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DOTTORATO DI RICERCA (implicazioni-diritti-doveri)

da | 28 Mag 2025 | Autodifesa, Materiali

di redazione + orizzontescuola.it

L’istituto del congedo straordinario per dottorato di ricerca per i dipendenti pubblici è disciplinato dall’art. 2 della Legge n. 476 del 13.8.1984 recante “Norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università”, così come modificato ed integrato dall’art. 52, comma 57, della Legge n. 488 del 28.12.2001, dall’art. 19, comma 3, della Legge n. 240 del 30.12.2010 e dall’art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 119 del 18.7.2011. Il citato art. 2 stabilisce che: “il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio dell’Amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio, senza assegni, per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste”. La Corte Costituzionale ha chiarito che la disposizione di cui all’art. 2 della Legge 476/1984 “regola la condizione di chi è ammesso ai corsi di dottorato ed è titolare di un rapporto di pubblico impiego, senza distinzione alcuna quanto all’amministrazione di appartenenza.

Ciò in ragione della necessità di rendere effettivo lo svolgimento delle attività richieste per la prosecuzione degli studi destinati all’approfondimento delle metodologie per la ricerca e la formazione scientifica; attività e studi che rispondono all’interesse, costituzionalmente rilevante, della ricerca scientifica” (Corte Costituzionale sentenza n. 201 del 30.5.1995). Una nota, la 3567 del 12.02.2021, molto dettagliata e ben articolata, giuridicamente eccellentemente strutturata, dell’Ufficio IV – Personale della scuola – Affari legali dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, a firma del Direttore Generale Stefano Suraniti, si legge che “il congedo straordinario, dunque, è concesso per la durata del corso di studi ed è comunque subordinato alla compatibilità con le esigenze dell’Amministrazione: il dipendente è titolare non di un diritto alla concessione dello stesso, ma solo di “una posizione giuridica soggettiva condizionata, la cui realizzazione è subordinata alle esigenze di buon andamento” (cfr. Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12/2011).

La discrezionalità dell’amministrazione
In merito alla discrezionalità amministrativa nella concessione del congedo straordinario per dottorato di ricerca la giurisprudenza amministrativa ha precisato che la legittimità del provvedimento di diniego all’aspettativa per motivi di studio è subordinata ad una specifica valutazione e ad una conseguente rigorosa motivazione non già rispetto alle generiche esigenze organizzative complessive dell’amministrazione di provenienza, ma con riferimento alla professionalità, al ruolo e alle peculiarità di impiego dell’interessato, onde valutare se ricorrano effettivamente ragioni ostative all’accoglimento della sua domanda ( in tal senso cfr: sentenza TAR Liguria – Genova, sez. I, 12 luglio 2018, n. 626 ma anche sentenza TAR Campania – Napoli n. 1307 del 7 marzo 2017 ).

La L. n. 448/2001, all’art. 52, comma 57, ha poi integrato la suddetta Legge 476/84, aggiungendo all’art. 2, comma 1, il seguente periodo: “In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro”.

La ratio della disposizione in esame è chiaramente quella di costituire un favor per il dipendente ammesso a corsi di ricerca e studio, garantendogli non soltanto la conservazione del posto di lavoro già occupato, ma anche un trattamento retributivo in caso di oggettivo non percepimento di altro sostegno economico.

Stabilità del rapporto di pubblico impiego
Al riguardo – specifica la nota, la 3567 del 12.02.2021 dell’USR Sicilia – il Consiglio di Stato ha puntualizzato che: “la norma in questione contempera il diritto allo studio del pubblico dipendente con l’interesse della pubblica amministrazione, che abbia ritenuto compatibile con le proprie esigenze quelle del lavoratore a conseguire il dottorato di ricerca, stabilendo una condizione di stabilità del rapporto di pubblico impiego attraverso non solo la previsione della permanenza in servizio del dipendente (al fine del perseguimento dell’interesse generale alla professionalizzazione dei dipendenti pubblici, anch’esso strumentale al buon andamento della pubblica amministrazione), ma anche con la regola della spettanza della ordinaria retribuzione, malgrado il rapporto sinallagmatico sia inciso dallo svolgimento dell’attività di dottorando” ( Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 1172 del 19.2.2019).

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Pubblicato da: Cobas Veneto

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