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GUIDA COBAS AI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

da | 26 Ago 2010 | Materiali

GUIDA COBAS AI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO UTILIZZANDO LE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO COBAS – Comitati di Base della Scuola Sede nazionale: viale Manzoni, 55 – 00185 Roma tel 06-70452452 – tel/fax 06-77206060 internet: www.cobas-scuola.org e-mail: [email protected] In questa guida riportiamo alcune indicazioni utili agli aspiranti docenti per l’assegnazione delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per l’anno scolastico 2010/2011 attraverso le Graduatorie ad Esaurimento, tenendo conto delle istruzioni e delle indicazioni operative contenute nella nota ministeriale 7521 del 6 Agosto 2010. UNA NOSTRA PREMESSA E GLI SPEZZONI INFERIORI A 6 ORE La circolare conferma sostanzialmente per l’anno scolastico in corso le procedure, le modalità operative e i modelli organizzativi dello scorso anno scolastico. Ma, per i/le precari/e questo non è purtroppo un anno normale. In presenza dei pesanti tagli agli organici è grave che, anche questo anno, gli spezzoni inferiori a 6 ore “che non concorrono a costituire cattedre o posti orario” non facciano parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma restino nella competenza dell’istituzione scolastica.” Ed inoltre, anche questo anno, all’interno di ciascuna istituzione scolastica i dirigenti scolastici devono attribuire gli spezzoni “ prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.” Ma è ancora più grave che i sindacati concertativi che si sono incontrati con il Ministero (l’ultimo confronto si è tenuto il 7 luglio scorso) o tacciano o elevino solo flebili proteste. La circolare inoltre non propone alcuna deroga rispetto al diritto di completamento nel caso di un’accettazione di uno spezzone in presenza di posti interi, né stabilisce niente riguardo alla durata dei contratti del personale ATA stipulati dalle graduatorie di istituto. L’accoppiata Gelmini-Tremonti dimostra anche nelle minime cose un vero e proprio accanimento nei confronti dei /delle precari/e : fermiamoli! LE CONVOCAZIONI I docenti iscritti nelle Graduatorie ad esaurimento sono convocati dagli Uffici Scolastici Provinciali ( le convocazioni vengono pubblicate sui siti degli USP) per eventuali nomine per supplenze annuali (contratto a t.d. fino al 31 agosto 2010) o per supplenze sino al termine delle attività didattiche (contratto a t.d. fino al 30 giugno 2010) su tutti i posti disponibili non coperti da personale di ruolo. Per quanto riguarda i posti di sostegno, la convocazione è riservata ai docenti in possesso di titolo di specializzazione. In caso di non effettuazione delle supplenze da parte del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale entro il 31.8.2010, a partire dal 1.9. 2010 le nomine spettano ai Dirigenti Scolastici responsabili della rete di scuole. E’ importante come Cobas richiedere che le nomine vengano effettuate dagli Uffici Scolastici Provinciali entro il 31 Agosto, perché se invece vengono effettuate a settembre dai dirigenti scolastici ne consegue che i/le precari/e ne hanno uno svantaggio economico, in quanto la decorrenza economica del contratto decorre dal giorno della firma del contratto con il dirigente scolastico delle scuola in cui sono stati/e nominati/e. La convocazione degli aspiranti docenti non avviene, come per le assunzioni in ruolo, tramite telegramma. Gli interessati non riceveranno perciò comunicazione individuale e dovranno presentarsi alla convocazione muniti di un documento di riconoscimento e del codice fiscale. I docenti che non si presenteranno di persona o che non avranno provveduto a rilasciare apposita delega saranno considerati rinunciatari. I posti rimasti eventualmente vacanti dopo lo scorrimento delle GaE (code comprese) sono assegnati dalle singole scuole scorrendo le proprie Graduatorie di Istituto. CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE A LIVELLO PROVINCIALE L´attribuzione delle supplenze in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento avverrà secondo le relative disposizioni dell´art. 3 comma 2 e seguenti del Regolamento. Tuttavia in considerazione delle disposizioni di cui al D.M. n. 42 dell´8 aprile 2009 che ha previsto la possibilità di richiedere l´inclusione in coda in graduatorie ad esaurimento di ulteriori tre province oltre quella o quelle per le quali l´aspirante risulta incluso a pieno titolo, le disposizioni del predetto Regolamento sono state così integrate. In particolare: La rinuncia a una proposta di assunzione a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche in una provincia per un posto o classe di concorso comporta l´impossibilità di conseguire, per l´anno scolastico in corso , ulteriori proposte di assunzione in questa stessa graduatoria della predetta provincia, ma consente di conseguire ulteriori proposte per insegnamenti diversi nella medesima provincia e di conseguire qualsiasi altra proposta di assunzione nelle altre province di inclusione. L´accettazione di una proposta di assunzione a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, anche per un numero di ore inferiore a quello costituente cattedra, in una provincia per un posto o classe di concorso comporta l´impossibilità, per l´anno scolastico di riferimento, di conseguire ulteriori proposte di assunzione dalle graduatorie relative a qualsiasi insegnamento di tutte le altre province in cui il candidato è iscritto. L’opzione tra province diverse è dunque esplicitamente proibita (salvo per la provincia dell’Aquila) e sarà direttamente il sistema informativo a inibire la possibilità di acquisire una individuazione in altra provincia una volta che c’è stata una accettazione. I neo-assunti in ruolo con decorrenza dall’a.s. 2010/11, a differenza dello scorso anno, non possono conseguire supplenze per il medesimo anno scolastico in nessuna delle graduatorie ad esaurimento in cui sono inclusi. L’accettazione in forma scritta e priva di riserve, da parte degli aspiranti a supplenza, della rispettiva proposta di assunzione rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. Per le disponibilità annuali e fino al termine delle attività didattiche che sopraggiungano entro il 31 Dicembre, anche per effetto di rinuncia, si attinge ancora dalle GaE, rivolgendosi prioritariamente agli aspiranti che conservino titolo al completamento d’orario e, poi, nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati oggetto di proposte di assunzione. SUPPLENZE SU POSTI DI SOSTEGNO I posti di sostegno sono conferiti agli aspiranti forniti del prescritto titolo di specializzazione in una convocazione precedente quella per l’assegnazione dei posti comuni. Per coloro che appartengono alle categorie vincolate alla nomina su posto di sostegno di cui agli artt. 1 e 3 del D.M. 21/05 (abilitazioni conseguite con i corsi abilitanti speciali) l´accettazione di proposta di assunzione per supplenza di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche per posto di sostegno comporta l´impossibilità, per l´anno scolastico di riferimento, di conseguire ulteriori proposte di assunzione dalle graduatorie relative a qualsiasi insegnamento di posto comune di tutte le province in cui il candidato è iscritto. L´aspirante che non sia appartenente alle categorie di cui agli articoli 1 e 3 del D.M. 21/05 può accettare, esclusivamente prima della stipula del contratto, successive proposte di assunzione per insegnamenti comuni, nella stessa provincia. Nella scuola superiore, l’esaurimento dello specifico elenco dell’area disciplinare su cui debba disporsi la nomina comporta il conferimento del posto tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari. La nota n.7521 del 6 agosto 2010, contenente istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2010/11, prevede la scadenza del 10 Agosto 2010 (ma è evidente che occorre una proroga) per i docenti che abbiano conseguito il titolo di specializzazione per le attività didattiche di sostegno dopo il 30 giugno 2010 . E’ data la possibilità di inserirsi in coda agli elenchi di sostegno della fascia di pertinenza delle graduatorie di istituto in correlazione al titolo di specializzazione conseguito, per le sedi scolastiche prescelte per l’a.s. 2010/2011.Non è previsto un modello di domanda, il personale interessato dovrà inviare, ai fini suddetti, formale richiesta in carta libera indicando, nella forma e con le modalità dell’autocertificazione, i dati e i riferimenti utili per l’individuazione dell’avvenuto conseguimento del titolo di specializzazione.Tale domanda dovrà essere consegnata o inoltrata con raccomandata A/R al Dirigente scolastico della scuola cui è stato diretto il relativo Modello “B” di scelta delle istituzioni scolastiche per l’ inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto. Il citato Dirigente scolastico trasmetterà direttamente al sistema informativo il nominativo dell’interessato, qualora trattasi di aspirante incluso in seconda o terza fascia mentre invierà una comunicazione al competente Ufficio provinciale, perché quest’ultimo provveda all’acquisizione al sistema informativo del nominativo di colui che presenta la domanda, qualora trattasi di aspirante inserito in prima fascia. Il provvedimento non riguarda i docenti che si sono già inseriti nell’elenco aggiuntivo di sostegno (contrassegnati dalla lettera B nell’elenco delle Graduatorie ad esaurimento) avendo conseguito il titolo di sostegno entro il 30 giugno 2010. In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno compresi nelle GaE, la supplenza è assegnata seguendo le graduatorie di istituto delle scuole interessate, dando precedenza ai docenti specializzati e rivolgendosi, in subordine, anche ai docenti non specializzati, a cui viene sottoposto un contratto di lavoro che prevede l’interruzione nel caso in cui dovesse giungere la disponibilità di altri docenti specializzati con titolo conseguito anche successivamente ai termini previsti per l’inclusione negli elenchi medesimi. COMPLETAMENTO D’ORARIO L’aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. I docenti che invece optano per supplenze ad orario ridotto in presenza di supplenze ad orario intero sulla medesima classe di concorso perdono il diritto al completamento d’orario. Il completamento d’orario può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno. Il completamento è conseguibile, nel predetto limite orario, con più rapporti di lavoro a tempo determinato in contemporaneità, purché su insegnamenti dello stesso ordine di scuola. Per il personale docente della scuola secondaria, il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali. In caso di sopraggiunte disponibilità, avendo diritto al completamento, gli aspiranti che hanno dovuto accettare una nomina ad orario ridotto, hanno titolo ad essere riconvocati ed hanno la precedenza nella scelta. RICHIESTA DI PART-TIME La nota riconosce il pieno diritto del supplente ad attivare rapporti di lavoro a tempo parziale al momento dell’assunzione secondo quanto previsto dagli artt. 25, comma 6 e 39 del CCN, ma poiché nella scuola il rapporto di lavoro part-time è stato regolato integralmente per contratto, si può usufruire di tale diritto solo nel limite del 25% della dotazione organica (e non sono ammesse deroghe da parte dell’Amministrazione). In occasione delle procedure di “individuazione”, il personale supplente può chiedere la stipula di un rapporto di lavoro part-time (art. 44 c.8 e 58 del CCNL 2006/2009) scegliendo uno spezzone orario o il frazionamento di un posto intero. Per ciò che attiene alle modalità di costituzione dell´orario per il personale docente è lo stesso contratto a rinviare all´O.M. n. 446/97 (art. 39, c. 13 CCNL 2006-2009). Infine è chiaro che se il supplente abbia diritto ad un posto libero e vacante e quindi alla stipula di un contratto di lavoro fino al 31 agosto, il diritto ad avere un contratto e quindi una retribuzione fino al 31 agosto permane anche in caso di richiesta di attivazione di un rapporto part-time. PRIORITA’ DI SCELTA DELLA SEDE (legge 104 art. 21 e 33) La priorità nella scelta della sede, secondo quanto previsto dalla Legge 104/92, Artt. 21 e 33 (portatore di handicap o genitore, coniuge, figlio di portatore di handicap) si applica all’interno dei posti spettanti per durata e quantità di ore verificando, scorrendo la GaE, la posizione utile per la stipula del contratto che l’aspirante occupa. In nessun caso l’aspirante potrà avere un posto di maggiore durata e consistenza economica che non sia stato prioritariamente offerto agli aspiranti che lo precedono in graduatoria. Se, ad esempio, ci sono 5 posti fino al 31 Agosto, 3 fino al 30 Giugno ed uno spezzone residuale di 7 ore, se il riservista occupa in graduatoria la sesta posizione, può scegliere prioritariamente solo sulle cattedre fino al 30 Giugno, se occupa il nono posto può scegliere solo lo spezzone. Per gli aspiranti in situazione di handicap personale (art.21 e comma 6 dell’art.33 della legge n.104/92), la priorità di scelta si applica, nell’ambito dei criteri prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica. Per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap (commi 5 e 7 dell’art. 33 della legge n. 104/92), il beneficio risulta applicabile solo per scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, nel comune viciniore. RISERVE Il diritto ad usufruire del beneficio dell´assunzione sui posti riservati è riconosciuto solo nella provincia di appartenenza e non nelle tre province aggiuntive in cui si è inseriti in coda (art. 12, co. 2 del D.M. 42/2009). Per le assunzioni del personale beneficiario delle riserve di cui alla Legge 68/99 si dovrà tenere conto delle istruzioni emanate nell´allegato al DM n. 61 del 10 luglio 2008 circa l´applicazione delle sentenze della Corte di Cassazione. POSSIBILITA’ DI LASCIARE UNA SUPPLENZA PER UN’ALTRA • Unicamente durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei relativi contratti è possibile rinunciare, senza alcun tipo di penalizzazione, ad una proposta contrattuale già accettata in una provincia relativa a supplenza temporanea sino al temine delle attività didattiche (30 giugno), esclusivamente per l’accettazione successiva di proposta contrattuale per supplenza annuale (31 Agosto), per il medesimo o diverso insegnamento nella medesima provincia. • Il personale che ha avuto una nomina su uno spezzone in mancanza di un posto intero può lasciare, esclusivamente prima della stipula del contratto, lo spezzone per un posto intero evitando così le complicazioni che eventualmente deriverebbero dal completamento e dal frazionamento dei posti. • Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre. • Il personale in servizio per supplenza conferita dalle graduatorie d’istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle GaE. LE SANZIONI Per il mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro nel conferimento delle supplenze a livello provinciale sono previste le seguenti sanzioni con effetti relativi a tutto e a solo l’anno scolastico di riferimento: 1) la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base della rispettiva GaE provinciale per il medesimo insegnamento in quella stessa provincia , mentre si potranno ottenere supplenze per altre discipline dalle GaE e dalle graduatorie d’istituto della medesima provincia e qualsiasi altra proposta di assunzione nelle altre province di inclusione. 2) la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche tramite la presentazione di delega, comporta la perdita per l’anno scolastico di riferimento della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GaE che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento; 3) l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per l’anno scolastico di riferimento, sia sulla base delle GaE che di quelle di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento. Tali sanzioni però non si applicano o vengono revocate per gravi e giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione – ad esempio malattia. LICEI MUSICALI E COREUTICI I suddetti Licei dovranno pubblicare sul proprio sito e sull´albo dell´USR il bando relativo ai posti disponibili, entro il 12 agosto 2010, facendo riferimento agli specifici insegnamenti attivati presso le singole istituzioni scolastiche con l´indicazione analitica dei vari strumenti musicali. Gli interessati, inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso A031, A032 e A077 ed in possesso dei requisiti richiesti possono presentare domanda in carta semplice entro il 31 agosto 2010. DELEGHE Gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare da persona di loro fiducia munita di apposita delega e di fotocopia di un documento di riconoscimento del delegante e del delegato. In alternativa, possono delegare espressamente il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale o il dirigente scolastico preposto alle operazioni di conferimento delle nomine tramite delega preventiva scritta di accettazione inviata via posta (raccomandata con ricevuta di ritorno) o via Fax, allegando fotocopia di un documento di riconoscimento del delegante, allo stesso dirigente responsabile delle operazioni in questione. Nella delega indicare un solo ordine di scuola (se interessati a più ordini di scuola compilare distinte deleghe). Per la scuola Secondaria di I e II grado Indicare le classi di concorso. E’ consigliabile allegare anche un elenco delle scuole prescelte secondo un oredine di priorità, precisando comunque se si intende accettare qualsiasi tipo di nomina o meno. La delega si intende revocata qualora l’aspirante si presenti nel giorno della convocazione. Si allega un modello di delega. Al Dirigente dell’USP di……………………………. oppure Al Dirigente Solastico………………………………… ….l… sottoscritt… ………………………………………………………………………………………………………………………. nat… a ………………………………………………………………….. (Prov.)………… il ………………………………………… codice fiscale ____________________________ e residente in ………………………………………………. via …………………………………………………………………………………………………………………………………………… tel. ………./……………………. cell……………………e-mail.………………………………………………. aspirante alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato per l’anno scolastico 2010/2011 per il posto/classe di concorso___________________________________________________________ (3) DELEGA con il presente atto il DIRIGENTE USP …….. ** il Sig.**……………………………………………………………… nat… a …………………………………………….. (Prov.)……………………. il ………………………………………… (estremi del documento di riconoscimento) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. all’accettazione della stipula del contratto di lavoro a tempo determinato nella scuola ………………………………………………………………………………………………………………(1) nonché alla scelta della sede di servizio impegnandosi di conseguenza ad accettare incondizionatamente l’operato del designato in virtù della presente delega. ……………., _________________ firma _____________________________ (2) 1. solo per i docenti: indicare un solo ordine di scuola (se interessati a più ordini di scuola compilare distinte deleghe) 2. Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento del delegante 3. Per la scuola Secondaria di I e II grado Indicare le classi di concorso/ per il personale ATA il profilo * In caso di non effettuazione delle supplenze da parte del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale entro il 31.8.2010, la presente delega sarà consegnata al Dirigente Scolastico responsabile della rete di scuole. ** barrare il quadratino corrispondente per effettuare la scelta

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I comitati di base della scuola sono un sindacato di base nato negli anni ’80 e che da allora opera nel nostro territorio e nel territorio nazionale, con docenti e A.T.A. volontari – precari e non – disposti a mettersi in gioco.

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