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TFA: Alcuni chiarimenti

da | 29 Giu 2011 | News

Alcuni chiarimenti

TFA Tirocinio Formativo attivo

Le norme

Dopo l’abolizione delle SSIS non c’è stata più alcuna possibilità di abilitarsi all’insegnamento. Nel 2010 è uscito però il DM 249 del 10 settembre 2010 cui ha fatto seguito il primo decreto applicativo, il DM 139 del 4 aprile 2011, cui è seguita la Nota del 29 aprile 2011 protocollo n.1065

Il TFA è una riedizione riveduta e corretta delle SSIS, è quindi un percorso abilitante, non prevede nulla di nuovo in ordine alle nomine in ruolo e alle modalità di reclutamento

Viene quindi data la possibilità di abilitarsi, ma attenzione una volta conseguita questa abilitazione, essa darà accesso alla II fascia delle Graduatorie di Istituto, non c’è per ora alcuna possibilità di accesso alla Graduatoria ad Esaurimento. Lo ribadisce la nota prot. 1065 del 29 aprile scorso. Sono destituite quindi di ogni fondamento di legge le ipotesi che girano di nuove graduatorie specifiche per chi acquisisce l’abilitazione col TFA. Voci analoghe girarono a suo tempo per le SSIS, a tutto vantaggio delle casse delle Università (e dello Stato che così riduce i finanziamenti alle Università stesse). Questo potrebbe riguardare anche docenti di ruolo, che non sono esplicitamente esclusi dal TFA come invece era avvenuto per le procedure abilitanti ad es. del DM 85.

Titolari dell’istituzione del percorso abilitante sono le Università ed è esplicitamente confermato che i costi di frequenza sono tutti a carico dei frequentanti; i quali saranno ammessi ai corsi previo superamento di un esame. Tutto il TFA si presenta poi come un percorso ad ostacoli.

Teoricamente i TFA sono istituiti per tutti gli ordini di scuola e tutte le classi di concorso – quelle vecchie ovviamente visto che delle nuove non si parla più, compresa la specializzazione per il sostegno e una specifica abilitazione per chi vuole nella secondaria insegnare la materia in lingua straniera, ma non per gli ITP.

Teoricamente possono accedere a questo percorso coloro che erano in possesso dei vecchi titolo di studio previsti dal DM 39 del 1998 (fra cui il diploma magistrale o dei corsi socio-psico-pedagogici conseguito entro l’anno 2001-2002), chi ha conseguito la laurea specialistica e chi conseguirà la laurea magistrale, purchè siano rispettati i criteri stabiliti (n. di esami e crediti) dal DM 22 del 2005. L’ultima nota prevede fra l’altro la possibilità di riscriversi all’Università per recuperare esami e crediti mancanti.

In pratica però per attivare questi percorsi ci vogliono decreti attuativi specifici del MIUR e specifichi atti amministrativi, ad es. la programmazione regionale del fabbisogno di personale docente nelle scuole statali (perché in teoria dovrebbero essere istituiti corsi solo per le classi di concorso per cui ci sia carenza di docenti). Di fatto le Università istituiranno i corsi solo in presenza di un numero consistente di frequentanti. Questo potrebbe costringere i docenti della secondaria a peregrinare presso lontane Università alla ricerca del corso per la loro specifica classe di concorso.

Nel frattempo sapete che si apre in Parlamento lo scontro sugli articoli del Decreto Sviluppo che riguardano le Graduatorie ad esaurimento; sono stati dichiarati ammissibili 99 emendamenti. L’iter comunque deve essere concluso entro il 12 luglio 2011.

vedi

Cobas Veneto

Pubblicato da: Cobas Veneto

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