempo determinato che abbiano avuto una nomina fino al 31 Agosto o al 30 Giugno preveda la presentazione della documentazione in maniera generalizzata. La stessa nota del MIUR del 6 settembre 2011 prevede obblighi che non possono essere estesi a tutti i docenti a tempo determinato e la richiesta della presentazione della documentazione deve essere perciò motivata e non estesa e generica.
Con la Circolare del 22 settembre il Provveditorato Agli studi di Pisa ha fatto dunque una richiesta richiamando una normativa che riguarda esclusivamente il personale docente neoimmesso in ruolo e interpretandola in modo altamente esteso, quando esiste già la normativa che prevede le modalità di richiesta dei documenti.
Si tratta di un ulteriore strumento di vessazione nei confronti dei docenti di fronte ad una richiesta non debitamente motivata dall’istituzione scolastica.
Cosa fare?
Chi vuol attenersi alla normativa sopracitata deve produrre i documenti solo se richiesti ma con motivazione specifica e la detta motivazione deve essere solo quella prevista dalla normativa sopracitata oppure nel caso di produzione di istanza di accesso agli atti da parte di contro interessato.
Chi, pur consapevole che non esiste un obbligo generalizzato di presentazione della documentazione da parte dei docenti a tempo determinato e pur considerando la circolare del Provveditorato altamente estensiva ma che in qualche modo ne condivida l’esigenza di trasparenza, può volontariamente presentare la documentazione richiesta.
E comunque in tutti e due casi non esistono termini perentori per la presentazione della documentazione!

COBAS SCUOLA PISA

Cobas Veneto

Pubblicato da: Cobas Veneto

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Per urgenze chiamare il 347 9901965 (Carlo)

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