I NUOVI PERCORSI FORMATIVI PER I DOCENTI
TFA – SCHEDA
NORME A REGIME
a cura dei cobas scuola di pisa
Al termine di un lungo e complesso iter, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31.1.2011, Suppl. Ordinario n. 23, il
Nell’art. 3 del Regolamento troviamo la seguente articolazione dei nuovi percorsi formativi:
A – SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
Corso di laurea magistrale a ciclo unico quinquennale con accesso programmato, attivato presso le Facoltà di Scienze della Formazione e presso altre facoltà autorizzate dal MIUR
Compreso nel corso di laurea è previsto un Tirocinio a partire dal secondo anno
La laurea conseguita è titolo abilitante per entrambi i gradi di scuola.
B – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO
Corso di laurea magistrale (biennale), comprensivo di attività di tirocinio, previo
conseguimento di laurea di I livello
Tirocinio formativo attivo, abilitante (T.F.A.): 1 anno aggiuntivo con frequenza
obbligatoria
C – DISCIPLINE ARTISTICHE, MUSICALI E COREUTICHE
Corso di diploma accademico di secondo livello, comprensivo di attività di tirocinio,
previo conseguimento di diploma accademico di primo livello
Tirocinio formativo attivo, abilitante (T.F.A.): 1 anno aggiuntivo con frequenza
obbligatoria e esame finale
DISPOSIZIONI COMUNI AI TRE PERCORSI
· Tutti i percorsi formativi sono a numero programmato annualmente con decreto del MIUR e con prova di accesso
· I posti disponibili sono determinati sulla base del fabbisogno di personale docente nelle
scuole statali in ambito regionale
· La frequenza dei percorsi formativi , compreso l’anno aggiuntivo di tirocinio formativo attivo è incompatibile con l’iscrizione e la frequenza di corsi di dottorato di ricerca o di altri corsi in Italia e all’estero, organizzati da qualsiasi ente, che comportano l’acquisizione di crediti formativi.
· Sono parte integrante dei percorsi formativi l’acquisizione:
a) di competenze di inglese (livello B2)
b) di competenze digitali (utilizzo dei linguaggi multimediali)
c) di competenze didattiche per l’integrazione degli alunni disabili
· L’avvio dei nuovi percorsi è previsto per l’anno accademico 2011/2012.
VEDIAMO NEL DETTAGLIO :
1) PER INSEGNARE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E NELLA SCUOLA PRIMARIA
LAUREA MAGISTRALE CORSO UNICO QUINQUENNALE ( corsi A )
Per l’ammissione alla prova di accesso è richiesto il possesso di un qualsiasi diploma di scuola
secondaria di secondo grado.
E’ parte integrante del percorso formativo il tirocinio diretto e indiretto per 600 ore (24
crediti), a partire dal secondo anno.
L’esame di laurea prevede la discussione della tesi e della relazione finale di tirocinio.
La laurea è titolo abilitante all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria.
La Commissione accademica, a tal fine, è integrata da due docenti tutor e da un rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale.
2) PER INSEGNARE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° E II° GRADO
( corsi B e C )
LAUREA MAGISTRALE BIENNALE + 1 anno di Tirocinio Formativo Attivo (T.F.A)
Per l’ammissione alla prova di accesso alla laurea magistrale biennale è richiesto il possesso
di laurea o diploma universitario ( per le discipline artistiche, musicali e coreutiche ) di durata triennale.
Conseguita la laurea magistrale si può accedere al Tirocinio Formativo Attivo di durata annuale.
ANNO DI TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO
E’ un corso di preparazione all’insegnamento con frequenza obbligatoria ed esame
finale, al cui termine si consegue l’abilitazione all’insegnamento in una sola classe di concorso. Le attività in cui si articola il corso corrispondono a 1500 ore (60 crediti), di cui:
· 1025 ore (41 crediti) relative a insegnamenti di scienze dell’educazione, didattiche
disciplinari e laboratori pedagogico-didattici
· 475 ore (19 crediti) di tirocinio diretto e indiretto presso le scuole con la guida di un
tutor
La gestione delle attività di tirocinio è affidata al Consiglio di corso di tirocinio, costituito da:
· Docenti e ricercatori universitari/AFAM del corso, tutor coordinatori, due dirigenti
scolastici o coordinatori didattici designati dall’USR, un rappresentante degli studenti
tirocinanti
· Presiede un docente universitario/AFAM eletto, con mandato triennale, rinnovabile una
sola volta
L’ESAME DI ABILITAZIONE
La commissione d’esame è composta da tre docenti universitari/AFAM del corso, due tutor o
tutor coordinatori, un rappresentante dell’USR. Presiede un docente universitario designato
dalla facoltà di riferimento.
L’esame di abilitazione consiste:
· nella valutazione dell’attività svolta
· nell’esposizione orale di un percorso didattico su tema scelto dalla commissione
· nella discussione della relazione finale di tirocinio (relatore docente
universitario/AFAM, correlatore l’insegnante tutor)
l’accesso all’esame è subordinato alla frequenza di almeno il 70% delle attività di
insegnamento e laboratorio e di almeno l’80% delle attività di tirocinio
IL PUNTEGGIO DI ABILITAZIONE
La commissione assegna:
massimo 30 punti al tirocinio,
massimo 30 punti alla prova,
massimo 10 punti alla relazione finale.
L’esame è superato con una votazione maggiore o uguale a 50/70
3) PER INSEGNARE SUL SOSTEGNO
La specializzazione per il sostegno si consegue esclusivamente presso le Università,attraverso corsi di formazione autorizzati dal MIUR, le cui caratteristiche sono definite sulla base dei criteri stabiliti dal Ministro dell’istruzione, sentiti il CUN e le associazioni nazionali competenti.
I corsi, riservati agli insegnanti abilitati, prevedono:
numero programmato, con prova di accesso predisposta dalle università
distinta articolazione per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e
secondo grado
· l’acquisizione di 60 crediti (1.500 ore) comprendenti almeno 300 ore (12 crediti) di
tirocinio
· esame finale, col superamento del quale si consegue il diploma di specializzazione
4) PER INSEGNARE UNA DISCIPLINA NON LINGUISTICA IN LINGUA STRANIERA
Per la scuola secondaria di II grado le università possono attivare corsi di perfezionamento
per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera.
Le caratteristiche dei corsi, disciplinati dal regolamento didattico di ateneo, sono definite in
base ai criteri stabiliti dal Ministro dell’istruzione sentito il CUN
I corsi prevedono:
· l’acquisizione di 60 crediti (1.500 ore) comprensivi di almeno 300 ore (12 crediti) di
tirocinio
· esame finale, al superamento del quale viene rilasciato certificato attestante le
competenze acquisite
· Al corso possono accedere i docenti abilitati, compresi i docenti con incarico a tempo indeterminato e determinato, e in possesso di competenze della lingua straniera certificate di livello minimo C1
documenti
I TFA che saranno attivati per quest’anno accademico 2011-12 sono relativi all’art. 15 del DM. 249/2010 (che copio sotto) sulla formazione iniziale dei docenti.
L’art. 15 si occupa della fase transitoria, quindi i TFA prossimi sono riservati ai laureati con i vecchi ordinamenti o con il 3+2.
Poi, a regime, i TFA saranno aperti solo ai laureati magistrali, con le nuove laurea abilitanti che dovrebbero partire da quest’anno accademico.
Per i prossimi TFA (anche quelli riservati ex art.15) saranno a numero chiuso.
Ci sarà da sostenere un test a quiz …. (no comment) e stileranno una graduatoria.
Coloro che hanno 360 gg di servizio nella classe di concorso di riferimento avranno 10 crediti nel punteggio di graduatoria … dovranno comunque fare il test e quant’altro.
Allego le ultime due note del MIUR sui TFA …
ciao
stefano micheletti
cobas scuola venezia
ART. 15
(Disposizioni transitorie)
1. Fino all’anno accademico 2012-2013 conseguono l’abilitazione per l’insegnamento
nella scuola secondaria di primo grado, mediante il compimento del tirocinio
formativo attivo di cui all’articolo 10, coloro che sono in possesso dei requisiti
previsti dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9
febbraio 2005, n. 22, per l’accesso alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento
secondario. Possono altresì conseguire l’abilitazione per l’insegnamento, mediante
il compimento del tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 10, i possessori di
laurea magistrale che, secondo l’allegato 3 al decreto del Ministro dell’università e
della ricerca del 26 luglio 2007, sia corrispondente ad una delle lauree specialistiche
cui fa riferimento il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 9 febbraio 2005, n. 22.
2. Fino all’anno accademico 2012-2013 e comunque fino alla revisione delle classi di
concorso di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n.
39, e al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 febbraio
2005, n. 22, conseguono l’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di
secondo grado, mediante il compimento del tirocinio formativo attivo di cui
all’articolo 10, coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, per
l’accesso alle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario. Possono
altresì conseguire l’abilitazione per l’insegnamento, mediante il compimento del
tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 10, i possessori di laurea magistrale che,
secondo l’allegato 3 al decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 26
luglio 2007, è equiparata ad una delle laurea specialistiche cui fa riferimento il
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 febbraio 2005, n.
22.
3. Gli accessi al tirocinio formativo attivo di cui ai commi 1 e 2 sono a numero
programmato secondo le specifiche indicazioni annuali adottate con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi dell’articolo 5,
comma 1.
4. Le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica che
istituiscono corsi di tirocinio formativo attivo espletano la relativa prova d’accesso.
La prova, che mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie
oggetto di insegnamento della classe di abilitazione, si articola in un test
preliminare e in una prova orale. Il test preliminare, di contenuto identico sul
territorio nazionale per ciascuna tipologia di percorso, è predisposto dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il test preliminare comporta
l’attribuzione di un massimo di 60 punti e la prova orale di un massimo di 20 punti.
Ulteriori 20 punti possono essere attribuiti per titoli di studio e pubblicazioni
secondo le modalità indicate nel comma 10.
5. Il test preliminare si svolge a livello nazionale secondo le modalità previste dal
comma 6. La data di svolgimento della prova è fissata dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca.
6. Il test preliminare è una prova costituita da domande a risposta chiusa con 4
opzioni di tipologie diverse, incluse domande volte a verificare le competenze
linguistiche e la comprensione dei testi. Il test, della durata di tre ore, comprende
un numero di domande pari a 60. La risposta corretta a ogni domanda vale 1 punto,
la risposta errata o non data vale 0 punti.
7. Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve rispondere correttamente ad
almeno 42 domande ovvero conseguire una votazione maggiore o uguale a 42/60.
8. La prova orale, valutata in ventesimi, è superata se il candidato riporta una
votazione maggiore o uguale a 15/20. La prova è organizzata tenendo conto delle
specificità delle varie classi di laurea. Nel caso di classi di abilitazione per
l’insegnamento delle lingue classiche è prevista una prova di traduzione; nel caso di
classi di abilitazione per l’insegnamento delle lingue moderne è prevista una
discussione in lingua straniera e/o il commento a un testo in lingua; nel caso di
classi di abilitazione per l’insegnamento dell’italiano è prevista una prova di analisi
di testi; nel caso di classi di abilitazione affidate al settore dell’alta formazione
artistica, musicale e coreutica la prova orale può essere sostituita da una prova
pratica.
9. Il superamento della prova orale è condizione imprescindibile per l’accesso all’anno
di tirocinio.
10. I 20 punti riservati ai titoli di studio e/o altre pubblicazioni sono così suddivisi:
a. valutazione del percorso di studi e della media degli esami di profitto della
laurea magistrale o del diploma accademico di II livello, per un massimo di 4
punti;
b. votazione della tesi di laurea magistrale o del diploma accademico di II
livello, per un massimo di 4 punti;
c. altri titoli di studio strettamente inerenti ai contenuti disciplinari della classe
di abilitazione, di durata non inferiore a 60 crediti formativi universitari, per
un massimo di 4 punti;
d. eventuali altri titoli e pubblicazioni per un massimo di 8 punti.
11. La graduatoria degli ammessi al tirocinio formativo attivo, espressa in centesimi, è
formata sommando, ai punteggi conseguiti dai candidati che hanno superato il test
preliminare e la prova orale con votazioni maggiore o uguale a 42/60 per il test e
maggiore o uguale a 15/20 per la prova orale, il punteggio attribuito all’esito della
valutazione dei titoli dai medesimi presentati.
12. Le università ammettono in soprannumero all’anno di tirocinio formativo attivo, ai
sensi dei commi 1 e 2, i soggetti di cui, rispettivamente, all’articolo 7, comma 3, e
all’articolo 8, comma 3 previo il superamento della apposita prova orale di cui al
comma 8.
13. Sino all’anno accademico 2011-2012 sono, altresì, ammessi in soprannumero al
tirocinio formativo attivo i soggetti in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2,
nonché i soggetti in possesso del diploma rilasciato dagli istituti superiori di
educazione fisica (ISEF) già valido per l’accesso all’insegnamento di educazione
fisica o del diploma di conservatorio o di accademia di belle arti già valido per
l’accesso all’insegnamento nella scuola secondaria, privi di qualunque abilitazione,
che abbiano svolto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno 360
giorni di insegnamento nella classe di concorso di riferimento. L’ammissione al
percorso è subordinata al superamento della prova di accesso di cui al comma 4 con
il conseguimento dei punteggi di cui ai commi 7 e 8. Il servizio prestato vale a
coprire 10 dei crediti formativi relativi all’articolo 10, comma 3, lettera b) e 9 dei
crediti formativi relativi all’articolo 10, comma 3, lettere c) e d). Nel caso in cui i
soggetti di cui al presente comma svolgano attività di insegnamento nelle
istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell’istruzione, le convenzioni di cui
all’articolo 12, comma 1 sono stipulate con le istituzioni scolastiche ove essi
prestano servizio, anche se non accreditate ai sensi dell’articolo medesimo, in modo
da consentire l’effettivo svolgimento del tirocinio senza interrompere la predetta
attività.
14. Fino all’anno accademico 2011-2012 le facoltà di cui all’articolo 6, comma 1 possono
attivare percorsi formativi finalizzati esclusivamente al conseguimento
dell’abilitazione per la scuola dell’infanzia e della scuola primaria destinati ai
diplomati che hanno titolo all’insegnamento nella scuola materna e nella scuola
elementare ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997 e che sono in possesso
del requisito di servizio di cui al comma 13. L’ammissione al percorso è subordinata
al superamento della prova di accesso di cui al comma 4 con il conseguimento dei
punteggi di cui ai commi 7 e 8. Il percorso deve prevedere il conseguimento di 60
crediti formativi finalizzati al rafforzamento delle competenze di cui all’articolo 2. Il
percorso si conclude con un esame avente valore abilitante e che consiste nella
redazione e nella discussione di un elaborato originale, di cui è relatore un docente
del percorso, che coordini l’esperienza professionale pregressa con le competenze
acquisite. La commissione di abilitazione è composta dai docenti del percorso e da
un rappresentante designato dall’ufficio scolastico regionale.
15. Fino all’anno accademico 2011-2012 coloro che hanno superato l’esame di
ammissione alle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario e hanno
in seguito sospeso la frequenza delle stesse sono ammessi, come soprannumerari, al
tirocinio formativo attivo di cui ai commi 1 e 2 senza dover sostenere l’esame di
ammissione per la corrispondente classe di concorso e con il riconoscimento degli
eventuali crediti acquisiti.
16. Per assicurare il completamento del percorso di studi degli studenti iscritti al corso
di laurea in scienze della formazione primaria al momento dell’entrata in vigore del
presente decreto, gli insegnanti ed i dirigenti distaccati a tempo pieno e a tempo
parziale presso le facoltà in cui si sono svolti i predetti corsi durante l’anno
accademico 2008-2009, a domanda, possono essere confermati nell’incarico di
docenza fino al completamento dei corsi.
17. Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti al corso
di laurea in scienze della formazione primaria concludono il corso di studi e
conseguono l’abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola
primaria secondo la normativa vigente all’atto dell’immatricolazione.
18. I diplomi accademici di II livello conseguiti ai sensi del decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 82 del 7 ottobre 2004, e del decreto
del Ministro dell’università e della ricerca n.137 del 28 settembre 2007, entro la data
di entrata in vigore del presente decreto mantengono la loro validità ai fini
dell’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, per le classi
di concorso o di abilitazione di riferimento.
19. Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti ai corsi
di diploma di II livello ad indirizzo didattico abilitante di cui al decreti ministeriali
n. 82 del 2004, e n. 137 del 2007 presso le istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica, concludono il corso di studi secondo la normativa vigente
all’atto dell’immatricolazione e precedente l’entrata in vigore del presente decreto,
con il conseguimento del previsto titolo finale abilitante per l’accesso
all’insegnamento, limitatamente alle relative classi di concorso o di abilitazione per
le quali sono stati ammessi. Successivamente e sino all’anno accademico 2012-2013
l’abilitazione viene conseguita attraverso il compimento dell’anno di tirocinio
formativo attivo secondo le modalità di cui al comma 3 e seguenti.
20. In attesa dell’adozione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca di cui agli articoli 8, comma 2, e 9, comma 3, ai fini dell’abilitazione per
l’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado i settori scientifico
disciplinari di scienze dell’educazione della tabella 11 sono integrati dai settori: MPED/
01 e M-PED/02.
21. Sino alla predisposizione degli elenchi di cui all’articolo 12, le università o le
istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica stipulano le
convenzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo con le istituzioni scolastiche
del sistema nazionale dell’istruzione, d’intesa con gli Uffici scolastici regionali
competenti, che esercitano altresì attività di vigilanza sulle attività di tirocinio.
22. Successivamente all’entrata in vigore dei regolamenti previsti dall’articolo 64,
comma 4, lettere a) e b) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca definisce con decreto, avente natura non
regolamentare, i percorsi finalizzati alla formazione iniziale e all’abilitazione degli
insegnanti tecnico-pratici.
23. Con successivo decreto il Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca definisce le procedure e i percorsi finalizzati, in via transitoria, al
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni
con disabilità da parte degli insegnanti aventi titolo per l’inserimento nelle graduatorie
di istituto.
24. Per la formazione degli insegnanti delle scuole della regione Val d’Aosta ,
delle province autonome di Trento e Bolzano, delle scuole in lingua slovena e in lingua
ladina si provvede con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, previa intesa con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma
della Valle d’Aosta, al fine dell’adattamento delle disposizioni contenute nel presente
decreto alle particolari situazioni linguistiche e nel rispetto degli accordi con le
università e i centri di ricerca degli altri Stati.
Co.bas. Scuola
Via Monsignor Fortin 44 – Padova
Email: perunaretediscuole@cesp-cobas-veneto.eu
Per urgenze chiamare il 347 9901965 (Carlo)
I comitati di base della scuola sono un sindacato di base nato negli anni ’80 e che da allora opera nel nostro territorio e nel territorio nazionale, con docenti e A.T.A. volontari – precari e non – disposti a mettersi in gioco.