In occasione dello sciopero generale del 28 novembre proclamato dalla Confederazione Cobas, dai Cobas scuola e da altri sindacati di base ci sono giunte varie segnalazioni da parte dei lavoratori di sostituzione di personale in sciopero con personale non scioperante. In particolare, per i docenti il sostituto non si sarebbe limitato alla mera vigilanza, ma – aspetto ancora più grave – avrebbe svolto anche attività didattica.
Tale prassi è da considerare illegittima e lesiva del diritto di sciopero garantito dall’art. 40 della Costituzione. Infatti, l’Accordo sulla regolamentazione del diritto di sciopero del 2.12.2020 prevede all’art. 10 comma 5 che i dirigenti possano adottare “tutte le misure organizzative per garantire l’erogazione del servizio”, ma “senza incidere sull’esercizio del diritto di sciopero” e garantendo comunque il “rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro”. Si tratta di una previsione normativa sicuramente più ampia rispetto a quella dell’art. 3 c. 3 dell’Accordo del 30.3.1999, che prevedeva un elenco tassativo delle misure che il dirigente poteva adottare. Per cui aumenta il potere discrezionale dei dirigenti, di cui sono responsabili i sindacati firmatari (Cgil, Cisl, Uil, Snals, Gilda e Anief). Per esempio, ora sembra legittimo riorganizzare il servizio dei docenti non scioperanti modificandone la sola collocazione oraria e non il monte orario giornaliero, facoltà non prevista nell’Accordo del 1999. Ma la riorganizzazione non può toccare le ore di lezione del personale in sciopero. In caso contrario, quel “senza incidere sull’esercizio del diritto di sciopero” non avrebbe alcun significato normativo ed effetto pratico. Infatti, la sostituzione dei docenti in sciopero per lo svolgimento dell’attività didattica o del personale Ata per le proprie mansioni restringe significativamente l’esercizio effettivo del diritto di sciopero e ne riduca l’efficacia, non rispettando lo spirito e la lettera della legge, dei contratti collettivi nazionali e della stessa Costituzione. Tale pratica si può configurare come attività antisindacale in base all’art. 28 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori).
Se possibile, ancora più grave si configura la sostituzione di docenti in sciopero con docenti di sostegno, il cui alunno con disabilità risulta presente. Si richiama a tal proposito la Direttiva dell’USR Puglia dell’11.9.2008 prot. n. 7938: “In alcune scuole (..) il personale docente assegnato su posti di sostegno viene talvolta impiegato per l’effettuazione di supplenze in sostituzione di colleghi assenti dal servizio, della propria o di altre classi. Tale situazione (…) non appare uniformata a criteri di regolarità, tenuto conto che finisce per distogliere l’insegnante di sostegno dal proprio compito istituzionale. (….) L’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap (è) assurta al rango di vero e proprio diritto soggettivo, il cui esercizio non può essere legittimamente conculcato dall’Amministrazione Scolastica. Relativamente alla sostituzione dei colleghi della propria classe, non potrebbe fondatamente argomentarsi, in senso contrario, dalla circostanza che l’art.13, c. 6, Legge 104/92 faccia riferimento alla “contitolarità” della classe, trattandosi di una disposizione che assume una propria specifica valenza sul piano squisitamente didattico, in vista del necessario raccordo tra il docente di sostegno e i docenti c.d. curriculari in sede di programmazione educativa e didattica, senza peraltro inficiare la distinzione tra i rispettivi compiti istituzionali”. Anche la Nota Miur dell’8/11/ 2010 prevede: “Appare opportuno richiamare l’attenzione sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili. Infine, in modo ancora più esplicito e prescrittivo, le Linee Guida PEI del 2021 prevedono: ”in particolare, quando si chiede di aumentare le ore di sostegno assegnate, è indispensabile motivare la proposta non solo descrivendo i bisogni, ma anche dimostrando che effettivamente le ore assegnate sono state utilizzate in modo adeguato, (…) escludendo categoricamente impieghi impropri come l’uso della risorsa sostegno per attività di supporto destinate genericamente a tutta la classe senza nessun riferimento agli obiettivi del singolo PEI, o per altre esigenze della scuola non immediatamente riferibili all’alunno/a titolare del PEI, quali ad esempio la possibilità di sostituire docenti assenti”.
Per cui, la sostituzione del docente in sciopero con il docente di sostegno si può configurare sia come attività antisindacale lesiva del diritto di sciopero, sia come lesione del diritto soggettivo dell’alunno con disabilità all’integrazione scolastica.
Infine, ci vengono segnalati anche casi di un’alta adesione allo sciopero da parte dei collaboratori scolastici e di plessi aperti dai dirigenti con pochi collaboratori scolastici presenti che dovrebbero garantire la vigilanza per un alto numero di alunni e classi, anche della scuola primaria, con aule disposte su piani diversi. È evidente che in tali casi i rischi di violazione delle norme sulla sicurezza, sulla vigilanza e sull’integrazione scolastica siano altissimi con conseguenze sia di carattere civile che penali, in particolare per il dirigente scolastico.
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