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COSA NON POSSONO FARE I DIRIGENTI SCOLASTICI

da | 6 Mag 2011 | Cobas scuola di Padova

PROVE INVALSI COSA NON POSSONO FARE I DIRIGENTI SCOLASTICI

…e come, invece, vengono scaricati dal MIUR – anche in presenza di una delibera di adesione del Collegio alle prove INVALSI e tanto più in assenza di essa o con delibera contraria; – anche se la scuola e/o le classi fossero considerate “scuola campione”. Ogni docente ha predisposto una programmazione costruita sul principio della libertà di insegnamento, garantito dall’art. 33 della Costituzione Italiana; tale programmazione può essere modificata solo e soltanto con il consenso del docente e, pertanto, il dirigente scolastico: 1) non può cambiare la programmazione giornaliera di un docente senza il suo consenso; 2) non può obbligare l’insegnante di classe a svolgere e/o assistere alle prove INVALSI; 3) non può spostare un docente da una classe all’altra con la finalità di effettuare le prove; 4) non può cambiare l’orario dei docenti; 5) non può spostare gli alunni di una classe fuori dalla loro aula senza il consenso dell’insegnante di classe al quale, secondo l’assegnazione formale e l’orario delle lezioni definito all’inizio dell’anno, ha affidato la responsabilità della stessa; 6) non può imporre nella classe di un docente che non intende collaborare con l’INVALSI, la presenza di un altro docente o personale esterno che “somministri” le prove; 7) non può obbligare alla correzione degli elaborati durante l’orario di servizio (comprese le ore di programmazione settimanale alle elementari). Eventuali ordini di servizio su questi argomenti si configurano non solo illegittimi ma riteniamo addirittura ILLEGALI in quanto istigherebbero ad un reato (interruzione di pubblico servizio). In Italia non esiste il lavoro straordinario obbligatorio; pertanto il dirigente: 8) non può convocare i docenti per riunioni preparatorie alle prove INVALSI, a meno che tali riunioni non siano state previste nel Piano Annuale delle attività (e dunque deliberate dal Collegio Docenti di inizio anno), l’attività INVALSI sia stata deliberata in Collegio dei Docenti, sia stata inserita nel Contratto d’Istituto, ed infine (solo se sono stati rispettati i precedenti passaggi), ove vi sia la disponibilità dei singoli insegnanti; 9) non può obbligare alla correzione degli elaborati fuori dall’orario di servizio; 10) non può obbligare il personale della segreteria alla tabulazione dei risultati. Infine, il dirigente: 11) Non può retribuire con il FIS attività aggiuntive legate alle prove INVALSI: tutte le attività aggiuntive pagate con il FIS devono essere deliberate dal Collegio Docenti.

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