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TFA: I NUOVI PERCORSI FORMATIVI PER I DOCENTI

da | 17 Giu 2011 | News

I NUOVI PERCORSI FORMATIVI PER I DOCENTI

NORME A REGIME

Al termine di un lungo e complesso iter, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31.1.2011, Suppl. Ordinario n. 23, il Regolamento (decreto MIUR 10.9.2010, n. 249) che definisce i percorsi di studio, tutti a livello universitario, richiesti d’ora in poi per l’accesso alla docenza nelle scuole di ogni ordine e grado.

Nell’art. 3 del Regolamento troviamo la seguente articolazione dei nuovi percorsi formativi:

A – SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
Corso di laurea magistrale a ciclo unico quinquennale con accesso programmato, attivato presso le Facoltà di Scienze della Formazione e presso altre facoltà autorizzate dal MIUR
Compreso nel corso di laurea è previsto un Tirocinio a partire dal secondo anno
La laurea conseguita è titolo abilitante per entrambi i gradi di scuola.
B – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO
Corso di laurea magistrale (biennale), comprensivo di attività di tirocinio, previo
conseguimento di laurea di I livello
Tirocinio formativo attivo, abilitante (T.F.A.): 1 anno aggiuntivo con frequenza
obbligatoria
C – DISCIPLINE ARTISTICHE, MUSICALI E COREUTICHE
Corso di diploma accademico di secondo livello, comprensivo di attività di tirocinio,
previo conseguimento di diploma accademico di primo livello
Tirocinio formativo attivo, abilitante (T.F.A.): 1 anno aggiuntivo con frequenza
obbligatoria e esame finale

DISPOSIZIONI COMUNI AI TRE PERCORSI

• Tutti i percorsi formativi sono a numero programmato annualmente con decreto del MIUR e con prova di accesso 
• I posti disponibili sono determinati sulla base del fabbisogno di personale docente nelle
scuole statali in ambito regionale
• La frequenza dei percorsi formativi , compreso l’anno aggiuntivo di tirocinio formativo attivo è incompatibile con l’iscrizione e la frequenza di corsi di dottorato di ricerca o di altri corsi in Italia e all’estero, organizzati da qualsiasi ente, che comportano l’acquisizione di crediti formativi.
• Sono parte integrante dei percorsi formativi l’acquisizione:
a) di competenze di inglese (livello B2)
b) di competenze digitali (utilizzo dei linguaggi multimediali)
c) di competenze didattiche per l’integrazione degli alunni disabili

• L’avvio dei nuovi percorsi è previsto per l’anno accademico 2011/2012.

VEDIAMO NEL DETTAGLIO :

1) PER INSEGNARE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E NELLA SCUOLA PRIMARIA

LAUREA MAGISTRALE CORSO UNICO QUINQUENNALE ( corsi A )
Per l’ammissione alla prova di accesso è richiesto il possesso di un qualsiasi diploma di scuola
secondaria di secondo grado.
E’ parte integrante del percorso formativo il tirocinio diretto e indiretto per 600 ore (24
crediti), a partire dal secondo anno.
L’esame di laurea prevede la discussione della tesi e della relazione finale di tirocinio.

La laurea è titolo abilitante all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria.
La Commissione accademica, a tal fine, è integrata da due docenti tutor e da un rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale.

2) PER INSEGNARE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° E II° GRADO
( corsi B e C )

LAUREA MAGISTRALE BIENNALE + 1 anno di Tirocinio Formativo Attivo (T.F.A)
Per l’ammissione alla prova di accesso alla laurea magistrale biennale è richiesto il possesso
di laurea o diploma universitario ( per le discipline artistiche, musicali e coreutiche ) di durata triennale.
Conseguita la laurea magistrale si può accedere al Tirocinio Formativo Attivo di durata annuale.

ANNO DI TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO
E’ un corso di preparazione all’insegnamento con frequenza obbligatoria ed esame
finale, al cui termine si consegue l’abilitazione all’insegnamento in una sola classe di concorso. Le attività in cui si articola il corso corrispondono a 1500 ore (60 crediti), di cui:
• 1025 ore (41 crediti) relative a insegnamenti di scienze dell’educazione, didattiche
disciplinari e laboratori pedagogico-didattici
• 475 ore (19 crediti) di tirocinio diretto e indiretto presso le scuole con la guida di un
tutor
La gestione delle attività di tirocinio è affidata al Consiglio di corso di tirocinio, costituito da:
• Docenti e ricercatori universitari/AFAM del corso, tutor coordinatori, due dirigenti
scolastici o coordinatori didattici designati dall’USR, un rappresentante degli studenti
tirocinanti
• Presiede un docente universitario/AFAM eletto, con mandato triennale, rinnovabile una
sola volta

L’ESAME DI ABILITAZIONE
La commissione d’esame è composta da tre docenti universitari/AFAM del corso, due tutor o
tutor coordinatori, un rappresentante dell’USR. Presiede un docente universitario designato
dalla facoltà di riferimento.
L’esame di abilitazione consiste:
• nella valutazione dell’attività svolta
• nell’esposizione orale di un percorso didattico su tema scelto dalla commissione
• nella discussione della relazione finale di tirocinio (relatore docente
universitario/AFAM, correlatore l’insegnante tutor)
• l’accesso all’esame è subordinato alla frequenza di almeno il 70% delle attività di
insegnamento e laboratorio e di almeno l’80% delle attività di tirocinio

IL PUNTEGGIO DI ABILITAZIONE
La commissione assegna:
massimo 30 punti al tirocinio,
massimo 30 punti alla prova,
massimo 10 punti alla relazione finale.
L’esame è superato con una votazione maggiore o uguale a 50/70

3) PER INSEGNARE SUL SOSTEGNO

La specializzazione per il sostegno si consegue esclusivamente presso le Università,attraverso corsi di formazione autorizzati dal MIUR, le cui caratteristiche sono definite sulla base dei criteri stabiliti dal Ministro dell’istruzione, sentiti il CUN e le associazioni nazionali competenti.
I corsi, riservati agli insegnanti abilitati, prevedono:
• numero programmato, con prova di accesso predisposta dalle università
• distinta articolazione per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e
secondo grado
• l’acquisizione di 60 crediti (1.500 ore) comprendenti almeno 300 ore (12 crediti) di
tirocinio
• esame finale, col superamento del quale si consegue il diploma di specializzazione

4) PER INSEGNARE UNA DISCIPLINA NON LINGUISTICA IN LINGUA STRANIERA

Per la scuola secondaria di II grado le università possono attivare corsi di perfezionamento
per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera.
Le caratteristiche dei corsi, disciplinati dal regolamento didattico di ateneo, sono definite in
base ai criteri stabiliti dal Ministro dell’istruzione sentito il CUN
I corsi prevedono:
• l’acquisizione di 60 crediti (1.500 ore) comprensivi di almeno 300 ore (12 crediti) di
tirocinio
• esame finale, al superamento del quale viene rilasciato certificato attestante le
competenze acquisite
• Al corso possono accedere i docenti abilitati, compresi i docenti con incarico a tempo indeterminato e determinato, e in possesso di competenze della lingua straniera certificate di livello minimo C1

NORME TRANSITORIE

L’art. 15 del Regolamento detta le norme per la delicata fase di transizione dal vecchio al nuovo sistema. Infatti i primi a sperimentare, almeno in parte, i nuovi meccanismi selettivi previsti dal D.M. 249 saranno i docenti precari della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I° e II° grado che non hanno avuto in questi ultimi anni la possibilità di abilitarsi perché da 12 anni non vengono banditi concorsi ordinari, da 8 anni non vengono attivati corsi abilitanti e dal 2008 anche le SSIS hanno chiuso i battenti. Nell’art. 15, che consta di ben 27 commi, infatti sono definite le procedure per consentire a queste fasce di docenti, che insegnano anche da diversi anni, di conseguire, l’agognata abilitazione

• mediante la frequenza del solo Tirocinio Formativo Attivo per i docenti della scuola secondaria di I° e II° grado
• mediante la frequenza di un corso annuale presso l’Università per i docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria

I suddetti corsi, come si legge nei c. 4 – 5 – 6, sono a numero programmato e per accedervi è necessario superare una prova d’accesso che mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento della classe di abilitazione e si articola in un test preliminare, in una prova scritta e in una prova orale.
Il test preliminare, di contenuto identico sul territorio nazionale per ciascuna tipologia di percorso, è predisposto dal MIUR che ne fissa anche la data di svolgimento. Il test preliminare comporta l’attribuzione di un massimo di 30 punti, la prova scritta di un massimo di 30 punti e la prova orale di un massimo di 20 punti.

Con il D.M. 139 del 4 aprile 2011 si dà attuazione a quanto contenuto nel D.M.249 e in particolare alle norme transitorie previste dall’art. 15. Infatti così recita l’art. 1 del D. M. 139:

“1. A decorrere dall’a.a. 2011/2012 sono istituiti e attivati dalle Università, in conformità al disposto del DM n. 249/2010:
a) i corsi di laurea magistrale a ciclo unico per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria di cui all’art. 3, comma 2, lett. a);

b) i corsi di laurea magistrale per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, di cui all’art. 3, comma 2, lett. b);

c) i tirocini formativi attivi (TFA) per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria di primo e secondo grado di cui all’art. 15 commi 1 e 17,e successivamente i TFA di cui all’art. 10;

d) i corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui all’art. 13

e) i corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui all’art.14;

f) i corsi di cui all’art. 15, comma 16. “

Nell’art. 5 del D:M: 139 sono esplicitate le modalità organizzative dei T.F.A da parte delle Università e si specifica che possono essere istituiti anche con modalità interateneo e che la loro istituzione è subordinata, dietro presentazione di un relativo progetto comprensivo delle convenzioni con le istituzioni scolastiche individuate, sia statali che paritarie, alla acquisizione del parere favorevole del Comitato Regionale di Coordinamento e del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale.

ARTICOLAZIONE DELLA FASE TRANSITORIA

1) CHI PUO’ ACCEDERE AI T.F.A PER CONSEGUIRE L’ABILITAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

Possono accedere al TFA coloro che alla data di entrata in vigore del regolamento ( 15 febbraio 2011):
• sono in possesso dei titoli di studio previsti per l’accesso alle SSIS dalla tabella allegata al DM 9.2.2005 n. 22 e successive integrazioni
• sono in possesso di laurea magistrale che, secondo l’allegato 2 al D.M. 26.7.2007, è riconosciuta corrispondente ad una delle lauree specialistiche previste dal DM 9.2.2005 n. 22
• sono iscritti ad un corso di laurea specialistica o magistrale o di diploma accademico di II livello previsto dai D.M. 22/2005 o 26.7.2007
• sono in possesso del diploma ISEF già valido per l’accesso all’insegnamento di educazione fisica – classi di concorso A029 e A030

In caso di ampliamento degli insegnamenti relativi alle nuove classi di concorso, attualmente
in corso di definizione, possono essere previsti nell’ambito del TFA ulteriori crediti formativi
aggiuntivi, per un massimo di 24, al fine di integrare e rafforzare le competenze disciplinari.

Gli accessi al TFA sono a numero programmato e con prova selettiva di ingresso

Sono ammessi al tirocinio formativo attivo senza dover sostenere l’esame di accesso gli
iscritti alle SSIS che hanno sospeso la frequenza (con riconoscimento degli eventuali
crediti formativi acquisiti)

Possono accedere al T.F.A. al fine di conseguire un’altra abilitazione, diversa da quella già posseduta, anche i docenti già abilitati purché in possesso dei requisiti base relativamente ai titoli di studio già previsti per l’accesso alle SSIS.


2) CHI PUO’ ACCEDERE AI CORSI ABILITANTI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PER LA SCUOLA PRIMARIA ( art. 15, c. 16 del Regolamento – art. 6 D.M. 139)

Possono accedere ai corsi i docenti diplomati che hanno titolo all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria ai sensi del D.M. 10 marzo 1997.

Così recita il c. 16 dell’art. 15 del Regolamento :

“Le facoltà …. possono attivare percorsi formativi finalizzati esclusivamente al conseguimento dell’abilitazione per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria destinati ai diplomati che hanno titolo all’insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare ai sensi del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella G.U. n. 175 del 29 luglio 1997. “

Si è aperto da tempo un dibattito relativo al valore abilitante perenne dei diplomi magistrali conseguiti entro l’a.s. 2001/2002 con il conseguente avvio a ricorsi giurisdizionali.
Si ricorda che nel D.M. 10.3.1997, con cui veniva disposta la soppressione degli istituti e delle scuole magistrali, all’art. 2, comma 1, si riconosce in via permanente il valore legale dei titoli di studio conseguiti con la frequenza dei corsi iniziati entro l’a.s. 1997/98 o comunque conseguiti entro l’a.s. 2001/02; detti titoli di studio, si aggiunge, consentono di partecipare ai concorsi ordinari per la scuola materna ed elementare (oggi infanzia e primaria).
E’ bene precisare che il valore abilitante del diploma magistrale non ha mai costituito requisito sufficiente per accedere né alle ex“graduatorie permanenti” né alla G.A.E, per le quali si richiedeva , il superamento di un concorso per titoli ed esami (o in alternativa di una sessione riservata di idoneità).
La validità “perenne” del valore legale dei diplomi conseguiti entro l’a.s. 2001/2002 ha sempre consentito fino ad oggi la possibilità di accedere, alle graduatorie di circolo o d’istituto di terza fascia e il diritto a partecipare ad eventuali concorsi ordinari.
L’abilitazione all’insegnamento conseguibile al termine dei corsi di cui al comma 16 dell’art. 15 del D.M. 249/10, per quanto sopra descritto, è evidente che potrà consentire a chi ne sarà in possesso di accedere sicuramente, stante la normativa vigente che considera chiuse le Graduatorie ad esaurimento ( G.A.E), all’attuale seconda fascia delle graduatorie di istituto.

L’ammissione ai corsi a numero programmato è subordinata al superamento di una prova di accesso analoga a quella prevista per il TFA
I corsi si concludono con esame finale avente valore abilitante

3) ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE

Gli iscritti ai corsi di laurea in scienze della formazione entro la data di entrata in vigore del Regolamento (15 febbraio 2011 )concludono il corso e conseguono l’abilitazione secondo la normativa attualmente vigente.
Gli insegnanti e i dirigenti distaccati con esonero o semiesonero nel 2009-10 possono
essere confermati a domanda nell’incarico fino a completamento dei corsi di laurea.

4) DIPLOMI ACCADEMICI DI II LIVELLO ( artistici – musicali – coreutici )

I diplomi accademici di II livello conseguiti entro la data di emanazione del nuovo
regolamento ( 15 febbraio 2011 ) conservano validità ai fini dell’insegnamento per le classi di concorso di riferimento e pertanto i diplomati possono accedere ai T.F.A mediante prova di accesso
Gli iscritti ai corsi di diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico abilitante concludono il corso secondo la normativa attualmente vigente limitatamente alle classi di concorso per le quali sono stati ammessi. E’ confermato il valore abilitante del titolo conseguito.

5) PROVA DI ACCESSO

Le Università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica ( AFAM ) che istituiscono corsi di Tirocinio Formativo Attivo e corsi abilitanti per i docenti dell’infanzia e della primaria curano lo svolgimento della prova di accesso.
La prova, che mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento delle varie classi di abilitazione, si articola in un test preliminare, una prova scritta e una prova orale.
Ai soli fini del punteggio è prevista, inoltre, la valutazione di titoli di servizio,
di studio e di pubblicazioni.

La graduatoria degli ammessi al TFA è formata sommando ai punteggi conseguiti dai candidati che hanno superato il test e le due prove quelli relativi ai titoli culturali e di servizio.

In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio nella scuola, ovvero il più giovane se trattasi di personale per cui non si valuta servizio.

IL TEST PRELIMINARE

Il test preliminare è il primo scoglio da superare per accedere al T.F.A. Da più parti è ritenuto la prova se non più ostica sicuramente più infida anche per la scarsa abitudine della maggior parte dei docenti a cimentarsi con le tecniche dei test. Le difficoltà, infatti, in gran parte , non sono culturali ma tecniche, legate sia alle metodologie di lettura e di risposta alle domande sia al fatto che in genere i candidati hanno incontrato nel loro percorso formativo universitario procedure valutative incentrate prevalenetemente su prove scritte e orali e poco orientate ai test. Ad accrescere le preoccupazioni dei candidati , soprattutto quelli delle aree scientifiche e tecniche, concorre poi il fatto che nelle 60 domande previste dal test sono incluse domande volte a verificare competenze linguistiche e di comprensione dei testi.

Per tutti il test preliminare

• è predisposto dal MIUR con prova e data unica sul territorio nazionale per ciascuna tipologia di percorso;
• comporta l’attribuzione di massimo 30 punti;
• ha durata di tre ore ed è costituito da 60 domande a risposta chiusa con 4 opzioni di tipologie diverse, incluse per tutti domande volte a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi ( art. 15 c. 7 del Regolamento )
– La risposta corretta vale 0,5 punti
– La risposta non data o errata vale 0 punti
Si supera il test e si è ammessi alla prova scritta con voto pari o superiore a 21/30

LA PROVA SCRITTA

• La prova scritta è predisposta dalle università o istituzioni di alta cultura ed è costituita
da domande a risposta aperta relative alle discipline oggetto di insegnamento
– per le lingue classiche sono previste prove di traduzione
– per l’italiano una prova di analisi dei testi
• Comporta l’attribuzione di massimo 30 punti
Si è ammessi alla prova orale con voto pari o superiore a 21/30

LA PROVA ORALE

• La prova è organizzata tenendo conto delle specificità di ciascuna classe di laurea
• per le lingue moderne la prova si svolge in lingua straniera
• per il settore artistico, musicale e coreutico può essere sostituita da una prova
pratica
• Comporta l’attribuzione di massimo 20 punti
• Si supera la prova con una votazione pari o superiore a 15/20

E’ ammesso al T.F.A. solo chi ha superato la prova orale

I TITOLI E LE PUBBLICAZIONI

I titoli di servizio, di studio, l’attività di ricerca scientifica e le pubblicazioni consentono l’attribuzione di ulteriore punteggio:

a) Servizio: servizio prestato nelle istituzioni del sistema nazionale dell’istruzione nella specifica classe di concorso o in altra classe di concorso che comprenda gli insegnamenti
previsti nella classe di concorso per cui si concorre entro la data in cui è bandita la selezione:
– 360 giorni: 4 punti
– da 361 a 540 giorni: 6 punti
– da 541 a 720 giorni: 8 punti
– da 721 giorni, 2 punti ogni ulteriori 180 giorni.
Il servizio prestato per almeno 360 giorni vale a coprire 10 dei crediti formativi relativi all’articolo 10, comma 3,lettera b) e 9 dei crediti formativi relativi all’articolo 10,comma 3, lettere c) e d) . Nel caso in cui i frequentanti i T.F.A o i corsi abilitanti svolgano attività di insegnamento nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell’istruzione ( scuole statali e paritarie), le convenzioni per l’effettuazione del tirocinio diretto sono stipulate con le istituzioni scolastiche ove essi prestano servizio, anche se non accreditate, in modo da consentire l’effettivo svolgimento del tirocinio senza interrompere la predetta attività.

b) Titolo di dottore di ricerca in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione:
6 punti

c) Attività di ricerca scientifi ca sulla base di rapporti a tempo determinato costituiti ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ovvero dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005,n. 230 svolta per almeno due anni, anche non consecutivi, in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione:
4 punti. 2 punti ogni 180 giorni (minimo 4 punti = 360 giorni)

Salvo che lo impedisca l’adempimento dei rispettivi obblighi contrattuali, si può frequentare il tirocinio formativo attivo senza interrompere o sospendere il rapporto con l’istituzione di appartenenza e anche in assenza

d) Valutazione del percorso di studi e della media degli esami di profitto della laurea o del diploma:
massimo 4 punti

e) Votazione della Tesi di laurea:
massimo 4 punti

f) Pubblicazioni o altri titoli di studio strettamente inerenti ai contenuti disciplinari della classe di abilitazione ( conseguiti con almeno 60 CFU ):
massimo 4 punti

GRADUATORIA DEGLI AMMESSI AL TFA

La graduatoria degli ammessi al TFA è formata sommando i punteggi conseguiti:

• nel test preliminare (con voto pari o superiore a 21/30)
• nella prova scritta (con voto pari o superiore a 21/30 )
• nella prova orale ( con voto pari o superiore a 15/20 )
• nella valutazione dei titoli di studio e delle pubblicazioni

In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio
nella scuola, ovvero il più giovane se trattasi di personale per cui non si valuta servizio.

6) CONSEGUIMENTO DELL’ ABILITAZIONE E RELATIVA ATTRIBUZIOINE DEL
PUNTEGGIO PER I DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

Il tirocinio formativo attivo, la cui frequenza è obbligatoria, comprende quattro gruppi
di attività:

• insegnamenti di scienze dell’educazione;
• un tirocinio indiretto e diretto di 475 ore, pari a 19 crediti formativi, svolto presso le istituzioni scolastiche sotto la guida di un tutor . Almeno 75 ore del predetto tirocinio sono dedicate alla maturazione delle necessarie competenze didattiche per l’integrazione degli alunni con disabilità.
• insegnamenti di didattiche disciplinari che, anche in un contesto di laboratorio, sono svolti stabilendo una stretta relazione tra l’approccio disciplinare e l’approccio didattico;
• laboratori pedagogico-didattici indirizzati alla rielaborazione e al confronto delle pratiche educative e delle esperienze di tirocinio.

Al termine dell’anno di tirocinio si svolge l’esame di abilitazione all’insegnamento che ne costituisce parte integrante e che consiste:

a) nella valutazione dell’attività svolta durante il tirocinio;

b) nell’esposizione orale di un percorso didattico su un tema scelto dalla commissione

c) nella discussione della relazione finale di tirocinio.

La commissione d’esame, nominata dalla competente
autorità accademica, è composta:
• nelle università, da 3 docenti universitari che hanno svolto attività nel corso di tirocinio, da 2 tutor o tutor coordinatori, da un rappresentante designato dall’ufficio scolastico regionale ed è presieduta da un docente universitario designato dalla facoltà di riferimento;
• nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica da 3 docenti delle predette istituzioni che hanno svolto attività nel corso del tirocinio, da 2 tutor o tutor coordinatori, da un rappresentante designato dall’ufficio scolastico regionale ed è presieduta da un docente delle istituzioni medesime designato dall’istituzione di
riferimento.
La commissione assegna :
• fino a un massimo di 30 punti all’attività svolta durante il tirocinio;
• fino a un massimo di 30 punti all’ esposizione orale di un percorso didattico
• fino a un massimo di 10 punti alla relazione finale di tirocinio.
L’esame di tirocinio è superato se il candidato consegue una votazione maggiore o uguale a 50/70.
La commissione aggiunge al punteggio conseguito fino a un massimo di 30 punti derivanti dalla media ponderata dei voti degli esami di profitto della laurea magistrale o specialistica o di vecchio ordinamento o del diploma accademic o di ii livello con cui si è avuto accesso al T.F.A

La valutazione finale complessiva effettuata dalla commissione dà luogo al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento.
Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, è il voto di abilitazione all’insegnamento.

7) CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE E RELATIVA ATTRIBUZIONE
DEL PUNTEGGIO PER I DOCENTI DI SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA

Il percorso abilitante per i docenti della scuola dell’infanzia e primaria prevede il conseguimento di 60 crediti formativi finalizzati al rafforzamento delle competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall’ordinamento vigente ( art. 2 del Regolamento ).
Il percorso si conclude con un esame avente valore abilitante e che consiste nella redazione e nella discussione di un elaborato originale, di cui è relatore un docente del percorso, che coordini l’esperienza professionale pregressa con le competenze acquisite.
La commissione di abilitazione è composta dai docenti del percorso e da un rappresentante designato dall’Ufficio Scolastico Regionale. Il punteggio finale è espresso in centesimi.

8) CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE PER LE
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI DISABILI

Il D.M. 139 prevede per l’a.a. 2011/12 l’avvio anche dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni disabili.
Tali corsi, tenuti esclusivamente presso le Università, saranno riservati ai soli docenti abilitati e avranno le seguenti caratteristiche:

• numero programmato, con prova di accesso predisposta dalle università
• distinta articolazione per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e
secondo grado
• l’acquisizione di 60 crediti (1.500 ore) comprendenti almeno 300 ore (12 crediti) di
tirocinio
• esame finale, col superamento del quale si consegue il diploma di specializzazione

9) CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI PERFEZIONAMENTO PER
INSEGNARE UNA DISCIPLINA NON LINGUISTICA IN LINGUA
STRANIERA

Il D.M. 139 prevede per l’a.a. 2011/12 l’avvio anche dei corsi di perfezionamento
per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera.
Le caratteristiche dei corsi, disciplinati dal regolamento didattico di ateneo, sono definite in
base ai criteri stabiliti dal Ministro dell’istruzione sentito il CUN.
I corsi prevedono:
• l’acquisizione di 60 crediti (1.500 ore) comprensivi di almeno 300 ore (12 crediti) di
tirocinio
• esame finale, al superamento del quale viene rilasciato certificato attestante le
competenze acquisite
• Al corso possono accedere i docenti abilitati, compresi i docenti con incarico a tempo indeterminato e determinato, e in possesso di competenze della lingua straniera certificate di livello minimo C1

Giugno 2011

A cura dei COBAS – Comitati di Base della Scuola della provincia di Pisa

Cobas Veneto

Pubblicato da: Cobas Veneto

Co.bas. Scuola

Via Monsignor Fortin 44 – Padova

Email: [email protected]

Per urgenze chiamare il 347 9901965 (Carlo)

I comitati di base della scuola sono un sindacato di base nato negli anni ’80 e che da allora opera nel nostro territorio e nel territorio nazionale, con docenti e A.T.A. volontari – precari e non – disposti a mettersi in gioco.

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