Ci sono giunte varie segnalazioni da parte dei lavoratori di sostituzione di personale in sciopero con personale non scioperante. Tale prassi è da considerare illegittima e lesiva del diritto di sciopero costituzionalmente garantito ex art. 40 Cost. Infatti, anche l’Accordo sulla regolamentazione del diritto di sciopero del 2.12.2020 prevede all’art. 10 comma 5 che i dirigenti possono adottare misure organizzative per garantire il servizio, ma “senza incidere sull’esercizio del diritto di sciopero” e garantendo comunque il “rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.”.
E’evidente che la sostituzione dei docenti in sciopero per lo svolgimento dell’attività didattica o del personale Ata per le proprie mansioni incida sull’esercizio effettivo del diritto di sciopero e non rispetta lo spirito e la lettera della legge, dei contratti collettivi nazionali e della stessa Costituzione.
Tale pratica si può configurare come attività antisindacale in base all’art. 28 della Legge n. 300 /1970 (Statuto dei lavoratori).
Ancora più grave si configura la sostituzione di docenti in sciopero con docenti di sostegno, il cui alunno con disabilità risulta presente. Si richiama a tal proposito la Direttiva dell’USR Puglia dell’11.9.2008 prot. n. 7938 : “ E’ stata rappresentata a questo Ufficio la circostanza che, in alcune scuole della Regione, il personale docente assegnato su posti di sostegno viene talvolta impiegato per l’effettuazione di supplenze in sostituzione di colleghi assenti dal servizio, della propria o di altre classi. Tale situazione (…) non appare uniformata a criteri di regolarità, tenuto conto che finisce per distogliere l’insegnante di sostegno dal proprio compito istituzionale. (….) Non si può mancare di sottolineare come, specie dopo l’entrata in vigore della Legge 5/2/1992 n.104, l’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap sia assurta al rango di vero e proprio diritto soggettivo, il cui esercizio non potrebbe essere legittimamente conculcato dall’Amministrazione Scolastica. Relativamente alla sostituzione dei colleghi della propria classe, non potrebbe fondatamente argomentarsi, in senso contrario, dalla circostanza che l’art.13, comma 6, Legge 104/92 faccia riferimento alla “contitolarità” della classe, trattandosi di una disposizione che assume una propria specifica valenza sul piano squisitamente didattico, in vista del necessario raccordo tra il docente di sostegno e i docenti c.d. curriculari in sede di programmazione educativa e didattica, senza peraltro inficiare la distinzione tra i rispettivi compiti istituzionali. Tanto premesso, si invitano le SS.LL. a volersi attenere, per quanto concerne la materia in esame, alle indicazioni contenute nella presente direttiva, che costituisce atto di indirizzo e coordinamento per le dipendenti istituzioni scolastiche”.Anche la Nota Miur dell’8/11/ 2010 prevede: “Appare opportuno richiamare l’attenzione sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili.”
Per cui, la sostituzione del docente in sciopero con il docente di sostegno si può configurare sia come attività antisindacale lesiva del diritto di sciopero, sia come lesione del diritto soggettivo dell’alunno con disabilità all’integrazione scolastica.
Nota MIUR n. 4274 del 4 agosto 2009:
“l’insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di
detto progetto”.
Linee Guida PEI 2021:
“In particolare, quando si chiede di aumentare le ore di sostegno assegnate, è indispensabile motivare la proposta non solo descrivendo i bisogni, ma anche dimostrando che effettivamente le ore assegnate sono state utilizzate in modo adeguato, con interventi attivati rigorosamente sull’alunno/a, con risorse concentrate dove effettivamente, in base alla progettazione del PEI, sono maggiori le 58 il Il Ministro dell’Istruzione di concerto con Ministro dell’Economia e delle Finanze esigenze, escludendo categoricamente impieghi impropri come l’uso della risorsa sostegno per attività di supporto destinate genericamente a tutta la classe senza nessun riferimento agli obiettivi del singolo PEI, o per altre esigenze della scuola non immediatamente riferibili all’alunno/a titolare del PEI, quali ad esempio la possibilità di sostituire docenti assenti.”
Infine, ci vengono segnalati anche casi di un’alta adesione allo sciopero da parte dei collaboratori scolastici e di plessi aperti dai dirigenti con pochi collaboratori scolastici presenti che dovrebbero garantire la vigilanza per un alto numero di alunni e classi, anche della scuola primaria, con aule disposte su piani diversi. E’ evidente che in tali casi i rischi di violazione delle norme sulla sicurezza, sulla vigilanza e sull’integrazione scolastica siano altissimi con conseguenze sia di carattere civile che penali, in particolare per il dirigente scolastico.
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