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FERIE precarie

da | 18 Dic 2025 | Autodifesa, Cobas Scuola, Proposte

di redazione + cobas scuola Palermo

La questione delle ferie decurtate o imposte o non retribuite al personale precario della scuola è un annoso problema, abbastanza contorto anche per ciò che riguarda le pronuncie dei tribunali del lavoro, a cui diversi precari si sono rivolti.
Spesso il contenzioso riguarda poco più di un 100 di euri (se si chiede il risarcimento per 1 anno scolastico), naturalmente dipende dll’entita dell’incarico di supplenza ottenuto. Quindi spesso non vale la pena sobbarcarsi un iter giudiziario se è una questione di principio senza una qualche corrispondenza economica.
Per cui consigliamo di intraprendere questo percorso solo ai soggetti con contratti precari pluriennali a cui appunto siano state decirtate le ferie spettante loro senza un invito a fruirne, senza alcuna comunicazione da parte della scuola in cui si prestava servizio. Qui di seguito esponiamo il nostro punto di vista a questo proposito.

I toni sono dei più disparati: dal semplice invito all’esplicita minaccia di imporle “d’ufficio”. Spesso queste circolari si concludono ricordando quanto sciaguratamente introdotto dal comma 8, art. 5, del d.l. n. 95/2012 e poi dai commi 54 e 55, art. 1, l. n. 228/2012, e cioè che qualora non si fruisca delle ferie in questi giorni le stesse non saranno monetizzate alla fine del contratto di supplenza.
Queste circolari sono diventate frequenti da quando il ministero ha minacciato i dirigenti scolastici «di responsabilità disciplinare e amministrativa» [Nota MIM n. 33016/2025], qualora non avessero evitato questi pagamenti, visto che i tribunali di tutta Italia continuano a riconoscere il diritto alla monetizzazione delle ferie ai precari che fanno ricorso, anche dopo l’emananzione di queste norme sciagurate, sulla base del principio che il ds deve invitare il personale docente e ATA precario «a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva» [Cass. ord. n. 16715/2024].
Il peggioramento delle condizioni di lavoro di docenti e ATA e sotto gli occhi di tutti/e e per i/le precari/e la situazione è ancora peggiore: dall’effettiva riduzione delle retribuzioni [vedi qui] al disconoscimento di numerosi diritti, tra cui quello alle ferie è un esempio emblematico, se solo si pensa a quanto era previsto dall’art. 19, comma 2, CCNL 2007: «La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto».
Un evidente arretramento dei diritti del personale voluto dai governi cosiddetti “tecnici” per ripianare le finanze e avallato da tutti i sindacati “pronta-firma” [art. 13, comma 15, CCNL 2018, art. 38, comma 1, CCNL 2024 e Dichiarazione congiunta n. 2], che in questi anni hanno sempre assecondato le politiche di risparmio – le cosiddette «superiori esigenze di contenimento della spesa pubblica» [Nota MIM n. 33016/2025] – contro gli interessi del personale dipendente che dichiarano di rappresentare.

Monetizzazione delle ferie e prescrizione decennale anziché quinquennale
Su questa infelice vicenda c’è ora una recente novità che può offrire la possibilità di recupero dell’indennità sostitutiva delle ferie a una più ampia parte del personale a cui è stata illegittimamente negata.
Il Tribunale di Palermo, oltre a ribadire che il personale supplente ha diritto alla monetizzazione se non è stato invitato per iscritto a chiedere le ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, con espresso avviso della perdita del diritto sia alle ferie sia all’indennità sostitutiva, in caso non lo facesse, ha – soprattutto – affermato il prevalente carattere risarcitorio dell’indennità sostitutiva per ferie non godute in quanto «volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo» e pertanto si deve applicare la prescrizione decennale anziché quella quinquennale. È così possibile richiedere il pagamento dell’indennità sostitutiva per le ferie non godute negli ultimi 10 anni.

Ricapitolando:

  • nessuna norma prevede l’obbligo di richiedere le ferie. Ricordiamo che per il personale supplente, ai sensi dell’art. 35, comma 2, CCNL 2024, «le ferie … sono proporzionali al servizio prestato» secondo la formula: giorni di ferie = giorni durata contratto x 30 (o 32) : 360;
  • solo al termine del contratto le scuole dovranno sottrarre all’ammontare complessivo delle ferie i giorni che sarebbe stato possibile fruire durante le sospensioni delle lezioni «riscontrabili dal calendario scolastico regionale» [art. 1, comma 54, l. n. 228/2012 e Nota MIM n. 33016/2025] e non quelle eventualmente decise autonomamente dalle scuole, ma questo solo se il dirigente ha adeguatamente avvertito il personale che se non richiede le ferie le stesse si perdono e non si ha diritto all’indennità sostitutiva;
  • il diritto alla monetizzazione ha carattere risarcitorio e pertanto si deve applicare la prescrizione decennale piuttosto che quella quinquennale. Pertanto coloro che avessero subito un’illegittima decurtazione dell’indennità sostitutiva delle ferie dall’a.s. 2025/2026 potrebbero ancora richiederne il pagamento.
Pubblicato da: Cobas Veneto

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