Il 23 agosto 2024 scadeva il termine per iscriversi ai primi 30.000 posti destinati al “percorso iniziale del primo ciclo triennale della formazione continua” previsto dal d.l. n. 36/2022 – Ulteriori misure urgenti [?] per l’attuazione del PNRR e oggi 28.8.2024 – con inusitata tempestività – e a soli 3 giorni dalla fine dell’anno scolastico, ha preso avvio l’attività [ID percorso 272091 – Macro argomento: Transizione digitale] che, d’altro canto, doveva iniziare nell’a.s. 2023/2024.
Per rispettare i diktat europei legati alle scadenze delle rate del PNRR, quelle cosiddette “riforme” finanziate con risorse che dovremo restituire con tagli a pensioni e servizi, già l’art. 44, comma 1, lett. i), della l. n. 79/2022 [di conversione e modifica del d.l. n. 36], prevedeva “percorsi di formazione in servizio … rivolti a docenti con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell’istituzione scolastica e della dirigenza scolastica”. Insomma, un modo per consolidare quelle “aristocrazie docenti”, che già negli anni si sono formate attorno ai DS grazie all’ineguale distribuzione dei soldi del fondo d’istituto, e che ora aspirano a vedersi riconoscere una posizione economicamente e gerarchicamente superiore al/la “semplice” docente che vorrebbe continuare a insegnare. Magari meglio e senza tutti gli ostacoli burocratici che continuamente gli/le crescono intorno.
Un’aristocrazia di solo il 5-10% del personale docente di ruolo a cui, dopo il superamento [?] di questo percorso triennale di formazione in servizio, verrebbe riconosciuta una una tantum pari a 1/10-1/5 dello stipendio in godimento, ma che poi potrebbe aspirare – dopo una selezione lunga tre cicli triennali – a entrare dall’a.s. 2032/2033 [sic!] nell’élite di quel 3-4% di docenti stabilmente incentivati a cui verrebbe riconosciuto un assegno ad personam di 5.650 euro lordi annui [art. 38, comma 1, lett. b), l. n. 142/2022].
Il ministro Valditara sembrava non condividere questa iniziativa voluta dal suo predecessore Bianchi, ma evidentemente le pressioni legate alle scadenze delle rate di finanziamento del PNRR l’hanno indotto a più miti consigli. Così questa fumosa e dannosa previsione ha assunto caratteri più chiari con l’emanazione del d.m. n. 113/2024 e della Nota MIM n. 116995/2024 da cui, “in sede di prima applicazione, nelle more dell’aggiornamento contrattuale previsto” [sic!], veniamo a sapere, durante le ferie estive, che:
- art. 1. “La formazione è rivolta ai docenti con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell’istituzione scolastica e della dirigenza scolastica”, ma dimenticando che – “Nell’ambito delle prerogative dei propri organi collegiali” – ogni scuola avrebbe dovuto individuare le figure necessarie ai bisogni di innovazione previsti nel PTOF, nel RAV e nel PdM. Così di fatto solo il “cerchio magico” intorno al DS sarà avviato a questa formazione;
- art. 2. Come previsto la partecipazione è volontaria e le attività, da svolgersi fuori dall’orario di insegnamento, saranno erogate “online e in modalità asincrona per l’intera durata” [quando si dice una buona formazione] da un ancora misterioso “soggetto attuatore incaricato mediante convenzione”;
- art. 3. “Il percorso formativo ha la durata di 30 ore”, di cui 10 “possono essere svolte anche autonomamente dai partecipanti”, insomma una formazione virtuale, ricalcata su quella di tutor e orientatori, fatta solo per consentire a chi la svolge un formale “titolo” per accedere all’incarico previsto;
- art. 4. La partecipazione “può essere retribuita con emolumenti a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa. A tal fine, la contrattazione d’istituto può prevedere compensi in misura forfetaria” ed essere appositamente riaperta per quest’a.s. 2023/2024. Evidentemente chi scrive queste norme conosce poco delle scarse risorse a disposizione delle scuole che mai sono sufficienti a retribuire le tante attività che durante tutto l’anno scolastico il personale è costretto a svolgere oltre il proprio orario di lavoro. Infine quest’articolo introduce un’illegittima modifica al CCNL, prevedendo solo “In alternativa alla remunerazione … la fruizione dei cinque giorni per la partecipazione a iniziative di formazione con esonero dal servizio di cui all’art. 36, comma 8, del CCNL”.
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