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DIRITTO ccnl alle FERIE

da | 1 Mag 2025 | Autodifesa

di Cobas Scuola del Veneto

Ferie per docenti a tempo indeterminato

Per i docenti di ruolo, il numero di giorni di ferie cambia in base all’anzianità di servizio:
 
32 giorni lavorativi per chi ha più di tre anni di servizio
 
30 giorni per chi ha meno di tre anni
 
Nel primo e nell’ultimo anno di servizio, le ferie si calcolano in proporzione ai mesi lavorati. Se la frazione di mese supera i quindici giorni, si considera come mese intero.
 

Ferie per insegnanti a tempo determinato

Per chi lavora con contratto a tempo determinato, le ferie spettano in misura proporzionale al periodo lavorato. Lo stesso vale per chi lavora part-time verticale: i giorni si calcolano in base alle giornate settimanali effettivamente lavorate.
A fine contratto, il docente non perde il diritto alle ferie o all’indennità sostitutiva se non ha fruito dei giorni residui, a meno che non venga invitato per iscritto dal dirigente scolastico a utilizzarle durante i periodi di sospensione delle lezioni (come Natale, Pasqua o tra la fine delle lezioni e il 30 giugno).
 

Quando si possono prendere le ferie

Le ferie per gli insegnanti si fruiscono nei periodi di sospensione delle attività didattiche, esclusi i giorni destinati a scrutini ed esami di Stato.
Durante l’anno scolastico, è possibile chiedere fino a sei giorni lavorativi di ferie, a condizione che:
 
• sia garantita la sostituzione con altro personale in servizio
• non comporti oneri aggiuntivi per l’amministrazione (come ore eccedenti retribuite)
 

Maturazione del diritto alle ferie

I giorni di ferie maturano anche durante assenze legittime, come:
 
• maternità o paternità
• malattia
• permessi per matrimonio, lutto, esami
• altri casi previsti dal CCNL
 
Non maturano invece durante aspettative non retribuite o congedi biennali per assistenza a familiari disabili (Legge 104).
 

Interruzione o sospensione delle ferie

In caso di esigenze di servizio o motivi personali validi (come malattia), il docente può fruire delle ferie non godute nell’anno scolastico successivo, sempre nei periodi in cui le lezioni sono sospese.
Se invece le ferie vengono interrotte per motivi di servizio, l’insegnante ha diritto al rimborso delle spese sostenute per rientrare al lavoro e poi per tornare nel luogo in cui stava trascorrendo le ferie.
 
Pubblicato da: Cobas Veneto

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