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ORARIO del Docente in POTENZIAMENTO

da | 1 Ott 2018 | Autodifesa

ORARIO CERTO e DEFINITO anche per il DOCENTE in POTENZIAMENTO

di Marco Barone

Come è stato evidenziato più volte, almeno dal mio e non solo mio punto di vista, non esiste la figura del docente di potenziamento, poichè al potenziamento può essere destinato il docente su posto comune e viceversa,fanno parte tutti dell’organico dell’autonomia come ha sottolineato una nota sentenza del tribunale di Napoli del 2017. Questo significa che ha gli stessi diritti di tutti i docenti, a partire dalla questione oraria.

Legge 107. Art. 1 comma 5: “Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, è’ istituito per l’intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.”

Comma 63 della 107: “Le istituzioni scolastiche perseguono le finalità di cui ai commi da 1 a 4 e l’attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento attraverso l’organico dell’autonomia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa.”

La nota 2852 del 5 settembre 2016, la quale afferma: “E’ importante ricordare che non esiste distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento, ma che, in coerenza con quanto previsto dal comma 63, art. 1, della Legge 107, nell’organico dell’autonomia confluiscono posti comuni, posti per il sostegno e posti per il potenziamento dell’offerta formativa. I docenti assegnati alle scuole entrano tutti a far parte di un’unica comunità di pratiche che, guidata dal dirigente scolastico nel pieno esercizio delle competenze previste dal D.Lgs 165/01 e nel pieno rispetto delle attribuzioni degli Organi Collegiali riconosciute dalla vigente normativa, progetta e realizza le attività, ottimizzando le risorse professionali disponibili”

CCNL all’art 28 comma 5: “In coerenza con il calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni.”

Stabilito il numero delle ore che ciascun insegnante deve fare, occorre, come qualsiasi lavoratore, avere un orario di lavoro. Anche qui il CCNL non lascia adito a dubbi (art 28 comma 4) “Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all’art. 7”

“Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza” (comma 85).

La nota di prima: “Per quanto concerne quest’ultimo aspetto e, nel confermare che il ricorso alla nomina dei supplenti può essere consentito solo per la sostituzione delle ore di lezione curricolare, un utilizzo efficace e flessibile dell’organico dell’autonomia potrà consentire di conciliare le esigenze derivanti dalla necessità di assicurare la “copertura delle classi” per le sostituzioni per assenze brevi con l’opportunità di garantire continuità alle attività svolte nell’ambito del potenziamento”.

In base al nuovo ccnl scuola è materia di confronto articolo 22 comma 8
b) a livello di istituzione scolastica ed educativa: l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA,
nonché i criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d’Istituto.

Cobas Veneto

Pubblicato da: Cobas Veneto

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