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PERCHE’ NON ADERIRE AL FONDO ESPERO

da | 10 Apr 2024 | Autodifesa, Cobas Scuola, Proposte

di Cobas Scuola di Palermo*

ESPERO. Possibilità di rinuncia

Domanda
Ho aderito a ESPERO dietro sollecitazione del sindacato di cui facevo parte. Adesso vorrei uscirne ma la segreteria del Fondo mi ha detto che non è possibile. Non ho nessuna possibilità di ritirarmi?

Risposta
Purtroppo quanto ti hanno comunicato dal Fondo è vero: chi aderisce a un fondo pensione negoziale come ESPERO è costretto a rimanerci per tutta la vita lavorativa.
Soltanto chi nel futuro dovesse cadere nella trappola del silenzio-assenso potrà “recedere” entro i trenta giorni che decorreranno dalla comunicazione che il Fondo è tenuto a fare per informare gli aderenti “silenti” della loro iscrizione automatica.

 

ESPERO. Silenzio-Assenso

Domanda
Ho saputo che ARAN e sindacati “pronta firma” hanno sottoscritto un accordo che prevede l’adesione automatica al fondo pensione Espero attraverso il meccanismo truffaldino del silenzio/assenso. Come possiamo evitare di cadere in questa trappola?

Risposta
Ricapitolando. Abbiamo già dato notizia che il 16.11.2023 è stato definitivamente sottoscritto l’Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo pensione Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore, che prevede anche una forma di adesione automatica per i neo-assunti e gli assunti dopo il 1° gennaio 2019. Per evitare di essere iscritti forzosamente al Fondo occorre:
1. i/le neoassunti devono “comunicare all’amministrazione la propria volontà di non aderire” [art. 4, comma 2, dell’Accordo] entro 9 mesi dall’assunzione. 
2. chi è stato/a assunto/a dal 1.1.2019 dovrebbe ricevere una comunicazione entro 9 mesi alla quale rispondere negativamente [art. 5, comma 3, dell’Accordo].
3. visto che l’Accordo prevede che sia l’adesione sia la non adesione avvenga “con le modalità previste”dallo stesso, non abbiamo proposto un nostro modello di rifiuto che potrebbe indurre chi lo compila a ritenere di avere fatto quanto dovuto per non aderire, ma che invece dovrebbe ripetere seguendo le modalità previste dall’Accordo.
4. in ogni caso, chi si ritroverà iscritto attraverso il silenzio-assenso avrà altri 30 giorni per recedere ai sensi dell’art. 6, comma 3, dell’Accordo: “Per esercitare tale diritto il “Fondo” rende disponibile, attraverso il proprio sito, la modulistica o una procedura conforme agli standard ed alle regole tecniche nazionali in materia di digitalizzazione”.

 

ESPERO. Evitare l’adesione automatica

Domanda
Sono un dipendente assunto il 1° settembre 2019 e non voglio aderire al Fondo Espero né, tantomeno, cadere nella trappola del silenzio/assenso. Cosa devo fare?

Risposta
Ancora oggi, dopo oltre tre mesi dalla stipula dell’Accordo del 16.11.2023 tra ARAN e CGIL, CISL, UIL, SNALS, GILDA e ANP, delle famigerate “modalità previste” dallo stesso Accordo per esprimere la propria volontà di non aderire al Fondo non si hanno notizie certe e concludenti. Infatti, sul sito di Espero compare – confuso tra tanta propaganda a favore dell’adesione – soltanto questa vaga comunicazione:
Sei un lavoratore assunto dal 1/01/2019?
1) Riceverai dal datore di lavoro l’informativa sulla sottoscrizione dell’accordo: questa comunicazione ti verrà inviata entro la metà di agosto 2024.
2) Dal ricevimento dell’informativa avrai 9 mesi per decidere di aderire volontariamente al Fondo, oppure di rinunciare all’adesione silente. Il datore di lavoro ti indicherà come esprimere tale rinuncia. Tale comunicazione andrà consegnata al datore di lavoro (non al Fondo Pensione).
3) In caso di mancata scelta, alla scadenza dei 9 mesi dal ricevimento dell’Informativa, sarai iscritto al Fondo tramite silenzio assenso.
4) A seguito della adesione al Fondo, avrai un ulteriore periodo di 30 giorni per il diritto di recesso”
.
Pertanto, a scanso di sorprese, è consigliabile:
a. per chi è assunto/a dopo il 16.11.2023, esprimere entro 9 mesi la propria volontà di non aderire secondo le informazioni ricevute all’atto della firma del contratto individuale di assunzione;
b. per chi è stato assunto/a tra il 1° gennaio 2019 e il 16.11.2023, attendere “l’informativa” del dirigente scolastico e quindi rifiutare l’iscrizione al Fondo secondo le “modalità previste” nella stessa informativa.
Se entro luglio “l’informativa” non fosse ancora arrivata rivolgersi alla sede COBAS Scuola per avere la necessaria assistenza.

*qui il video sul tema

Redazione Cobas e Cesp Veneto

Pubblicato da: Redazione Cobas e Cesp Veneto

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